Rapporto “contestato” e segnalazione alla Centrale dei rischi
di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDFLe variabili di classificazione (stato del rapporto) delle segnalazioni alla Centrale dei rischi consentono di distinguere i rapporti oggetto di contestazione da quelli non contestati (la segnalazione a sofferenza non è alternativa alla valorizzazione del credito come contestato, cfr. Istruzioni Bankitalia in tema di Centrale dei rischi, Cap. II, Sez. II, par. 1.5).
Si considera “contestato” qualsiasi rapporto oggetto di segnalazione (finanziamenti, garanzie, cessioni, etc.) per il quale sia stata adita un’Autorità terza rispetto alle parti (Autorità giudiziaria, Garante della Privacy, Mediatore ex D.Lgs. n. 28/2010 o altra preposta alla risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela).
L’esistenza della contestazione deve essere indicata (in Centrale dei rischi) a far tempo dalla rilevazione relativa alla data in cui l’intermediario riceve formale comunicazione della pendenza in via giudiziale o stragiudiziale.
La qualifica di rapporto contestato non è più dovuta dalla rilevazione successiva alla data di conclusione del procedimento: le segnalazioni dovranno essere adeguate dall’intermediario «in conformità a quanto stabilito dal provvedimento» (vincolante). Devono essere aggiornate in Centrale dei rischi non solo le segnalazioni successive all’accertamento giudiziale ma ragionevolmente anche quelle pregresse: diversamente, la Centrale dei rischi seguiterebbe a palesare una situazione non più attuale e vera dopo l’accertamento giudiziale, con svilimento della funzione della Centrale dei rischi stessa.
È stato rilevato (Frigeni) che riguardo alle sentenze di primo grado, ex art. 282 c.p.c., se la contestazione davanti all’autorità giudiziaria ha ad oggetto esclusivamente l’esistenza del credito, solo dal passaggio in giudicato della pronuncia può scaturire l’obbligo di aggiornare la segnalazione; diversamente, se è stata richiesta e ottenuta anche una condanna alla cancellazione della iscrizione per difetto dei suoi presupposti, la provvisoria efficacia di siffatta pronuncia sarebbe sufficiente per operare l’immediato adeguamento della segnalazione in Centrale dei rischi.
La solvibilità o no del debitore non assume un ruolo determinante ai fini della segnalazione di un credito come “litigioso” in Centrale dei rischi (a differenza dell’appostazione “a sofferenza”), essendo sufficiente la sussistenza di una seria e reale controversia tra le parti circa l’esistenza e l’entità del credito (Trib. Milano 3.3.2015). Secondo la più condivisibile giurisprudenza, non può essere considerata lecita una segnalazione di un credito contestato (c.d. credito litigioso), qualora la contestazione giudiziale o stragiudiziale abbia i caratteri della non manifesta infondatezza e quando tale contestazione sia alla base del rifiuto del cliente di adempiere alla obbligazione pecuniaria oggetto di segnalazione (Trib. Paola 9.3.2018; Trib. Bari 11.1.2017; Trib. Milano 3.3.2015; Trib. Pescara 21.12.2006.)
La giurisprudenza ha altresì chiarito che la segnalazione del credito come “contestato” evidenzia che il mancato rientro non è dovuto ad una valutazione negativa dell’affidabilità del soggetto segnalato bensì che lo stesso sostiene che la pretesa della banca sia infondata. In sostanza, detta segnalazione di contestazione non appare idonea a determinare in capo al soggetto segnalato un pregiudizio grave e irreparabile nei confronti del sistema bancario (Trib. Venezia 31.3.2017; Trib. Venezia 28.12.2016; Trib. Venezia 13.10.2016; Trib. Vicenza 31.3.2016).
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