21 Settembre 2021

Conoscenza legale del provvedimento e decorso del termine breve per impugnare

di Valentina Baroncini, Avvocato e Ricercatore di Diritto processuale civile presso l'Università degli Studi di Verona Scarica in PDF

Cass., sez. I, 30 giugno 2021, n. 18607, Pres. Acierno – Est. Fidanzia

[1] Impugnazioni civili – Impugnazioni – Termini brevi – Decorrenza – Notificazione della decisione – Attività processuale del destinatario della notifica – Equiparazione – Condizioni – Fattispecie (artt. 325, 326 c.p.c.)

Ai fini del decorso del termine breve per proporre impugnazione, alla notificazione della decisione su iniziativa di parte va parificata l’attività processuale di colui che avrebbe dovuto essere il destinatario di tale notificazione, dalla quale emerga una precisa volontà di “reagire” alla statuizione, essendo tale attività idonea, sul piano funzionale, esattamente come la ricezione della notifica, a realizzare una situazione di conoscenza proiettata verso l’esterno. (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio il decreto della Corte d’appello che, erroneamente, non aveva ritenuto tardivo il reclamo, proposto contro un provvedimento, già oggetto di una richiesta di modifica, presentata dallo stesso reclamante più di trenta giorni prima del reclamo). 

CASO

[1] Avverso un decreto di sospensione dall’esercizio della potestà genitoriale pronunciato dal Tribunale per il Minorenni di Ancona, veniva proposto reclamo, accolto dalla Corte d’Appello la quale, conseguentemente, revocava il predetto decreto.

Il tutore del minore coinvolto nella vicenda in esame presentava ricorso per cassazione deducendo, in particolare, la tardività del ricorso proposto. In particolare, avverso il decreto in questione, emesso in data 23.11.2018, i soggetti reclamanti presentavano dapprima (in data 24.12.2018) richiesta di parziale modifica e poi, solamente in data 11.2.2019, reclamo: quest’ultimo, secondo parte ricorrente, doveva considerarsi tardivo in quanto proposto ben oltre il termine di trenta giorni, il cui dies a quo di decorrenza sarebbe stato da ricollegare alla conoscenza legale dello stesso, coincidente con la presentazione della predetta istanza di modifica.

SOLUZIONE

[1] La Suprema Corte giudica fondato il motivo di ricorso proposto.

A sostegno di tale decisione, il provvedimento ricorda il consolidato orientamento di legittimità secondo cui il termine breve di impugnazione decorre soltanto in forza di una conoscenza legale del provvedimento da impugnare, e cioè di una conoscenza conseguita per effetto di un’attività svolta nel processo della quale la parte che impugna sia destinataria o che essa stessa ponga in essere, e che sia normativamente idonea a determinare ex se detta conoscenza o tale, comunque, da farla considerare acquisita con effetti esterni rilevanti sul piano del rapporto processuale (in tal senso, Cass., 17 gennaio 2013, n. 1155; Cass., 10 agosto 2017, n. 19936; Cass., 14 giugno 2018, n. 15626).

Nel caso di specie, non vi era dubbio che i soggetti reclamanti avessero conseguito una conoscenza legale del provvedimento da impugnare (il decreto del 23.11.2018), considerata l’attività processuale dagli stessi svolta nell’ambito del procedimento de postestate, nel quale, con la richiesta del 24.12.2018 di modifica del decreto poi reclamato, hanno indubitabilmente manifestato di conoscere il contenuto del provvedimento da impugnare e di voler reagire alle sue statuizioni. Di conseguenza, il reclamo proposto in data 11.2.2019 – e, quindi, pacificamente oltre il decorso del termine di trenta giorni dalla conoscenza legale del provvedimento, data dalla presentazione della predetta istanza di modifica -, si appalesa tardivo.

QUESTIONI

[1] Con il provvedimento in commento, la Cassazione ritorna sul tema del decorso del termine breve per impugnare e della rilevanza, a tal fine, da riconoscere alla c.d. conoscenza legale del provvedimento in capo alla parte impugnante.

Limitando la nostra attenzione alla materia delle impugnazioni ordinarie, è utile ricordare come la disciplina positiva in materia (art. 326 c.p.c.) si limiti a prevedere che il termine breve per impugnare decorra dal momento della notificazione del provvedimento.

Su tale norma, come noto, si è sviluppata un’ampia esegesi giurisprudenziale che, per quanto di interesse ai presenti fini, ha equiparato a detto momento anche quello in cui la parte che intende impugnare abbia acquisito conoscenza legale del provvedimento: e tra le attività che si ritengono idonee a integrare detta conoscenza legale, come noto, pacificamente si ricomprende l’avvenuta impugnazione dello stesso.

La ratio di tale equiparazione risiede in ciò, che la proposizione dell’impugnazione (non importa se rituale o meno) rivela necessariamente la volontà di reagire contro la decisione impugnata, la quale presuppone, con tutta evidenza, una piena conoscenza di essa (in termini simili si è espressa la cit. Cass., n. 1155/2013).

In altri termini, ai fini del decorso del termine breve di impugnazione, alla notificazione della sentenza su iniziativa della controparte viene parificata l’attività processuale compiuta dalla stessa parte che avrebbe dovuto essere destinataria della notifica, da cui emerga una precisa volontà di reagire a quella decisione, essendo tale atto processuale idoneo sul piano funzionale, esattamente come la notifica a iniziativa della controparte, a realizzare una situazione di conoscenza proiettata verso l’esterno, implicandone, addirittura, una conoscenza di ancora maggiore implicazione.

Nella vicenda giudiziaria narrata, tuttavia, l’attività cui la Cassazione ha ritenuto di ricollegare l’avvenuta conoscenza legale del provvedimento non è stata l’impugnazione del provvedimento ad opera della parte che avrebbe dovuto essere destinataria della notificazione, bensì la presentazione di un’istanza di modifica del decreto poi, solo in seguito, reclamato.

A tal riguardo, non può non ricordarsi un precedente di legittimità che, in una fattispecie assai simile, si è espressa in senso differente rispetto a quanto affermato nella decisione in commento. Il riferimento è a Cass., 19 settembre 2017, n. 21625, la quale ha chiarito come una mera istanza di revoca di un provvedimento adottato non possa ritenersi idonea a rivelare necessariamente la volontà di reagire contro la decisione, avvicinandosi più a un’istanza correttiva che a un’impugnazione: con riguardo all’istanza di correzione di errore materiale della sentenza, infatti, la stessa giurisprudenza di legittimità (Cass., 28 maggio 1996, n. 4945) ha escluso che la sua proposizione possa ritenersi equipollente alla notificazione del provvedimento e, dunque, integrante una fattispecie di conoscenza legale del provvedimento, trattandosi di rimedio non diretto a reagire a una decisione giudiziale.

In definitiva, al fine di stabilire se una determinata attività processuale sia idonea o meno a comprovare l’avvenuta conoscenza legale del provvedimento – momento da cui far decorrere il termine breve per impugnare -, occorre intendersi sul significato da attribuire al termine reagire che, come visto, la Corte identifica come dirimente al fine di stabilire se l’attività processuale compiuta presupponga necessariamente, oppure no, la conoscenza del provvedimento: se si intende un’attività di vera e propria censura del provvedimento, non si potrà che limitare il novero di attività a tal fine rilevanti a quelle aventi natura impugnatoria; se si intendono attività processuali dai contorni più ampi, idonee a ricomprendere anche richieste di modifica o di revoca, sarà necessariamente più ampia la gamma di quelle idonee a dimostrare la conoscenza legale del provvedimento in capo alla parte che impugna.

Nel caso di specie, la Cassazione ha evidentemente aderito a una interpretazione più estensiva in quanto, come riportato poco sopra, ha espressamente ed esplicitamente considerando la proposizione dell’istanza di modifica del decreto quale attività sintomatica di una volontà di reazione avverso lo stesso – che, in quanto tale, presuppone la conoscenza del relativo contenuto -, e così idonea a dimostrare la sua conoscenza legale, ricollegandovi il decorso del termine breve per impugnare.

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