21 Settembre 2021

L’esdebitazione del debitore incapiente secondo il nuovo art. 14-quaterdecies dopo la l. n. 176/2020

di Valerio Sangiovanni, Avvocato Scarica in PDF

Tribunale di Ravenna, 22 luglio 2021, Giudice Farolfi

Parole chiave

Esdebitazione – Debitore incapiente – Persona fisica – Meritevolezza

Massima

Ai sensi del nuovo art. 14-quaterdecies l. n. 3/2012, la persona fisica incapiente, ma meritevole, può essere ammessa all’esdebitazione, anche se non è in grado di offrire alcuna utilità presente e futura ai creditori.

Disposizioni applicate

Art. 14-quaterdecies l. n. 3/2012 (debitore incapiente), art. 2740 c.c. (responsabilità patrimoniale)

CASO

Una signora è disoccupata e priva di beni. Ella ha difatti subito un’esecuzione forzata individuale sull’unico immobile di cui era proprietaria. La signora presenta ricorso per l’esdebitazione, nonostante sia incapiente.

SOLUZIONE

Il Tribunale di Ravenna accoglie il ricorso e dichiara inesigibili i debiti anteriori alla data di deposito del ricorso. Il giudice dispone altresì che, entro il 30 settembre di ciascuno dei prossimi quattro anni, la ricorrente depositi una dichiarazione documentata in ordine alla propria situazione reddituale, patrimoniale e occupazionale, che dovrà essere accompagnata da una relazione dettagliata del gestore della crisi, con riserva di disporne la comparizione per acquisire ulteriori informazioni o dettare i provvedimenti conseguenti all’eventuale sopravvenienza di utilità rilevanti da distribuire ai creditori anteriori, ricordando l’obbligo della ricorrente di provvedere al pagamento dei creditori in caso di sopravvenienza di tali utilità entro quattro anni dal provvedimento.

QUESTIONI

L’art. 14-quaterdecies l. n. 3/2012 è stato introdotto dal d.l. n. 137/2020 (convertito, con modificazioni, nella l. n. 176/2020). Le disposizioni si applicano anche alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (25 dicembre 2020). L’art. 14-quaterdecies l. n. 3/2021 consente anche al debitore incapiente di ottenere l’esdebitazione. La ratio della disposizione è quella di permettere anche a chi non disponga di alcuna risorsa di liberarsi dall’onere debitorio. Del resto, senza mezzi, è ben difficile ipotizzare che il debitore sia in grado di pagare i propri debiti. Da un altro lato, tuttavia, il legislatore tiene conto del fatto che, dopo il provvedimento di esdebitazione del giudice, il debitore potrebbe conseguire dei guadagni e sarebbe ingiusto sottrarre detti guadagni futuri alla soddisfazione dei creditori. Per questa ragione, la legge stabilisce che le sopravvenienze attive in un arco temporale di quattro anni debbano essere destinate ai creditori (nonostante l’intervenuta esdebitazione).

Più precisamente l’art. 14-quaterdecies l. n. 3/2012 prevede che “il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all’esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l’obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice nel caso in cui sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10 per cento. Non sono considerati utilità, ai sensi del periodo precedente, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati” (art. 14-quaterdecies comma 1 l. n. 3/2012).

La prima osservazione da svolgersi è che l’art. 14-quaterdecies l. n. 3/2012 si riferisce alla persona fisica, dovendosi così escludere che le persone giuridiche abbiano accesso a questa modalità di esdebitazione. Occorre inoltre che la persona sia “meritevole”. Nel decreto in commento, il Tribunale di Ravenna considera la ricorrente meritevole in quanto non si ravvisano atti dispositivi o depauperativi. Inoltre la chiusura dell’attività artigiana che la stessa svolgeva è riconducibile alle contingenze di mercato e del settore.

L’art. 14-quaterdecies l. n. 3/2012 prevede che il debitore incapiente possa ottenere l’esdebitazione solo una volta. Bisogna considerare che il debitore incapiente ha contratto dei debiti, ma si trova ora nella situazione di non poterli in alcun modo ripagare, non disponendo di beni. Il legislatore, non esistendo soluzioni alternative (il debitore è impossibilitato a pagare, per mancanza di beni), consente l’esdebitazione. Tuttavia rimane fermo che il debitore ha cagionato un danno ai creditori, i quali non vengono pagati. Ciò che il legislatore vuole evitare è la figura del debitore incapiente “seriale”, ossia la condotta di chi accumula debiti, spende tutti i soldi di cui dispone e poi non paga i creditori, ripetendo più volte questo percorso, per ottenere infine l’esdebitazione. Per evitare un risultato del genere, il legislatore stabilisce che il debitore incapiente possa ottenere l’esdebitazione solo una volta. Va peraltro detto che il debitore incapiente esdebitato potrebbe avere difficoltà di accesso al credito, cosicché – almeno nel primo periodo – l’assunzione di nuovi debiti col sistema bancario non sarà frequente.

Per debitore “incapiente” si intende la persona che non è in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, nemmeno in prospettiva futura. Giova ricordare che l’art. 2740 c.c. prevede una responsabilità molto ampia del debitore, il quale “risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri”. Può dunque capitare che Tizio non possegga nulla oggi, ma si trovi a possedere in futuro dei beni (si immagini il caso di chi, dopo la procedura, eredita beni mobili e/o immobili). Per assicurare la migliore tutela possibile del creditore, la regola di fondo del nostro ordinamento è che il debitore risponde anche con i beni futuri.

La regola della responsabilità del debitore con i beni futuri deve però essere contemperata con il fattore tempo. In questa direzione l’art. 14-quaterdecies l. n. 3/2012 fissa in quattro anni il periodo in cui le eventuali sopravvenienze attive sono destinate alla soddisfazione dei creditori. La medesima disposizione stabilisce anche che le sopravvenienze debbano essere idonee a soddisfare i creditori nella misura di almeno il 10%. Si tratta di un principio di proporzionalità: laddove le utilità sopravvenute siano di importo piccolo, si trae poco vantaggio dal destinarle ai creditori.

L’art. 14-quaterdecies comma 1 l. n. 3/2012 specifica infine che i finanziamenti non sono considerati utilità. Il debitore potrebbe assumere, dopo il decreto del giudice, dei finanziamenti, ottenendo così del danaro. Queste somme, secondo il legislatore, non si considerano utilità e vengono dunque sottratte ai creditori. Il finanziamento dovrà essere restituito direttamente e solo alla banca che lo ha erogato.

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