21 Settembre 2021

Il diritto di recesso del socio di Srl in caso di cambiamento dell’oggetto sociale

di Mario Furno, Avvocato e Professore a contratto di International Business Law presso l'Università degli Sudi di Verona Scarica in PDF

Sentenza n. 1489/2019 del 29.06.2019 – Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in materia di Imprese

Parole chiave: Srl, SpA, recesso, modifica oggetto sociale;

Massima

Anche in tema di società a responsabilità limitata, in caso di mutamento dell’attività, il diritto di recesso del socio è riconosciuto solo se il cambiamento dell’oggetto sociale riveste carattere significativo come previsto dall’art. 2437 c.c. per le SpA.

Riferimenti normativi: 2473 c.c.; 2437 c.c.;

Caso 

L’attrice, socia di una Srl, evocava in giudizio la società per sentir accertare e dichiarare la legittimità del recesso in ragione dell’intervenuta modifica dell’oggetto sociale determinata dalla sottoscrizione di un contratto di affitto dell’intero complesso aziendale avvenuta su iniziativa degli amministratori, oggetto di successiva ratifica a mezzo delibera assembleare.

Soluzione

Con la sentenza in commento il Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in materia di Imprese ha respinto la domanda proposta dall’attrice rilevando come, nel caso, non ricorresse quel cambiamento significativo dell’attività della società prescritto per le SpA, ed applicabile anche alle Srl, che deve rivestire carattere non formale o lessicale bensì sostanziale.

Inoltre, il Tribunale Veneziano ha altresì rilevato come il diritto di recesso fosse stato esercitato in modo contrario a buona fede, e quindi in modo illegittimo, avendo, nel caso di specie, proposto, e dunque approvato, la stessa operazione, seppur con soggetti diversi, anteriormente alla stipula del contratto di affitto d’azienda, poi avvenuta su iniziativa degli amministratori e ratificata dall’Assemblea.

Questioni applicate nella pratica

Il caso in esame consente di approfondire il tema del diritto di recesso del socio in relazione al mutamento dell’oggetto sociale.

Ratio del diritto di recesso consiste nella tutela dei soci di minoranza a reagire laddove le condizioni iniziali di rischio dell’investimento siano sostanzialmente variate a seguito di una deliberazione assunta o ad operazioni poste in essere senza il suo consenso (Cass. Civ. Sez. I nr 13845 del 05.02.2019; Tribunale di Roma 05.07.2011).

Si tratta quindi di un diritto al disinvestimento della partecipazione (Tribunale di Milano 31.07.2015) così che, come ben osservato dal Tribunale capitolino (Tribunale di Roma 08.07.2016), l’attribuzione del diritto di recesso deve essere equilibrata con l’esigenza di affidamento sulla stabilità di un determinato capitale sociale da parte della società stessa, della maggioranza dei soci, e, sotto un profilo esterno, da parte dei terzi e dei creditori.

È quindi palese che il recesso debba ritenersi uno strumento eccezionale (Tribunale di Roma 05.07.2011) atteso l’impatto che la conseguente liquidazione della quota può avere sul capitale sociale.

Così ragionando, è evidente che la differenza lessicale che si coglie nel confrontare il testo dell’art. 2473 c.c. in materia di Srl (ove manca il riferimento alla significatività del cambiamento) e quello dell’art. 2437 c.c. in materia di SpA (ove è invece esplicitato) non può che risolversi con l’applicazione necessaria del carattere “sostanziale” anche in tema di società a responsabilità limitata.

Tale verifica, quindi, andrà compiuta tenendo quale parametro la concreta variazione delle condizioni di rischio di investimento da parte del socio alla luce pure della condotta dallo stesso tenuta.

Nel caso in esame il Tribunale lagunare ha evidenziato come la stipula di contratti di affitto, anche di un ramo d’azienda, risultava espressamente inclusa nell’oggetto sociale già previsto nello statuto.

Lo stesso statuto, inoltre, attribuiva agli amministratori la facoltà di sottoscrivere contratti di affitto: ne consegue, quindi, che i soci avevano sin dall’origine acconsentito a che gli amministratori potessero procedere alla stipula di contratti di affitto d’azienda.

Il Giudice, inoltre, ha verificato che l’attività della società, consistente principalmente nella coltivazione di viti e nella trasformazione e commercio di prodotti vinicoli ed assimilati, non era affatto cessata ma proseguiva senza interruzione.

Il quadro così delineato rende quindi palese che non può riscontrarsi una modifica sostanziale delle condizioni di rischio dell’investimento poiché nella sostanza l’attività non è mutata rispetto alla volontà originaria del socio dissenziente.

Il Tribunale, inoltre, valuta la significatività della variazione anche alla luce della condotta del socio dissenziente.

Nel caso in esame, il socio aveva in precedenza proposto la medesima operazione che poi gli amministratori hanno realizzato. Per quanto è dato di capire dalla sentenza, la differenza era dovuta al fatto che il socio dissenziente aveva sostenuto in precedenza l’operazione di affitto di ramo d’azienda in favore di società allo stesso riconducibile.

È quindi chiaro per il Tribunale di Venezia che la condotta del socio dissenziente, il quale invoca il recesso lamentando il mutamento dell’attività, è contraria a buona fede e quindi illegittima: l’aver proposto lo stesso tipo di operazione costituisce, infatti, approvazione della operazione successivamente realizzata (Tribunale Bologna 03.10.2017).

Sotto altro aspetto, preme evidenziare come l’aver sostenuto l’operazione speculare a quella poi realizzata identifica quell’assenza del carattere significativo al mutamento di attività: è infatti lo stesso socio che nel proporre l’affitto del ramo d’azienda, similare a quello poi realizzato, riconosce che detta modifica dell’attività non incide in modo sostanziale sulla stessa.