19 Ottobre 2021

È ammissibile la produzione nel giudizio di cassazione della certificazione di cancelleria attestante la tempestività dell’appello proposto

di Valentina Baroncini, Avvocato e Ricercatore di Diritto processuale civile presso l'Università degli Studi di Verona Scarica in PDF

Cass., sez. VI, 15 settembre 2021, n. 24942, Pres. Amendola – Est. Positano

[1] Documenti producibili ex art. 372 c.p.c. – Individuazione – Fattispecie (artt. 325, 372 c.p.c.)

Nel giudizio di legittimità possono essere prodotti ex art. 372 c.p.c. i documenti (ancorché nuovi) volti a dimostrare la nullità della sentenza impugnata derivante da vizi propri dell’atto. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto ammissibile la produzione di certificazione di cancelleria relativa alle modalità di deposito dell’atto d’appello, dalla quale emergeva la tempestività di questo). 

CASO

[1] Il Tribunale di Salerno, adito per ottenere pronuncia di rilascio di un terreno agricolo, in accoglimento dell’eccezione di incompetenza sollevata da parte convenuta individuava la Sezione Specializzata Agraria quale autorità giudiziaria competente a decidere sul rapporto dedotto in giudizio.

Successivamente alla riassunzione del giudizio, veniva eccepita l’improcedibilità del ricorso per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione.

La Sezione Specializzata Agraria del Tribunale di Salerno, previo rigetto di tale eccezione di improcedibilità, decideva nel merito accogliendo l’azione di rilascio proposta.

Avverso tale pronuncia veniva proposto appello. Per quanto di interesse ai fini del presente commento, è utile ricordare come l’appellato avesse eccepito la tardività dell’impugnazione proposta per decorso del termine breve.

In accoglimento di tale eccezione, l’appello veniva dichiarato inammissibile dalla Corte d’Appello di Salerno, Sezione Specializzata Agraria, sulla base del rilievo per cui, a fronte della notificazione della sentenza eseguita in data 7 gennaio 2019 in via telematica presso il procuratore costituito dell’appellante, il ricorso era stato depositato il 7 febbraio 2019, quando il termine di 30 giorni per la proposizione dell’appello era destinato a scadere il giorno precedente.

Avverso tale pronuncia era proposto ricorso per cassazione, articolato su un unico motivo, mediante il quale si deduceva, in relazione all’art. 360, n. 3), c.p.c., la violazione degli artt. 325 c.p.c. e 16-bis, 7°co., del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179. A parere del ricorrente, contrariamente a quanto affermato dalla Corte d’Appello il deposito dell’atto di impugnazione era stato effettuato alle ore 17:23 del giorno 6 febbraio 2019, con modalità telematica, come risultante dall’e-mail attestante l’accettazione dell’inoltro. Il giorno successivo, il 7 febbraio 2019, alle 09:14 perveniva invece, da parte della cancelleria della Corte d’Appello di Salerno, l’accettazione della busta inoltrata, con conseguente iscrizione a ruolo dell’appello. A sostegno del ricorso proposto, il ricorrente produceva l’attestazione documentale rilasciata dal direttore di cancelleria secondo cui “in relazione alla busta telematica contenente l’atto di appello relativo alla causa in oggetto, pervenuta in data 6 febbraio 2019, alle 17:24, l’ufficio procedeva all’accettazione della stessa il giorno successivo”.

SOLUZIONE

[1] La Suprema Corte rileva la fondatezza del motivo di ricorso proposto.

In via preliminare, la Corte si esprime per l’ammissibilità della produzione, avvenuta per la prima volta nel giudizio di cassazione, della certificazione di cancelleria relativa alle modalità di deposito dell’atto di appello, non applicandosi, a tale fattispecie, il divieto posto dall’art. 372 c.p.c.

Come ricordato dal provvedimento in commento, infatti, tra le eccezioni poste da tale norma alla regola generale di inammissibilità della produzione di nuovi documenti nel giudizio di cassazione, vi è la possibilità di produrre i documenti (pur nuovi) volti a dimostrare la nullità inficiante la sentenza impugnata, derivante da vizi propri dell’atto.

Nel merito, i giudici di legittimità rilevano come la Corte territoriale non abbia considerato l’inoltro telematico dell’atto avvenuto il 6 febbraio 2019, in relazione alla regola che considera perfezionato il deposito con modalità telematiche di un atto processuale nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia.

E poiché, nel caso di specie, la ricevuta di avvenuta consegna, come attestato dalla certificazione di cancelleria, era stata generata in data 6 febbraio 2019, l’appello proposto doveva considerarsi tempestivo: ne consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Salerno, Sezione Specializzata Agraria, in diversa composizione.

QUESTIONI

[1] La pronuncia in commento verte sull’accertamento della tempestività della proposizione dell’appello, in relazione alle norme del c.d. processo civile telematico che regolano il deposito degli atti processuali.

Nel caso di specie, essenziale al fine di verificare la tempestività dell’atto di appello proposto si è rivelata la certificazione di cancelleria attestante l’avvenuto deposito dell’impugnazione proposta, introdotta nel giudizio di cassazione quale nuovo documento di cui, pertanto, i giudici di legittimità hanno dovuto previamente vagliare l’ammissibilità.

Dopo aver ricordato che, a mente del comb. disp. degli artt. 325 e 326 c.p.c., il termine per proporre l’appello è di trenta giorni decorrenti dalla notificazione della sentenza di primo grado, occorre richiamare la norma regolatrice del deposito telematico degli atti processuali al fine di individuare lo specifico adempimento che deve essere compiuto nel termine perentorio anzidetto.

La norma di riferimento è rappresentata dal menzionato art. 16-bis, 7°co., del d.l. n. 179/2012, dove si può leggere che «Il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia. Il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all’articolo 155, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile. […]. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro la fine del giorno di scadenza [corsivo nostro]». La normativa è integrata da ulteriori disposizioni di dettaglio contenute nell’art. 13 del d.m. 21 febbraio 2011, n. 44.

Dunque, il perfezionamento del deposito dell’atto di appello si ha nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia (in senso conforme, la recente Cass., 27 giugno 2019, n. 17328), ed è questo, dunque, l’adempimento cui occorre avere riguardo al fine di verificare se l’appello è stato proposto tempestivamente, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza di primo grado.

Nel caso di specie, la tempestività del deposito dell’atto di appello poteva essere evinta dalla certificazione della cancelleria, attestante appunto come la busta telematica contenente l’impugnazione fosse pervenuta in data 6 febbraio 2019, alle 17:24 e, dunque, prima dello spirare del termine per impugnare.

Da qui, l’ulteriore questione interpretativa, inerente all’ammissibilità in cassazione di tale produzione documentale, da considerarsi nuova.

A tal riguardo, si ricorda il testo dell’art. 372 c.p.c., secondo il quale «Non è ammesso il deposito di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo, tranne di quelli che riguardano la nullità della sentenza impugnata e l’ammissibilità del ricorso e del controricorso. Il deposito dei documenti relativi all’ammissibilità può avvenire indipendentemente da quello del ricorso e del controricorso, ma deve essere notificato mediante elenco, alle altre parti [corsivo nostro]» (in argomento, se si vuole, si veda V. Baroncini, La produzione di documenti nel giudizio di cassazione: il punto sulla situazione, in www.eclegal.it, 19 novembre 2019).

La certificazione di cancelleria attestante l’avvenuto deposito dell’atto di appello, che il ricorrente ha prodotto nel giudizio di cassazione, rientra tra le eccezioni considerate dalla norma testé riportata, in quanto dalla sua acquisizione in giudizio discende – come poi avvenuto nel caso di specie – la necessità di cassare la sentenza di appello, che ha qualificato come tardiva un’impugnazione da considerare, all’opposto, come tempestivamente proposta.

Dunque, deve ritenersi condivisibile sia l’interpretazione offerta dalla Cassazione alla norma in esame sia la decisione conseguentemente assunta, di cassazione con rinvio della sentenza impugnata.

Un ultimo aspetto, tuttavia, richiede di essere chiarito.

Come enunciato in sede di illustrazione della vicenda fattuale occorsa nel caso di specie, infatti, l’eccezione di tardività dell’appello proposto era stata sollevata dalla parte appellata al momento della costituzione in appello: sicché, potrebbe a ragione sorgere il dubbio circa la possibilità, per la parte appellante, di depositare la certificazione di cancelleria già nel corso del giudizio di appello, con conseguente preclusione della possibilità di beneficiare della deroga prevista dall’art. 372 c.p.c.

Come chiarito dal provvedimento in commento, tuttavia, nel corso del giudizio di appello, e pur a fronte dell’eccezione sollevata da parte appellata, parte appellante non aveva interesse ad attestare la tempestività dell’appello proposto, atteso che l’atto di appello era stato tempestivamente depositato all’indirizzo di posta elettronica dell’ufficio destinatario, secondo quanto previsto dalla normativa in materia (il già richiamato art. 13 del d.m. n. 44 del 2011). Pertanto, l’attestazione del direttore di cancelleria è stata rilasciata solo in conseguenza del rilievo operato dal giudice d’appello della tardività del deposito dell’atto di impugnazione, ossia successivamente alla sentenza di seconde cure, dichiarativa dell’inammissibilità dell’appello proposto. Da qui, la possibilità di ricondurre il documento in discorso al regime di cui all’art. 372 c.p.c., con le conseguenze già illustrate.

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