Cause ereditarie: è escluso il potere di rilievo ufficioso dell’incompetenza per territorio
di Valentina Baroncini, Professore associato di Diritto processuale civile presso l'Università degli Studi di Verona Scarica in PDFCass., sez. VI, 27 settembre 2021, n. 26141, Pres. Lombardo – Est. Besso Marcheis
[1] Cause ereditarie – Competenza per territorio – Foro esclusivo – Derogabilità – Conseguenze (artt. 22, 28, 38 c.p.c.)
Il foro esclusivo previsto dall’art. 22 c.p.c., che per le cause ereditarie individua la competenza del giudice del luogo dell’aperta successione, è derogabile, non rientrando tra le ipotesi elencate dall’art. 28 c.p.c.; ne consegue che, venuta meno, per espressa rinuncia, l’eccezione di incompetenza del giudice adito, questi non ha più il potere-dovere di individuare il giudice competente.
CASO
[1] In una causa ereditaria, parte convenuta sollevava eccezione d’incompetenza dell’adito Tribunale di Roma.
Nel corso del giudizio, l’eccezione veniva rinunciata con dichiarazione resa dapprima in udienza, poi ribadita in sede di comparsa conclusionale.
Nonostante tale rinuncia, il Tribunale di Roma provvedeva a dichiarare la propria incompetenza a favore del Tribunale di Viterbo, ai sensi degli artt. 22 c.p.c. e 456 c.c.
Parte attrice ricorreva in cassazione con regolamento di competenza, denunciando tale declaratoria d’incompetenza.
SOLUZIONE
[1] La Cassazione, ravvisatane la fondatezza, accoglie il ricorso.
Nella motivazione della sua decisione, la Suprema Corte chiarisce come la competenza in materia di cause ereditarie stabilita dall’art. 22 c.p.c. rappresenti un foro esclusivo ma derogabile, in quanto non rientrante tra le ipotesi considerate dall’art. 28 c.p.c.
L’esclusione della fattispecie de qua tra i casi di competenza territoriale inderogabile implica che, una volta che sia venuta meno, per espressa rinuncia, l’eccezione di incompetenza per territorio del giudice adito, questi non risulti più investito del potere/dovere di individuare il giudice territorialmente competente.
La Cassazione, pertanto, accoglieva il ricorso per regolamento di competenza, dichiarando la competenza del Tribunale di Roma, dinanzi al quale provvedeva a rimettere le parti.
QUESTIONI
[1] La pronuncia in commento interviene sul tema del regime dell’incompetenza territoriale nelle cause ereditarie, dalla particolare prospettiva rappresentata dalla sua persistente rilevabilità in caso di rinuncia all’eccezione d’incompetenza precedentemente sollevata.
Alla definizione della competenza territoriale nelle cause ereditarie provvede l’art 22 c.p.c. il quale, come noto, attribuisce tale competenza al «giudice del luogo dell’aperta successione».
Tale luogo, a sua volta, è definito dall’art. 456 c.c., il quale chiarisce che «la successione si apre al momento della morte, nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto».
Dal combinato disposto delle due norme emerge, con evidenza, come il giudice territorialmente competente sulle cause ereditarie sia quello del luogo dell’ultimo domicilio del defunto.
Tale criterio di definizione della competenza territoriale identifica, come noto, un foro c.d. esclusivo, imponendo all’attore di agire presso il tribunale ivi individuato, senza possibilità di ricorrere, in via concorrente, al foro generale di cui agli artt. 18, 19 c.p.c.
Al contempo, come correttamente affermato dalla pronuncia in commento, il foro individuato dall’art. 22 c.p.c. non individua un’ipotesi di competenza territoriale inderogabile ai sensi dell’art. 28 c.p.c.
Tale norma, come noto, sancisce il generale principio della derogabilità, per accordo delle parti, della competenza per territorio, salvo che nelle ipotesi ivi specificamente individuate: si tratta, per l’esattezza, delle cause previste nei nn.) 1, 2, 3 e 5 dell’art. 70 c.p.c., dei casi di esecuzione forzata, di opposizione alla stessa, dei procedimenti cautelari e possessori, dei procedimenti in camera di consiglio e di ogni altro caso in cui l’inderogabilità sia disposta espressamente dalla legge.
Le cause in materia ereditaria – e, correlativamente, la competenza territoriale identificata dal richiamato art. 22 c.p.c. – non rientrano tra le ipotesi di competenza territoriale inderogabile di cui all’art. 28 c.p.c., sicché alla stessa si applica il regime di derogabilità su accordo delle parti a favore di altro giudice (in tal senso, Cass., 28 giugno 1976, n. 2466).
L’inderogabilità o meno della competenza territoriale si riflette sul regime del rilievo dell’incompetenza del giudice che sia stato adito in violazione del criterio determinativo della competenza.
La disciplina di riferimento è posta dall’art. 38 c.p.c. dove, da un lato, è previsto che «l’incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio sono eccepite, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata» e, dall’altro, è precisato che «l’incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall’articolo 28 sono rilevate d’ufficio non oltre l’udienza di cui all’articolo 183».
Da tali norme emerge come l’incompetenza per territorio possa essere rilevata d’ufficio solo laddove consista nella violazione di un criterio attributivo della competenza territoriale inderogabile a norma dell’art. 28 c.p.c.: negli altri casi, viceversa, il rilievo dell’incompetenza è riservato all’iniziativa delle parti.
Ciò spiega la decisione assunta dalla Cassazione nella sentenza che si commenta, che appare senz’altro meritevole di condivisione: l’incompetenza territoriale in materia ereditaria, non rientrando in una delle ipotesi di inderogabilità sancite dall’art. 28 c.p.c., può essere rilevata esclusivamente a istanza di parte, con esclusione di ogni potere di rilievo ufficioso in capo al giudice adito; conseguentemente, anche in caso di rinuncia all’eccezione di competenza precedentemente proposta, il giudice deve ritenersi sfornito del potere di rilevare d’ufficio l’incompetenza per territorio, come invece (ed erroneamente) avvenuto nel caso che si commenta.
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