9 Novembre 2021

Il deposito di prove digitali in formati non ammessi dalle specifiche tecniche sul pct

di Giuseppe Vitrani, Avvocato Scarica in PDF

Un tema assai dibattuto e potenzialmente fonte di non poche problematiche in tema di produzione e formazione delle prove all’interno del processo, riguarda la produzione di documenti digitali che nascono in formati il cui deposito telematico non è ammesso dalle specifiche tecniche sul pct.

Come noto, infatti, ai sensi dell’art. 13 del provvedimento DGSIA 16 aprile 2014 il deposito telematico dei documenti informatici è consentito solo laddove essi siano in un numero ristretto di formati (precisamente: pdf, rtf, txt, ipg, gif, tiff, xml, eml, msg); si pone così da sempre il problema di come produrre quegli allegati digitali che non sarebbero accettati con il deposito telematico ma che costituiscono magari una prova fondamentale nel processo; si pensi ad un’immagine di diagnostica sanitaria in formato Dicom o ad una tavola redatta da un ingegnere in formato .dwg: si tratta a tutta evidenza di prove precostituite che devono fare il loro ingresso nel contraddittorio al fine di non pregiudicare il diritto di difesa.

Sul punto le specifiche tecniche dicono poco e l’unico riferimento appare contenuto nell’art. 15, ove si dispone che “I documenti probatori e gli allegati depositati in formato analogico, sono identificati e descritti in un’apposita sezione dell’atto del processo in forma di documento informatico e comprendono, per l’individuazione dell’atto di riferimento, i seguenti dati:

  1. numero di ruolo della causa;
  2. progressivo dell’allegato;
  3. indicazione della prima udienza successiva al deposito”.

La disposizione non appare immediatamente collegata al tema in discussione ma lo diventa se si interpreta il concetto di “analogico” come comprendente tutto ciò che non è digitale: in questo senso una produzione fatta salvando documenti su cd-rom o su dvd diventa “analogica” proprio perché effettuata depositando un oggetto fisico (il cd-rom o il dvd, appunto) all’interno del quale è inserito un documento digitale. In sostanza, ove si acceda a tale interpretazione, la produzione di un file Dicom, ad esempio, effettuata su cd-rom viene equiparata alla produzione di un altro oggetto fisico (ad esempio un casco, un pneumatico) con il vantaggio di garantire una linea interpretativa unica che accomuna tutti i casi in cui l’avvocato non può produrre documenti per via telematica ma è obbligato a recarsi in cancelleria.

Come si vede, peraltro, la norma in questione si limita a prescrivere un adempimento (identificare e descrivere i documenti analogici in un’apposita sezione dell’atto processuale che accompagna la produzione in questione) ma non subordina il deposito ad alcuna autorizzazione del giudice.

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