Cartolarizzazione dei crediti: appunti sulla legittimazione attiva della società cessionaria
di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDFNell’ambito delle operazioni di cartolarizzazione, non è infrequente che il debitore ceduto contesti che la società cessionaria (di regola SPV) non sia legittimata attiva, o comunque che non sia titolare del credito.
In caso di contestazione, spetta al cessionario fornire la prova documentale che il credito controverso sia compreso tra quelli compravenduti nell’ambito dell’operazione di cessione in blocco, giacché in ogni fattispecie di cessione di crediti il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario, alla prova dell’oggetto della cessione, a meno che il resistente non l’abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta: dunque la società cessionaria di crediti in blocco, di fronte alla contestazione della controparte, ha l’onere di produrre i documenti idonei a dimostrare l’inclusione del credito oggetto di causa nell’operazione di cessione in blocco ex art. 58 TUB dovendo fornire la prova documentale della propria legittimazione (Cass. n. 9768/2016, Cass. n. 4116/2016 e Cass. n. 10518/2016; Cass. n. 22151/2019; Cass. n. 24798/2020; Cass. 12739/2021).
Per dimostrare i contenuti dell’avvenuta cessione dei crediti, la giurisprudenza di merito ha talora ritenuto proficuamente utilizzabile anche un estratto autentico delle scritture contabili della banca recante la circostanziata indicazione delle posizioni oggetto di cessione (ad es., crediti ‘in sofferenza’ ad una certa data) (Trib. Ferrara 9.4.2019); non sempre è stato ritenuto ammissibile (come invece preferibile) il rinvio ad un sito internet cui collegarsi per attingere i dati identificativi dei crediti ceduti: la prova, è sostenuto, deve essere direttamente percepibile dai documenti prodotti in giudizio (l’art. 7.1, comma 6, L. n. 130/1999 prevede tale possibilità, ossia il rinvio a un sito internet, riguardo ai crediti ceduti non individuati in blocco). Contrari al rinvio a un sito internet sono Trib. Napoli 24.5.2019 e Trib. Forlì 28.10.2019 n. 923; favorevoli Trib. Ferrara 29.4.2020 e Trib. Sondrio 5.10.2020 e 28.4.2021.
È altresì discusso se una dichiarazione scritta e dettagliata firmata dalla società cedente, nella quale si dia atto della cartolarizzazione di quella specifica posizione debitoria, possa essere idonea a fornire la prova dell’avvenuta cessione (e dei contenuti della stessa) (possibilità esclusa da Trib. Avezzano 3.7.2020, 29.10.2020 e 20.4.2021; App. Cagliari 17.3.2016. Contra Trib. Verona 14.11.2020). L’Ufficio dell’esecuzioni immobiliari del Tribunale di Firenze ha emesso in data 23 gennaio 2020 una circolare con cui prevede la possibilità che la società cessionaria del credito possa produrre in giudizio una «dichiarazione liberatoria dell’istituto di credito cedente, proveniente da organo legittimato (con allegazione delle relative procure)». Anche la Cassazione ha valorizzato la possibilità che la dichiarazione del cedente comunicata dal cessionario al debitore ceduto mediante la produzione in giudizio sia, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, un elemento documentale importante, potenzialmente decisivo. Quanto precede anche sul presupposto che la prova della cessione può avvenire con documentazione successiva alla pubblicazione dell’Avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale (Cass. n. 10200/2021).
In altre circostanze, rilevata l’impossibilità di individuare senza incertezze – per mezzo della pubblicazione nella G.U. – gli specifici rapporti oggetto della cessione e, dunque, l’effettiva titolarità del credito, è stato richiesto all’attore in senso sostanziale (cessionario) di fornire la prova della titolarità dello specifico credito, nonché della determinabilità dell’oggetto dell’intervenuta cessione in blocco e, quindi, di produrre in giudizio anche copia completa del contratto di cessione da cui evincere con chiarezza che il credito in contestazione è ricompreso nella cessione in blocco (Trib. Forlì 15.10.2020; Trib. Avezzano 29.10.2020; Trib. Treviso 2812.2020; Trib. Catanzaro 22.11.2020; Trib. Foggia 18.1.2021; Trib. Lecce 19.2.2021; Trib. Lucca 26.3.2021; Trib. Prato 29.3.2021; Trib. Ancona 5.5.2021 n. 603).
La dimostrazione della legittimazione attiva della società cessionaria (per la quale è richiesto un riscontro probatorio) può dirsi comunque raggiunta ove controparte l’abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (ad es. pagamenti alla cessionaria o sua chiamata in giudizio, mancata contestazione ex art. 115 c.p.c.). Quanto precede sul presupposto che la prova della cessione può essere fornita con ogni mezzo e quindi anche mediante testimonianze o presunzioni, non essendo, come evidenziato dalla Cassazione, il contratto di cessione di crediti soggetto a forme sacramentali o comunque particolari ai fini della sua validità (così Cass. n. 5617/2020).
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