Il pignoramento del saldo del rapporto in conto corrente
di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDFUna recente sentenza della Cassazione (Cass. 23 novembre 2021, n. 36066) ha operato una esaustiva ricognizione di tematiche inerenti al pignoramento del saldo del rapporto in conto corrente, di seguito sintetizzate.
Non è autonomamente pignorabile, in sé, la mera disponibilità derivante al correntista in virtù del contratto di apertura dì credito bancario. Con riguardo al rapporto di conto corrente bancario, è d’altra parte pignorabile in danno del correntista solo il saldo attivo del rapporto, non le singole rimesse che affluiscono sullo stesso: se al momento del pignoramento il saldo del rapporto in conto corrente è negativo, le eventuali successive rimesse a favore del correntista non determineranno necessariamente l’esistenza di un credito pignorabile, se non nella misura in cui esse siano tali da rendere tale saldo positivo, e comunque nei limiti di tale saldo positivo.
Le conclusioni appena esposte valgono anche nel caso in cui il saldo negativo del rapporto in conto corrente derivi da un’apertura di credito non completamente utilizzata e che lo sia successivamente, considerato che né il contratto di apertura di credito, né quello di conto corrente bancario si sciolgono a seguito del pignoramento.
In definitiva, nel caso in cui, al momento della notificazione del pignoramento avente ad oggetto il credito costituito dal saldo del rapporto di conto corrente bancario, quest’ultimo sia negativo, bisogna distinguere: a) se successive rimesse a favore del correntista rendono il saldo positivo, tale saldo positivo sarà automaticamente assoggettato al pignoramento e vincolato in favore del creditore procedente (dì modo che, nei limiti dell’importo di detto saldo positivo, ulteriori successive rimesse negative non gli saranno opponibili e non lo potranno pregiudicare); b) se ciò non avviene, se cioè, nonostante le successive rimesse a favore del correntista, il saldo del rapporto resta comunque negativo, ciò comporta che, in concreto, non può mai ritenersi venuto in essere un credito del cliente (debitore esecutato) assoggettabile al vincolo del pignoramento (anche se ciò avviene perché, in virtù di ulteriori utilizzazioni della disponibilità derivante dall’apertura di credito, nonostante intervengano rimesse di importo complessivamente superiore all’originario saldo negativo, il saldo stesso resta comunque negativo in ogni momento del rapporto).
La mera notificazione di un atto di pignoramento avente ad oggetto il saldo del rapporto in conto corrente bancario, chiarisce ancora la Cassazione, non attribuisce, di per sé, al creditore pignorante, alcun privilegio o preferenza rispetto al pagamento di altri creditori, anche successivi al pignoramento, con altri beni del patrimonio del debitore. Di conseguenza, deve ritenersi del tutto legittimo che, qualora il pignoramento del saldo del conto corrente bancario non si perfezioni affatto – come avviene nel caso in cui tale saldo, al momento della notificazione del pignoramento, risulti negativo (quindi non sussista alcun credito del cliente verso la banca) – la banca possa ottenere dal cliente il pagamento di altri suoi crediti (anche eventualmente sorti successivamente al pignoramento).
Va poi ribadito, sotto il profilo sistematico, che l’espropriazione forzata e, quindi, il pignoramento, può avere ad oggetto esclusivamente beni, mobili ed immobili, di cui sia titolare il debitore e, tra questi, anche i crediti (che sono equiparati ai beni mobili) che questi vanti nei confronti di terzi. Essendo pignorabili i crediti del debitore nei confronti dei terzi, non può invece ritenersi assoggettabile ad espropriazione il mero diritto che il predetto debitore vanti ad ottenere a sua volta credito da terzi, in quanto in tal caso egli non può ritenersi titolare di un credito, cioè non può ritenersi titolare di una posizione giuridica attiva che gli garantisca la disponibilità di un bene patrimoniale, ma esclusivamente del diritto a diventare titolare del lato passivo della relativa obbligazione, quale debitore.
Dunque, se il saldo del rapporto di conto corrente bancario è negativo al momento della notificazione del pignoramento, le eventuali successive rimesse possono comportare ugualmente il sopravvenuto perfezionamento del pignoramento solo se (e nei limiti in cui) esse siano di importo tale da rendere il saldo positivo, ma non se riducono semplicemente l’ammontare del saldo negativo.
Centro Studi Forense - Euroconference consiglia
7 Dicembre 2021 a 14:49
Tant’è che il contratto di apertura di credito bancario in conto corrente non si scioglie con il pignoramento e, di conseguenza, la banca – sempre che il saldo del conto non diventi mai attivo per il correntista può ben continuare a concedere al correntista la disponibilità promessa (salvo il possibile scioglimento del rapporto sulla base delle previsioni contrattuali), così determinando l’incremento del proprio credito e, correlativamente, l’esposizione del correntista debitore, anche se frattanto siano intervenute rimesse tali da ridurre tale esposizione. In siffatta eventualità, infatti, la banca resta sempre creditrice del correntista, e non ne diviene mai debitrice, quindi non viene mai ad esistenza un credito del correntista nei confronti della banca che possa comportare il perfezionamento del pignoramento in origine negativo. Nè vi sono disposizioni normative che vietino al terzo pignorato, in caso di pignoramento negativo (in quanto il terzo stesso non solo non risulta debitore del debitore esecutato ma ne è addirittura creditore), di concedere (ulteriore) credito al suddetto debitore esecutato e di incassare parziali pagamenti sui propri crediti, se non diventa mai suo debitore.
Donato Giovenzana – Legale d’impresa