La necessità di una valutazione della complessiva situazione finanziaria ai fini della segnalazione in “sofferenza” presso la Centrale dei rischi
di Valerio Sangiovanni, Avvocato Scarica in PDFTribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, 30 giugno 2021, Giudice relatore Di Sano
Parole chiave
Banca d’Italia – Centrale dei rischi – Segnalazione in sofferenza – Valutazione complessiva
Massima
In tema di segnalazione presso la Centrale dei rischi di Banca d’Italia nella categoria “sofferenza”, laddove la segnalazione riguardi un’esposizione debitoria di pochi euro nonché il mancato pagamento di due sole rate di un finanziamento, una valutazione complessiva della situazione del debitore può condurre a ritenere che non si versi in una condizione di sofferenza vera e propria, assimilabile all’insolvenza.
Disposizioni applicate
Banca d’Italia, Circolare n. 139 dell’11 febbraio 1991, art. 700 c.p.c.
CASO
Due persone vengono segnalate a sofferenza nella Centrale dei rischi di Banca d’Italia. Ritenendo che la segnalazione effettuata dalla banca sia avvenuta al di fuori dei presupposti fissati dalla normativa, i due interessati si rivolgono in via d’urgenza al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, affinché quest’autorità giudiziaria ordini alla banca la cancellazione della segnalazione che essi reputano errata.
SOLUZIONE
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto accoglie la domanda dei ricorrenti e ordina alla banca di provvedere alla cancellazione della segnalazione a sofferenza.
QUESTIONI
La contestazione di errata segnalazione presso la Centrale dei rischi di Banca d’Italia è piuttosto frequente nella prassi. Contro l’errata segnalazione, il debitore dispone di due rimedi: la possibilità di ottenere la cancellazione e il risarcimento del danno. La prima iniziativa è più urgente della seconda, in quanto la persistente segnalazione impedisce l’accesso al credito bancario. Nel caso di specie i ricorrenti scelgono, correttamente, di proporre un ricorso d’urgenza ai sensi dell’art. 700 c.p.c., al fine di ottenere in tempi brevi una decisione dell’autorità giudiziaria.
Esistono diverse tipologie di crediti deteriorati, ma la categoria più grave (e dunque più pericolosa per il segnalato) è quella in “sofferenza”. La normativa primaria non dà una definizione di “sofferenza”; tuttavia la normativa secondaria provvede al riguardo. La disciplina della Centrale dei rischi è contenuta in un provvedimento della Banca d’Italia: si tratta della Circolare n. 139 dell’11 febbraio 1991 (in bancaditalia.it. La circolare è giunta al suo ventesimo aggiornamento, datato ottobre 2021). E la Circolare di Banca d’Italia stabilisce che: “nella categoria di censimento sofferenze va ricondotta l’intera esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall’intermediario. Si prescinde, pertanto, dall’esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio dei crediti … L’appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell’intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può originare automaticamente al verificarsi di singoli specifici eventi quali, ad esempio, uno o più ritardi nel pagamento del debito o la contestazione del credito da parte del debitore”.
Nel caso affrontato dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, la segnalazione riguardava un saldo debitore di pochi euro (7,48 euro) nonché il mancato pagamento di due sole rate di un finanziamento a fronte di un rapporto decennale nel corso del quale non erano sorte contestazioni. I ricorrenti dimostrano inoltre l’ammontare dei propri redditi, dai quali si può evincere la solvibilità dei medesimi. Poiché la segnalazione a sofferenza rappresenta una condizione simile all’insolvenza, che deve essere accertata sulla base di una valutazione della complessiva situazione economica e finanziaria del segnalato, il giudice siciliano ritiene la segnalazione errata e ne ordina la cancellazione.
Nel caso di specie, i ricorrenti avevano azionato il rimedio previsto dall’art. 700 c.p.c. (ricorso d’urgenza). La disposizione stabilisce che il provvedimento del giudice può essere emesso se il ricorrente lo convince che vi è “fondato motivo di temere che durante il tempo necessario per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile”. Si tratta del requisito del c.d. “periculum in mora”. Se non vi è detto pregiudizio imminente e irreparabile, il ricorso viene rigettato, in quanto il soggetto interessato avrebbe dovuto avvalersi di altri strumenti processuali previsti per i casi meno urgenti.
Nel caso affrontato dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, il giudice accoglie il ricorso ritenendo sussistente il periculum in mora. Per giungere a questa conclusione, l’autorità giudiziaria si basa su due circostanze:
- i ricorrenti avevano chiesto un finanziamento ad una seconda banca che era stato rifiutato a causa della segnalazione pregiudizievole effettuata dalla prima banca;
- inoltre, sempre a causa della segnalazione negativa, era stato sospeso l’utilizzo di una carta di credito.
La segnalazione in sofferenza aveva dunque già prodotto degli effetti negativi sui ricorrenti, giustificando l’adozione di un provvedimento d’urgenza.
Per completezza di esposizione, si noti che nemmeno il volontario inadempimento a un’obbligazione di pagamento nei confronti della banca giustifica di per sé la segnalazione in sofferenza. Della questione si è occupata molto recentemente la Corte di cassazione (ordinanza n. 3130 del 9 febbraio 2021). Si trattava del caso di due persone che, avendo intentato causa a una banca in relazione a un contratto di mutuo, avevano volontariamente sospeso il pagamento delle rate. La banca, in conseguenza della cessazione dei pagamenti, aveva segnalato i mutuatari in sofferenza. Poiché – infine – l’azione in giudizio era stata rigettata, la corte di appello aveva concluso per la correttezza della segnalazione in sofferenza operata dalla banca. La Corte di cassazione è invece di parere diverso: la segnalazione in sofferenza presuppone sempre una valutazione complessiva della situazione economica e finanziaria del debitore, e non può conseguire al mero fatto dell’inadempimento di una o più obbligazioni di pagamento nei confronti della banca. Esistono difatti situazioni in cui la sospensione dei pagamenti può essere giustificata, come nel caso in cui si sollevi un’eccezione di inadempimento nei confronti della banca oppure si invochi un controcredito in compensazione.
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