6 Luglio 2021

Un criticabile arrêt della Cassazione: il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario in tutte le opposizioni esecutive, anche quando la sua dichiarazione non sia contestata

di Silvia Romanò, Dottoranda in Scienze giuridiche europee e internazionali presso l'Università degli Studi di Verona Scarica in PDF

Cassazione civile, Sez. III, Sentenza 18 maggio 2021, n. 13533. Pres. De Stefano, Estensore Rossetti

Esecuzione forzata – mobiliare – presso terzi – in genere – Terzo pignorato – Parte necessaria nel giudizio di opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi – Litisconsorzio necessario – Sussistenza.

CASO

Nel 2014 la Corte Internazionale Arbitrale della Camera Internazionale di Commercio di Londra pronunciò un lodo, con cui quale condannò Al Mohamed L.C.C.  al pagamento in favore del Fallimento Alfa s.r.l. di un importo di poco superiore a quattro milioni di euro. Il lodo veniva reso esecutivo con decreto dalla Corte d’appello di Roma nello stesso anno. Con il medesimo decreto, la Corte d’appello autorizzò il Fallimento a notificarlo alla società debitrice per mezzo di corriere internazionale ex art. 151 c.p.c.

Successivamente alla notifica a mezzo di una società privata, il Fallimento iniziò l’esecuzione forzata nelle forme del pignoramento presso terzi; nel caso di specie, quale terza pignorata era l’Agenzia delle Entrate.

Al fine di procedere alla notifica del precetto e del pignoramento, il Fallimento chiese preliminarmente al Tribunale di Roma, in qualità di giudice dell’esecuzione, l’autorizzazione a notificare il precetto e il pignoramento per mezzo di un corriere internazionale e a mezzo telefax, ai sensi dell’articolo 151 c.p.c. Su autorizzazione del Tribunale, precetto e pignoramento vennero notificati tramite corriere della società privata “UPS”, mentre la notifica a mezzo telefax non andò a buon fine.

Nel 2015 il giudice dell’esecuzione assegnò con ordinanza al Fallimento la somma dichiarata come dovuta dalla terza pignorata.

Al Mohamed L.C.C. propose opposizione avverso l’ordinanza di assegnazione, qualificata sia come opposizione agli atti esecutivi, sia come opposizione all’esecuzione, deducendo innanzitutto di non aver mai ricevuto la notifica del titolo, né del precetto, né del pignoramento; in secondo luogo, allegava l’insussistenza della giurisdizione italiana; in subordine, la competenza per territorio del Tribunale di Brindisi. Solo in sede di discussione sull’istanza di sospensione dell’esecuzione, Al Mohamed L.C.C. dedusse altresì che titolo, precetto e pignoramento erano privi della traduzione in lingua araba.

Nel 2018 il Tribunale di Roma rigettò l’opposizione con sentenza, ritenendo valide le notifiche del titolo, del precetto e del pignoramento, in quanto compiute all’indirizzo eletto da Al Mohamed L.C.C. nella procedura arbitrale, risultante dal titolo esecutivo. Essendo valida e rituale la notifica del precetto e del pignoramento, le censure concernenti il difetto di giurisdizione, l’incompetenza per territorio e la mancata traduzione degli atti dovevano conseguentemente dichiararsi tardive, in quanto costituivano ragioni di opposizione agli atti esecutivi, proposte oltre il termine di cui all’articolo 617 c.p.c. (il pignoramento era stato notificato il 30 aprile 2015, mentre l’opposizione era stata proposta il 27 novembre 2015).

Al Mohamed L.C.C. proponeva ricorso per cassazione.

SOLUZIONE

Superando un precedente orientamento, la Corte di Cassazione afferma che il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario nei giudizi di opposizione esecutiva relativi a un’espropriazione presso terzi, ai sensi degli artt. 543 ss. c.p.c., e non solo quando vi abbia “interesse”. Nel caso di specie, il Supremo Collegio rilevava la mancata partecipazione del terzo pignorato e, pertanto, la non integrità originaria del contraddittorio per mancanza di un litisconsorte necessario. Seguiva la cassazione con rinvio della sentenza per permettere l’integrazione del contraddittorio.

QUESTIONI

La Corte di Cassazione non tratta alcuno dei motivi di ricorso proposto dal ricorrente, in quanto rileva ex officio una nullità processuale, consistente nella mancata partecipazione al presente giudizio del terzo pignorato, ossia l’Agenzia delle Entrate. Il Supremo Collegio afferma che il terzo pignorato è litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi e che «debba esserlo sempre, senza distinzioni di sorta».

La Corte di Cassazione individua tre ragioni a sostegno del litisconsorzio necessario con il terzo pignorato: di sistema, di semplicità e di coerenza.

Sotto il primo profilo, il pignoramento impone al terzo pignorato una serie di obblighi, di astenersi da certe attività o di compierne altre (artt. 545 e 546 c.p.c.). L’insorgenza o la caducazione di tali obblighi dipende dall’esito dell’opposizione eventualmente proposta, il cui esito non può quindi definirsi indifferente per il terzo pignorato. Se, poi, il terzo non dovesse manifestare alcun interesse sull’esito dell’opposizione, sussiste in ogni caso l’interesse del terzo a interloquire sulla fondatezza dell’opposizione esecutiva.

Sul piano della semplicità, la Corte di Cassazione ricorda come sia giurisprudenza costante della Corte quella a tenore della quale, dinanzi a più interpretazioni astrattamente percorribili, l’interprete debba scegliere la lettura che garantisca la maggiore sintesi, chiarezza e semplicità del dettato normativo. Una diversa interpretazione contrasterebbe sia col principio costituzionale della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.), sia con quello sovranazionale del giusto processo (art. 6 CEDU).

Infine, sul piano della coerenza il Supremo Collegio riconosce che in passato la giurisprudenza di legittimità ha affermato che non sempre il terzo pignorato debba ritenersi litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione, definendo tuttavia in modo così ampio le ipotesi di processi oppositivi litisconsortili, da pervenire a una sostanziale negazione di tale principio, pur affermato in teoria.

A tale proposito, la sentenza si richiama a Cass. 9 luglio 1969, n. 2521, che per prima aveva ammesso che il terzo pignorato fosse litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione, tutte le volte che in esso si discutesse della «validità e congruità della forma di pignoramento adottata». La giurisprudenza di legittimità aveva consentito al terzo pignorato di intervenire volontariamente nel processo oppositivo, ogniqualvolta vi avesse interesse, definendo tuttavia tale “interesse” in modo talmente ampio da farvi rientrare praticamente tutte le più frequenti ipotesi astrattamente concepibili.

Si possono a tal fine ricordare l’intervento del terzo giustificato dalla volontà di controllare la destinazione delle somme pignorate (Cass. 1968/1973) o di sostenere le ragioni dell’opponente (Cass. 4582/2019; Cass. 249/1983); se ne è ritenuta necessaria la chiamata in causa quando l’opposizione verteva sull’invalidità del pignoramento (Cass. 9571/1997; Cass. 493/2003) o sull’illegittimità dell’ordinanza dichiarativa dell’inefficacia di esso (Cass. 9527/1987; Cass. 2423/1990); quando si discuteva della validità dell’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione aveva provveduto su una richiesta di sequestro conservativo di crediti del debitore esecutato (Cass. 3899/2020); o ancora in caso di controversia sulla validità dell’ordinanza di assegnazione di crediti di mantenimento di figlio minorenne (Cass. 10813/2020).

Rilevando l’incongruità del consentire la partecipazione del terzo pignorato al processo oppositivo solo qualora vi abbia interesse, ma facendo poi rientrare pressoché ogni possibile situazione in tale ‘interesse’, la Corte di cassazione con la sentenza in commento afferma che «coerenza e chiarezza impongono … di superare la massima tralatizia di cui sopra e constatare l’avvenuta emersione, quale jus receptum, del principio per cui il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario, ex art. 102 c.p.c., nelle opposizioni esecutive».

A tale proposito, il Supremo Collegio dichiara la non integrità originaria del contraddittorio, rilevabile d’ufficio anche per la prima volta in sede di legittimità, che determina la cassazione con rinvio ex artt. 383, terzo comma, e 354, c.p.c. al giudice di primo grado (o, come nella specie, di unico grado di merito), per provvedere all’integrazione del contraddittorio.

Segue la cassazione con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di altro magistrato, in applicazione del seguente principio di diritto: “nei giudizi di opposizione esecutiva relativi ad una espropriazione presso terzi ai sensi degli art. 543 e ss. c.p.c. il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario“.

Il revirement suscita non lievi perplessità: il terzo, quando abbia reso la propria dichiarazione e questa non sia contestata, resta estraneo all’espropriazione presso terzi, qualificandosi unicamente quale ausiliario di giustizia, non già quale parte necessaria del procedimento, come avverrebbe se la sua dichiarazione fosse contestata e fosse chiesto l’accertamento del suo obbligo, in via incidentale in seno alla stessa procedura esecutiva, ai sensi dell’art. 649 c.p.c. Gli argomenti addotti nella sentenza appaiono assai deboli e del tutto generici e, come tali, inidonei a superare la qualifica del terzo quale mero ausiliario di giustizia, allorché non sorga controversia sul suo obbligo verso il debitore esecutato.

Si confida, dunque, in un ripensamento, con eventuale rimessione della questione alle Sezioni Unite per comporre il contrasto generato dalla pronuncia in commento.

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