Giudizio di legittimità e rilevabilità d’ufficio dell’eccezione di tardività dell’opposizione ex art. 617 c.p.c. quando non coperta da giudicato interno
di Valentina Scappini, Avvocato Scarica in PDFL’eccezione di tardività dell’opposizione proposta ex art. 617 c.p.c. per omessa allegazione, da parte dell’opponente, del momento in cui ha avuto effettiva conoscenza della procedura esecutiva, ove non decisa dal giudice del merito e dunque non coperta da giudicato interno, può e deve essere delibata in sede di legittimità, ancorché non dedotta come motivo di ricorso, trattandosi di eccezione relativa ad un termine di decadenza processuale la cui inosservanza è rilevabile d’ufficio e che comporta la cassazione senza rinvio della sentenza ex art. 382, comma 3, c.p.c., in quanto l’azione non poteva proporsi.
CASO
L’Agenzia delle Entrate Riscossione, all’epoca Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a., notificava atto di pignoramento presso terzi fino alla concorrenza di € 166.128,94 a danno della società Edilpresident S.r.l., la quale, con ricorso del 13 gennaio 2017, proponeva opposizione innanzi al Tribunale di Pavia.
A fondamento dell’opposizione la società deduceva la mancata notifica dell’atto di pignoramento e, altresì, la pendenza del giudizio avanti alla Commissione Tributaria Provinciale sul merito degli atti prodromici.
Il Tribunale di Pavia disponeva la sospensione del procedimento esecutivo e, con atto notificato il 24 luglio 2017, entrambe le parti introducevano il giudizio di merito, con conseguente riunione dei giudizi da parte del Tribunale.
Quest’ultimo accoglieva l’opposizione, dichiarando la nullità del pignoramento con sentenza del 23 gennaio 2019, rilevando che lo stesso, così come le cartelle di pagamento e l’intimazione di pagamento, erano stati notificati a mezzo PEC in formato “pdf”, senza firma digitale e senza estensione “p7m”, la quale, rappresentando la c.d. busta crittografica, era la sola idonea ad attestare la certificazione della firma e, quindi, l’identificabilità dell’autore del documento. Il Tribunale concludeva, dunque, nel senso della nullità di tale procedimento di notifica.
L’Agenzia delle Entrate Riscossione ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi:
i) con il primo ha denunciato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario, relativamente alla deduzione della nullità del pignoramento derivata dalla mancata notifica delle cartelle esattoriali (e quindi per ciò che concerne la validità dello stesso pignoramento e della sua notificazione);
ii) con il secondo motivo ha denunciato la violazione o falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26 e del d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, artt. 4, 5, 6 e 11, nonché degli artt. 2697, 2712 e 2719 c.c., osservando che, con riferimento al pignoramento, in base a Cass., S.U., n. 10266/2018 deve ritenersi che le firme digitali di tipo “CAdES” e di tipo “PAdES” sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni “.p7m” e “.pdf” e che ad analoga conclusione deve addivenirsi per un atto amministrativo quale la cartella esattoriale, per la quale non è neanche previsto che la firma costituisca requisito legale laddove la notificazione avvenga in forma cartacea. La ricorrente ha aggiunto che erroneamente il Tribunale ha ritenuto che l’immodificabilità ed integrità potessero derivare solo dall’estensione “.p7m” e che le cartelle di pagamento sono comunque pervenute all’indirizzo PEC della società opponente.
SOLUZIONE
La Suprema Corte a Sezioni Unite ha disposto la cassazione della sentenza impugnata senza rinvio, ai sensi dell’art. 362, co. 3, c.p.c., poiché l’azione non poteva proporsi, rilevando ex officio la tardività dell’opposizione proposta da Edilpresident S.r.l. ex art. 617 c.p.c.
Le Sezioni Unite hanno stabilito che tale eccezione, non decisa dal giudice di merito, “può e deve essere delibata in sede di legittimità, ancorché non dedotta come motivo di ricorso, trattandosi di questione relativa ad un termine di decadenza processuale, la cui inosservanza è rilevabile d’ufficio” (richiamando, sul punto, Cass., 13 agosto 2015, n. 16780).
QUESTIONI
Anzitutto, le Sezioni Unite chiariscono che l’opposizione del 13 gennaio 2017 della Edilpresident S.r.l. deve essere inquadrata nell’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., con conseguente correttezza dell’impugnazione della decisione del giudice di merito mediante ricorso in cassazione.
Infatti, anche prescindendo dalla qualifica come tale data dal Tribunale di Pavia all’opposizione proposta dalla Edilpresident S.r.l., è evidente la riconducibilità, nell’alveo delle opposizioni agli atti esecutivi, dell’opposizione fondata sulla nullità della notificazione del pignoramento.
Ciò detto, le Sezioni Unite riconoscono che nel suddetto, originario ricorso in opposizione datato 13 gennaio 2017, Edilpresident s.r.l. aveva dedotto la mancata ricezione delle notifiche relative sia alle cartelle di pagamento, che al pignoramento, in quanto effettuate via PEC, denunciando la nullità delle notifiche sulla base di tali motivi: “la ricezione nella casella di posta elettronica certificata non garantisce l’effettiva conoscenza dell’atto da parte del destinatario. Ciò perché in questo caso non vi è alcun soggetto abilitato ad effettuare la notifica, come quelli indicati nel D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26”. L’opponente aveva osservato, inoltre, che la notifica via pec in proprio da parte dell’ente della riscossione doveva ritenersi inesistente e che la ricevuta di consegna non consentiva di conoscere il messaggio asseritamente trasmesso via PEC.
Solo con il successivo atto del 24 luglio 2017 introduttivo del giudizio di merito (intervenuto, dunque, oltre il termine di venti giorni dalla legale conoscenza dell’atto esecutivo prescritto dall’art. 617, co. 1, c.p.c.), Edilpresident S.r.l. deduceva che il formato “pdf” del file ne garantirebbe l’integrità, in quanto non modificabile, ma non la genuina paternità, richiamando, sul punto, la giurisprudenza tributaria, secondo cui la notifica via PEC, in quanto mancante della firma informatica e/o digitale, non garantisce la certezza e corrispondenza.
Le Sezioni Unite evidenziano, però, che tale eccezione rappresenta un’evidente diversa e ulteriore causa petendi rispetto a quella proposta con l’originario ricorso del 13 gennaio 2017. Con esso, invero, era stata denunciata la mancata conoscenza da parte del destinatario del contenuto della notificazione in ragione del mezzo adoperato e, comunque, la sua inesistenza, mentre con la citazione introduttiva del giudizio di merito veniva denunciata l’impossibilità di ascrivere la paternità della notifica al soggetto asseritamente notificante in ragione del formato elettronico dell’allegato.
Sulla base di quest’ultima causa petendi, proposta oltre il perentorio termine di venti giorni, il Tribunale di Pavia ha accolto l’opposizione agli atti esecutivi. Non essendovi, tuttavia, uno specifico accertamento in merito alla tempestività di tale motivo di opposizione da parte del Tribunale, non era richiesta la specifica impugnazione in sede di ricorso per cassazione di tale punto della sentenza.
Né risulta proposto ricorso incidentale con riferimento alla causa petendi proposta con l’originario ricorso, sulla quale non vi è pronuncia del giudice di merito (le Sezioni Unite ricordano che “è noto che «il mezzo per devolvere alla Corte la cognizione di eccezioni e questioni non esaminate sia il ricorso incidentale da parte del resistente, che versi in posizione di vincitore in senso pratico e veda dalla controparte rimessa in discussione la sentenza che gli ha dato ragione» – Cass. Sez. U. 12 maggio 2017, n. 11799).
Pertanto, sul punto in esame non si è formato il giudicato interno e la questione della tardività dell’opposizione agli atti esecutivi può essere delibata in sede di legittimità, ancorché non dedotta come motivo di ricorso, “trattandosi di questione relativa ad un termine di decadenza processuale la cui inosservanza è rilevabile d’ufficio e che comporta la cassazione senza rinvio della sentenza ex art. 382 c.p.c., comma 3, in quanto l’azione non poteva proporsi (Cass. 13 agosto 2015, n. 16780)”.
La Corte ha, dunque, cassato la sentenza senza rinvio, per intervenuta decadenza in relazione al motivo di opposizione su cui si fonda l’accoglimento della domanda da parte della sentenza impugnata.
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