Questioni particolari legate alla presenza o all’assenza della firma digitale
di Giuseppe Vitrani, Avvocato Scarica in PDFDi tanto in tanto è interessante occuparsi di questioni relative alla formazione e gestione del documento informatico al fine di approfondire aspetti e problematiche che possono porsi soprattutto laddove si abbia a che fare con documenti muniti o privi di firma digitale.
Naturalmente, il punto di partenza in tali casi non può che essere la previsione dell’art. 20, comma 1 bis, del Codice ai sensi del quale “il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall’AgID ai sensi dell’articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all’autore. In tutti gli altri casi, l’idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità. La data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida”.
Il Legislatore, dunque, identifica le modalità affinché al documento informatico possa essere conferita dignità probatoria pari allo scritto nonché efficacia probatoria sino a querela di falso; dette modalità, secondo il nostro legislatore, consistono fondamentalmente: nell’apposizione di una firma elettronica:
- nell’apposizione di una firma digitale;
- nell’apposizione di una firma elettronica avanzata
- nella formazione del documento secondo il processo di identificazione stabilito dall’AgID, che attualmente, a seguito delle linee guida emanate nel mese di aprile 2020, corrisponde alla firma elettronica apposta mediante l’utilizzo di SPID.
Occorre però prestare attenzione perché per talune categorie di atti il Legislatore non è stato così liberale e ha ristretto la possibilità di utilizzo delle firme elettroniche alla sola firma digitale.