7 Settembre 2021

Cambio di rotta delle Sezioni Unite: la fusione per incorporazione comporta l’estinzione della società incorporata

di Virginie Lopes, Avvocato Scarica in PDF

Cassazione Civile, Sez. Unite, 30 luglio 2021, n. 21970

Parole chiave: Estinzione – Legittimazione attiva e passiva in sede processuale – Intervento della società incorporante – Effetti

Massima: “La fusione per incorporazione estingue la società incorporata, la quale non può dunque iniziare un giudizio in persona del suo ex amministratore, avendo facoltà della società incorporante di spiegare intervento in corso di causa, ai sensi dell’art. 105 c.p.c., nel rispetto delle regole che lo disciplinano.

Disposizioni applicate: art. 105 c.p.c., art. 2504 bis c.c.

Nell’ambito di una causa promossa da una società a responsabilità limitata avente ad oggetto l’accertamento della simulazione di due contratti di compravendita, il Tribunale di prime cure e successivamente la Corte d’Appello avevano accolto la domanda della società, la Corte d’Appello ritenendo inoltre insussistenti l’inesistenza o la nullità dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado proposto da tale società, seppure la stessa fosse stata fusa per incorporazione in altra società e cancellata dal registro delle imprese, ciò anche alla luce dell’avvenuta costituzione in giudizio della società incorporante.

Nell’ambito del procedimento in Cassazione, la causa è stata assegnata alle Sezioni Unite al fine di dirimere il contrasto giurisprudenziale sussistente in relazione al tema della legittimazione processuale della società incorporata e cancellata dal registro delle imprese.

Le Sezioni Unite hanno enunciato il seguente principio di diritto: “la fusione per incorporazione estingue la società incorporata, la quale non può dunque iniziare un giudizio in persona del suo ex amministratore, avendo facoltà la società incorporante di spiegare intervento in corso di causa, ai sensi dell’art. 105 c.p.c., nel rispetto delle regole che lo disciplinano”.

Per giungere a tale conclusione, le Sezioni Unite si sono soffermate ad analizzare gli aspetti “sostanziali” della vicenda della fusione societaria, ovvero (i) la concentrazione, (ii) l’estinzione e (iii) la successione, indicando che tali aspetti “sostanziali” non possono essere disgiunti da quelli “processuali”. Ciò premesso, ripercorriamo il ragionamento delle Sezioni Unite.

Per quanto riguarda in primo luogo la concentrazione conseguente alla fusione, le Sezioni Unite hanno indicato che la fusione, generando una vicenda modificativa dell’atto costitutivo per tutte le società che vi partecipano, determina un fenomeno di concentrazione giuridica ed economica, con la conseguenza che tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, di cui era titolare la società incorporata o fusa vengono ormai imputati ad un diverso soggetto giuridico, la società incorporante o la società risultante dalla fusione, e la società incorporata viene cancellata dal registro delle imprese.

Per quanto riguarda in secondo luogo l’estinzione, le Sezioni Unite hanno dedotto dal fatto che, con la fusione per incorporazione, tutti i rapporti passano ad altro soggetto, con cancellazione dal registro delle imprese, che la società incorporata non li conserva, bensì si estingue.

Le Sezioni Unite hanno infatti evidenziato come, se nessuna posizione giuridica soggettiva residua in capo alla società incorporata, non ha alcun senso affermare la permanenza di un soggetto, privo di rapporti o situazioni soggettive di sorta nella propria sfera giuridica.

L’estinzione colpisce quindi unicamente la società incorporata, mentre l’incorporante (o la società risultante dalla fusione) permane come soggetto giuridico in capo al quale proseguono, a norma dell’art. 2504 bis c.c., tutti i rapporti giuridici anteriori alla fusione.

Infine, le Sezioni Unite hanno evidenziato che la fusione opera una successione a titolo universale, paragonandola alla successione mortis causa, successione che, come detto, da un lato, produce l’estinzione della società incorporata e, dall’altro, la contestuale sostituzione a questa, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, della società incorporante, che rappresenta il nuovo (ed unico) centro di imputazione e di legittimazione dei rapporti giuridici già riguardanti i soggetti incorporati.

Sulla scia di queste deduzioni, le Sezioni Unite hanno chiarito che la successione dell’incorporante nei rapporti giuridici dell’incorporata fonda la legittimazione attiva dell’incorporante ad agire e proseguire nella tutela dei diritti e la sua legittimazione passiva a subire e difendersi avverso le pretese altrui, con riguardo ai rapporti originariamente facenti capo alla società incorporata, la quale è priva di una propria autonoma legittimazione processuale attiva o passiva dell’incorporata, avendo la stessa, dopo la fusione e la cancellazione dal registro delle imprese, perso la propria soggettività, nonché una propria autonoma legittimazione processuale attiva o passiva.

Alla luce di quanto precede, le Sezioni Unite hanno ritenuto, ponendo fine ad un contrasto giurisprudenziale[1], che non sussiste in capo alla società estinta per fusione la facoltà di intraprendere un giudizio.

[1] Fra le varie, vedasi Cass. civ., Sez. II, Sent., 13/08/2004, n. 15737; Cass. civ., Sez. I, Sent., 29/12/2004, n. 24089; Cass. civ., Sez. Unite, Ord., 08/02/2006, n. 2637; Cass. civ., Sez. III, Sent., 23/06/2006, n. 14526; Cass. civ., Sez. Unite, Sent., 17/09/2010, n. 19698; Cass. civ., Sez. lavoro, Sent., 15/02/2013, n. 3820; Cass. civ., Sez. lavoro, Sent., 16/09/2016, n. 18188; Cass. civ., Sez. VI – 5, Ord., 16/05/2017, n. 12119; Cass. civ., Sez. V, Sent., 10/12/2019, n. 32208; Cass. civ., Sez. III, Sent., 10/12/2019, n. 32142; Cass. civ., Sez. I, Sent., 19/05/2020, n. 9137.