La Commissione di istruttoria veloce (c.d. CIV)
di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDFA fronte di eventuali sconfinamenti, i contratti di conto corrente, apertura di credito e carta di credito possono prevedere a carico del cliente una Commissione di istruttoria veloce (CIV) quale unico onere ulteriore rispetto all’applicazione del tasso di interesse sull’ammontare e per la durata dello sconfinamento concesso.
Ai sensi del D.M. n. 644/2012 per ciascun contratto la commissione di istruttoria veloce è determinata in misura fissa ed è espressa in valore assoluto; tale soluzione consente ai clienti di conoscere con chiarezza in via preventiva l’esatto ammontare degli oneri applicabili in caso di sconfinamento e di confrontare agevolmente le offerte dei diversi operatori. Gli intermediari rendono noti alla clientela i casi in cui è applicata la CIV. Il decreto ministeriale specifica, inoltre, che la CIV non deve eccedere i costi mediamente sostenuti dall’intermediario per eseguire l’istruttoria veloce e a questa direttamente connessi.
L’applicazione della commissione di istruttoria veloce è da considerarsi eccezionale, a fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento o oltre il limite del fido. Essa è finalizzata a indurre banche e clienti a modificare la propria relazione di clientela, in alternativa alla richiesta di rientro immediato, attraverso la concessione di nuovi affidamenti ovvero aumentando il limite di fido di quelli esistenti. L’obiettivo ultimo è quello di evitare di mantenere perduranti e sistematiche situazioni di scoperto, che portino a utilizzare surrettiziamente strumenti (quali la CIV) per incrementare il costo effettivo del credito, in un contesto di complessiva opacità (ABF Milano n. 2298/2017; ABF Milano n. 1706/2016).
L’ABF (ABF Roma n. 10403/2016 e n. 10424/2016; ABF Milano n. 2298/2017; ABF Roma n. 14165/2019) ha stabilito che gli addebiti a titolo di commissione di istruttoria veloce sono da ritenersi legittimi in presenza di determinati presupposti: a) la commissione è dovuta solo se l’intermediario ha effettivamente svolto un’attività istruttoria sul merito creditizio del richiedente, al fine di consentirgli lo sconfinamento; b) il costo dell’istruttoria deve essere commisurato a quello medio sostenuto dall’intermediario per lo svolgimento dell’attività; c) in caso di contestazione la banca ha l’onere di dimostrare di aver compiuto l’istruttoria veloce per ogni singola applicazione della commissione. Un indice presuntivo dell’assenza di un’attività istruttoria è dato dalla molteplicità di addebiti a breve distanza l’uno dall’altro (ad es. con cadenza giornaliera o settimanale); d) non è legittima l’applicazione della commissione in occasione di sconfinamenti determinati da pagamenti effettuati a favore dell’intermediario (v. anche Trib. Pistoia 6.5.2019).
L’onere di provare la sussistenza dei presupposti per la corretta applicazione della CIV – che è una spesa, non un compenso – grava sulla banca che ha eseguito il relativo addebito; è altresì onere dell’intermediario allegare e dimostrare di aver effettivamente compiuto l’attività materiale che la commissione è diretta a remunerare (ABF Roma n. 3260/2014, n. 10403/2016 e n. 10424/2016; ABF Milano n. 2298/2017; ABF Roma n. 382/2020).
Sul presupposto che è previsto dall’art. 117 bis, comma 2, TUB che la commissione di istruttoria veloce sia «determinata in misura fissa» e «commisurata ai costi», la giurisprudenza di merito ha stabilito che la dimostrazione dei costi istruttori concretamente sostenuti da parte della banca è un requisito di validità della clausola, previsto ex lege a pena di sua nullità (Trib. Udine 26.10.2016; Trib. Livorno 15.5.2018).
Con Delibera n. 286 del 3 luglio 2018, la Banca d’Italia ha reso noti gli Orientamenti di vigilanza in tema di remunerazione di affidamenti e sconfinamenti (art. 117 bis TUB e D.M. n. 644/2012), relativi anche alla corretta applicazione della Commissione di istruttoria veloce.
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