28 Settembre 2021

Azione diretta verso l’assicurazione anche per sinistri su strade private

di Alessandra Sorrentino, Avvocato Scarica in PDF

Cass. civ., SS. UU., 30.07.2021, n. 21983 – Pres. Curzio – Rel. Scarano

Assicurazione – Art. 122 codice delle assicurazioni private – Circolazione su aree equiparate a strade di uso pubblico – Nozione – Responsabilità civile da incidenti stradali – Art. 2054 c.c.

[1] Ai fini dell’operatività della garanzia r.c.a., è necessario che il veicolo, nel trovarsi sulla strada di uso pubblico o sull’area ad essa parificata, mantenga le caratteristiche che lo rendano tale in termini concettuali e, quindi, in relazione alle sue funzionalità, non solo sotto il profilo logico, ma anche delle eventuali previsioni normative, risultando invece indifferente l’uso che in concreto se ne faccia, sempreché esso rientri nelle caratteristiche del veicolo medesimo, la copertura assicurativa dovendo riguardare tutte le attività cui il veicolo è destinato e per cui lo stesso circola su strada, a prescindere dalla natura pubblica o privata dell’area di relativa collocazione. Pertanto l’assicurazione copre il danno da uso dell’auto anche in zone private, quale è, ad esempio, la rampa di accesso ad un garage.

CASO

La pronuncia in commento trae origine dalla dolorosa vicenda relativa alla morte di un bambino di un anno, deceduto dopo essere stato accidentalmente investito dal camper guidato dal nonno materno, mentre questi faceva manovra nel cortile privato della propria abitazione.

I genitori del minore, in proprio e quali legali rappresentanti di altri due figli minori, agivano in giudizio nei confronti della Compagnia assicurativa del veicolo e del proprietario del medesimo, onde ottenere il risarcimento dei danni da perdita del rapporto parentale, conseguenti al decesso del piccolo.

Il Tribunale e la Corte d’Appello rigettavano la domanda dei congiunti in applicazione dell’orientamento giurisprudenziale secondo cui non vi è azione diretta verso l’assicurazione del responsabile quando il sinistro si verifica in un’area privata.

I genitori del minore deceduto ricorrevano alla Suprema Corte di Cassazione, articolando tre motivi di ricorso.

Con ordinanza interlocutoria, le Sezione Terza, rilevato un contrasto giurisprudenziale sul punto, stante la normativa europea, rimetteva gli atti al Primo Presidente per l’assegnazione della causa alle Sezioni Unite.

SOLUZIONE

Le Sezioni Unite con la sentenza in commento hanno chiarito l’annosa questione sui limiti di operatività delle coperture assicurative r.c.a., includendo nell’ambito della copertura obbligatoria anche le aree private.

In conformità con la giurisprudenza comunitaria, le Sezioni Unite hanno affermato che ogni veicolo abilitato alla circolazione stradale, quando venga utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale, e quindi secondo l’uso per il quale è stato prodotto, anche se viene usato in un cortile privato, deve essere coperto dall’assicurazione obbligatoria prevista dalla legge e la Compagnia assicurativa è tenuta a ristorare direttamente il danno al danneggiato.

È evidente che tale nuova interpretazione tutela in modo più efficace le vittime dei sinistri, nel rispetto delle norme Ue recepite dal Codice delle assicurazioni private (decreto legislativo 209/2005).

QUESTIONI

Con il terzo motivo di ricorso, quello di interesse in questa sede, i ricorrenti lamentavano la violazione e la falsa applicazione degli artt. 122 e 144 del codice delle assicurazioni private, assumendo che sia il Giudice di prime cure, sia quello in grado di appello, avrebbero applicato le anzidette disposizioni senza tenere conto degli arresti giurisprudenziali della Corte di Giustizia Europea.

I Giudici di merito avevano, cioè, argomentato dal principio, pacifico nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui la vittima di un sinistro stradale ha azione diretta nei confronti dell’assicurazione del responsabile solo laddove il sinistro sia avvenuto su strade pubbliche o ad esse equiparate, intendendosi per  queste ultime anche strade private in cui sia consentita la circolazione di un numero indeterminato di persone, a prescindere dal fatto che l’apertura delle strade sia rivolta oppure non a specifiche categorie di persone, ovvero che l’accesso avvenga per finalità particolari ed in particolari condizioni.

In applicazione di tale principio, la Corte di merito aveva escluso, nel caso di specie, l’applicabilità della copertura assicurativa per r.c.a., dal momento che il sinistro era “avvenuto tra il giardino e la rampa di accesso del garage di abitazione privata, area recintata, in alcun modo equiparabile a strada pubblica, non avendovi accesso libero un numero indeterminato di persone”.

Tale orientamento della giurisprudenza di legittimità si poneva, tuttavia, in contrasto con la giurisprudenza comunitaria, che in tema di circolazione stradale non prevedeva l’anzidetto limite (C. 514/2016; C. 20/12/2017; C.334/2016; 20/06/1019; C-100/2018).

Secondo la giurisprudenza eurounitaria, infatti, l’art. 3, parag. 1 della direttiva 72/166/CEE del Consiglio del 24.04.1972 deve essere interpretato nel senso che rientra nella nozione di “circolazione dei veicoli” qualunque uso di veicolo che sia “conforme alla funzione abituale dello stesso” (Corte Giust. UE, 04.09.2014, causa C162/13).

Di conseguenza, l’art. 122 del codice delle assicurazioni private, secondo cui “i veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall’articolo 2054 del codice civile … deve interpretarsi nel senso che la nozione di circolazione su aree equiparate alle strade di uso pubblico comprenda, altresì, quella su ogni spazio, anche privato, ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale.

La sentenza in commento richiama la pronuncia del 2015 a Sezioni Unite, in tema di operatività dell’obbligo di assicurazione r.c.a., che già aderiva all’orientamento comunitario, secondo la quale

la disciplina di cui all’art. 2054 c.c. e quella in tema di assicurazione obbligatoria per r.c.a. sono imprescindibilmente connesse e che, pertanto, rientra nella copertura della polizza r.c.a. anche il sinistro causato da un veicolo fermo (Cass. civ. SS. UU., 29.04.2015, n. 8620). Infatti, la nozione di circolazione stradale, ex art. 2054 c.c. include anche il veicolo fermo, in relazione sia all’ingombro operato dalla vettura sugli spazi adibiti alla circolazione, sia alle operazioni propedeutiche alla partenza o collegate alla fermata, nonché a tutte le attività che il veicolo è destinato a compiere e per le quali può circolare, chiarendo che anche la sosta può rientrare nel concetto di circolazione.

Inoltre, le Sezioni Unite del 2015 avevano precisato che la norma di cui all’art. 1 l. 990/1969 non prevede, quale presupposto per l’obbligo assicurativo e per l’operare della relativa garanzia, che il veicolo sia utilizzato in un modo piuttosto che in un altro, con la conseguenza che, ai fini della copertura assicurativa obbligatoria per r.c.a., va solo verificato se l’utilizzo del veicolo sia conforme alla sua funzione abituale.

La giurisprudenza comunitaria ha, inoltre, ritenuto circolante il veicolo in sosta in un parcheggio e, pertanto, risarcibile il danno provocato dall’apertura o chiusura intempestiva della portiera dell’auto, essendo tale attività conforme e correlata alla sua funzione di mezzo di trasporto.

Da tempo è pacifico, anche per la nostra giurisprudenza, che siano coperti da assicurazione pure eventi marginali rispetto alla circolazione come tale, quale il danno causato dal passeggero ad un passante o ad altro utente (Cass. civ., 10024/2020, Cass. civ., 18618/2005).

L’obbligo del risarcimento del danno sussiste in capo all’assicurazione anche nel caso di veicolo che non sia movimento ma siano in atto manovre statiche conformi al suo utilizzo o alla sua manutenzione, come per esempio nel caso in cui venga sganciato un rimorchio dalla motrice per essere portato in officina per le riparazioni (Cass. civ., 3257/2016).

Ne consegue, invece, che per l’assicurato-danneggiante non vige la copertura assicurativa solo in caso di utilizzo del veicolo in contesti particolari o scollegati dal concetto di circolazione, sotteso alla disciplina di cui all’art.  2054 c.c. ed alla disciplina posta dal codice delle assicurazioni private, vale a dire contesti “non aventi cioè diretta derivazione e specifico collegamento con quella del codice della strada”.

Si tratta evidentemente di casi limitati.

Un’utilizzazione anomala del veicolo si ravvisa nelle ipotesi in cui il medesimo venga impiegato in modo non conforme alle caratteristiche o alla funzione abituale del mezzo, con finalità diverse dal trasporto, come ad esempio nel caso in cui venga usato come macchina da lavoro, come arma per investire o uccidere persone (casi in cui la copertura assicurativa è esclusa). Si tratta cioè di casi in cui la natura del veicolo e la sua idoneità a circolare non hanno nessun rilievo, in quanto l’uso che ne viene fatto non ha nulla a che vedere con la circolazione e le norme che la regolamentano.

Con la sentenza che si annota, le Sezioni Unite hanno aderito all’interpretazione estensiva della nozione di circolazione di cui all’art. 122 cod. ass. priv, in quanto, essendo conforme alle direttive europee, consente di adeguare il diritto interno a quello europeo, in adempimento dell’obbligo posto dall’art. 189, co. 3, Trattato CEE, e dall’art. 249, co. 3, Trattato UE.

A rilevare, quindi, non è il luogo di circolazione del veicolo, né il numero di persone abilitate a frequentarlo, né il tipo di accessibilità del luogo su cui avvenga la circolazione, ma solo che il veicolo sia utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale: questo utilizzo determina una pericolosità ed un rischio abituale, che devono essere coperti dall’assicurazione obbligatoria r.c.a., non rilevando affatto che il veicolo circoli o stazioni in un cortile privato anziché sulla pubblica via.

Secondo le Sezioni Unite, l’art. 2054 c.c. impone uno standard comportamentale suscettibile di essere riferito a qualsiasi utilità che possa trarsi dal veicolo in conformità alle sue caratteristiche strutturali e funzionali. Ciò implica che l’operatività della garanzia assicurativa non è determinata dal luogo di circolazione del veicolo (strada pubblica o area ad essa parificata) ma, lo si ripete, dall’uso del veicolo conforme alla sua funzione abituale, a prescindere dal tipo di accessibilità del luogo sui cui l’utilizzo avvenga.

In conclusione, la pronuncia delle Sezioni Unite aderisce alla finalità “protezionistica” dell’ordinamento comunitario, garantendo ai soggetti danneggiati una tutela piena ed effettiva, a prescindere dall’interpretazione letterale del dato normativo, coerentemente con la funzione sociale del sistema assicurativo.

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