La condotta colposa è perfettamente compatibile con i concetti di ‘interesse’ o ‘vantaggio’ ai fini della responsabilità di un ente ai sensi del D.lgs. 231/2001
di Dario Zanotti, Avvocato Scarica in PDFCass. pen., Sez. III, 27 gennaio 2020, n. 3157.
Parole chiave: Responsabilità degli enti – Colpa
Massima: “È configurabile la responsabilità amministrativa dell’ente derivante dai reati ambientali di natura colposa di cui al d.lgs. n. 152 del 2006, introdotti per il tramite dell’art. 25-undecies, comma 2, d.lgs. n. 231 del 2001 nell’elenco dei reati-presupposto della responsabilità amministrativa dell’ente, qualora sia stata sistematicamente violata la normativa cautelare con conseguente oggettivo interesse o vantaggio per l’ente, sotto forma di risparmio di spesa o di massimizzazione della produzione, indipendentemente dalla volontà di ottenere il vantaggio stesso.”
Disposizioni applicate: Artt. 2, lett. a) D.lgs. 231/2001; art. 137, comma 5, D.lgs. 152/2006
La Suprema Corte chiarisce con la presente sentenza come la previsione di reati-presupposto di natura colposa sia compatibile con l’impianto del D.Lgs. 231/2001.
È noto infatti come l’art. 5 del D.lgs. 231/2001 preveda che un ente sia responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio. Perciò, l’ente tramite il reato dovrebbe quantomeno conseguire un profitto (di natura soggettiva e valutabile ex ante) o comunque un vantaggio (di natura oggettiva e valutabile ex post). A fronte di tali presupposti, nel caso di specie l’ente è stato sanzionato in relazione al reato di cui all’art. 137, comma 5, D.Lgs. n. 152 del 2006, per non avere adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del predetto reato, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della stessa specie commessi per conto e nell’interesse della società.
A fronte di tale sanzione, l’ente ha lamentato in primis come si sia trattato di condotte occasionali e comunque colpose, perciò inidonee a perseguire finalità di interesse o vantaggio per l’ente – giacché la colpa, per definizione, non dovrebbe essere diretta alla realizzazione di precisi scopi; infatti, né il requisito dell’interesse né quello del vantaggio sarebbero logicamente conciliabili con la natura colposa dell’addebito del caso di specie. In secondo luogo, non sarebbe stata precisamente individuata l’utilità conseguita dallo stesso ente con la commissione di tale reato.
La Cassazione tuttavia, con motivazioni molto chiare, ha ritenuto come tali contestazioni fossero infondate.
Con le Sezioni Unite n. 38343 del 2014, il cui ragionamento è ripreso nella presente decisione, la stessa Suprema Corte ha precisato che i concetti di interesse e vantaggio nei reati colposi d’evento fossero necessariamente da riferire alla condotta e non all’esito antigiuridico. Tale soluzione, secondo le Sezioni Unite, non determinerebbe alcuna difficoltà di carattere logico. Infatti, è senz’altro ipotizzabile che una condotta colposa sia posta in essere nell’interesse dell’ente o determini comunque il conseguimento di un vantaggio: così ad esempio è immaginabile la violazione di una norma di cautela per soddisfare un interesse dell’ente. L’interesse o il vantaggio dell’ente in questi casi può concretizzarsi, ad esempio, come risparmio di risorse economiche conseguente alla mancata predisposizione di misure di cautela ovvero come incremento economico conseguente all’aumento della produttività non ostacolata dal rispetto da normativa posta a presidio di determinati rischi, in maniera del tutto simile a ciò che accade nella normativa in materia di sicurezza sul lavoro.
In conclusione, la Corte ha ritenuto che condotte colpose siano perfettamente compatibili con i presupposti della responsabilità ex D.lgs. 231/2001 e ha altresì sostenuto che, ad esempio come nel caso in esame, ricorre il requisito del vantaggio quando la persona fisica che agisce per conto dell’ente, pur non volendo il verificarsi dell’evento, vìoli sistematicamente norme di cautela e, dunque, realizzi una politica d’impresa disattenta per ridurre le spese dell’ente.