Documentazione bancaria: richiesta ex art. 119, comma 4, TUB
di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDFSecondo il diffuso orientamento sviluppato dalla giurisprudenza di legittimità, inaugurato da Cass. n. 11554/2017 (conf. Cass. n. 3875/2019; Cass. n. 14231/2019; Cass. n. 6975/2020; Cass. n. 24181/2020; Cass. n. 25158/2020), il potere del correntista di chiedere alla banca di fornire la documentazione relativa al rapporto di conto corrente tra gli stessi intervenuto può essere esercitato, ai sensi del comma 4 dell’art. 119 TUB, anche in corso di causa e a mezzo di qualunque modo si mostri idoneo allo scopo (ad es. ex art. 210 c.p.c.).
Tale impostazione è stata profondamente rimeditata (per non dire sconfessata) da Cass. n. 24641/2021 che, in esito ad uno stringente percorso argomentativo, ha enunciato il seguente (nuovo) principio di diritto « il diritto spettante al cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo o che subentra nell’amministrazione dei suoi beni, ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dall’articolo 119, quarto comma, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l’istanza di cui all’articolo 210 c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca, che senza giustificazione non vi abbia ottemperato ».
In particolare, è osservato che l’art. 119, comma 4, TUB non è norma sull’onere della prova (o sul riparto degli oneri probatori): affermare che è la banca, su istanza del cliente – che, beninteso, rivesta il ruolo dell’attore per i fini della dichiarazione di nullità parziale del contratto di conto corrente e ripetizione di indebito, od altro del genere -, a dover produrre su ordine del giudice gli estratti conto che il cliente non abbia né prodotto, né preventivamente richiesto con esito negativo, sta a significare che è la banca a dover offrire, in giudizio, il supporto probatorio della domanda attrice, il che scardina le regole del riparto degli oneri probatori siccome definite dalla fondamentale disposizione dettata dall’articolo 2697 c.c., applicato alla materia dei contratti di conto corrente bancario.
È altresì argomentato che la richiesta ex art. 119, comma 4, TUB configura un diritto potestativo che, fin quando non è esercitato, non impone dal lato della banca di fare alcunché. L’istanza rivolta in giudizio alla banca di consegnare gli estratti conto, ai sensi del quarto comma dell’articolo 119 TUB, si risolve in un’azione di adempimento. Ed un’azione di adempimento introdotta – non quando l’inadempimento non si è ancora consumato, e nemmeno quando ancora non si è verificata la mora, ma prima ancora – quando l’obbligazione non è ancora attuale, ha poco senso (interesse ad agire).
Il cliente dunque può, se lo ritiene, e se ne ha l’esigenza, chiedere direttamente alla banca, e non per il tramite del giudice, la consegna degli estratti conto dell’ultimo decennio: una volta inoltrata la richiesta, la banca è obbligata ad effettuare la consegna entro il termine previsto. Quanto precede non sta a significare che il cliente, una volta introdotta la causa in veste di attore, non possa più avvalersi dell’art. 119, comma 4, TUB; non può farlo invocando indiscriminatamente l’intervento del giudice, il che stravolgerebbe le regole processuali invece operanti, a meno che la banca non si sia resa inadempiente dell’obbligo che su di essa incombe: ma nulla esclude, viceversa, che il cliente, introdotta la lite (ed al netto dell’osservanza dell’art. 163, numeri 3 e 4, c.p.c.), possa rivolgersi direttamente alla banca per farsi consegnare la documentazione di cui ha bisogno: si immagini il caso di una istanza avanzata nelle more del secondo termine di cui all’art. 183, sesto comma, c.p.c.
La decisione segnalata ha anche stabilito che l’art. 119, comma 4, TUB è sicuramente riferibile anche agli estratti conto (v. anche Cass. n. 11733/1999; Cass. n. 12093/2001; Cass. n. 15669/2007). Tale convincimento è maturato nell’ambito di controversie che vedevano opposto alla banca il curatore fallimentare, ossia un soggetto (invero come l’erede e il garante) che non ha automaticamente la disponibilità della relativa documentazione, ed anzi deve procurarsela: la latitudine della formulazione normativa, unitamente alla sua ratio, non consentono di revocare in dubbio che il cliente possa esigere l’adempimento dell’obbligazione, sancita dall’ultimo comma dell’articolo 119 TUB, anche con riguardo agli estratti conto, ed indipendentemente dal fatto che la banca abbia esattamente adempiuto l’obbligazione di consegna periodica degli estratti conto medesimi.
28 Settembre 2021 a 13:30
In subjecta materia non si può si far a meno di richiamare altresì il recentissimo approdo ermeneutico del Collegio di Coordinamento ABF, espresso con Dec. n. 15404 pubblicata il 24 c.m., con cui è stato enunciato il seguente principio di diritto:
“L’esercizio da parte del cliente, di colui che gli succede a qualunque titolo e di colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni, del diritto di ottenere copia degli estratti conto, se avulso da un’azione di rendiconto nei confronti dell’intermediario, è soggetto alla disciplina dell’art. 119, comma IV, T.U.B.”
Donato Giovenzana – Legale d’impresa
29 Settembre 2021 a 18:47
Può richiedersi alla banca un documento risalente, anteriore al decennio di cui si ha la certezza che la banca stessa ha conservato?
Nella specie girocontoi dal conto del padre ad un fglio da esibire in un giudizio tra coeredi.
Grazie della risposta