25 Maggio 2021

La richiesta di produzione del contratto di finanziamento

di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDF

Per quanto l’art. 119 TUB sia rubricato “Comunicazioni periodiche alla clientela” e il quarto comma preveda il diritto di ottenere copia della documentazione inerente «a singole operazioni» poste in essere negli ultimi dieci anni, parte della giurisprudenza ritiene che anche il contratto di finanziamento rientri nel perimetro di operatività dell’art. 119 TUB. È infatti diffuso il convincimento che la disposizione (quarto comma) non debba essere interpretata in maniera eccessivamente restrittiva, atteso che, nell’alveo di tale documentazione, possono ricomprendersi gli estratti conto di un rapporto di conto corrente, i singoli ordini di investimento, gli assegni versati presso il proprio istituto di credito e i singoli contratti (di conto corrente, di apertura di credito, di sconto, ecc.) sottoscritti con l’intermediario (Trib. Lucca 23.4.2019; Trib. Taranto 17.9.2015: a rigore la norma – art. 119, comma 4, TUB – concerne i soli documenti contabili ma non sembra che vi siano ostacoli a che si possa estendere la portata di questa disposizione anche allo stesso contratto. Si tratterebbe infatti di perseguire più pienamente il meritevole interesse della trasparenza bancaria; Trib. Sassari 21.12.2015).

Di opposto tenore sono le conclusioni di altri Tribunali: l’istanza ex art. 119, comma 4, TUB non può avere ad oggetto i contratti, poiché l’art. 119 TUB consente al cliente solo di acquisire dalla banca i documenti relativi a singole operazioni contabili eseguite negli ultimi dieci anni: il contratto bancario non può essere ricompreso tra i documenti «inerenti a singole operazioni» cui si riferisce la norma (Trib. Verona 19.12.2017; Trib. Modena 19.1.2016 e 7.3.2017; Trib. Brescia 18.4.2019; Trib. Crotone 28.5.2019; Trib. Catania 14.1.2020; Trib. Massa 2.11.2020).

Ad ogni buon conto, l’obbligo dell’intermediario creditizio di consegnare copia del contratto di finanziamento al cliente (di regola previsto in fase di trattativa precontrattuale e dopo la stipula ex art. 117, comma 1, TUB) trova il suo fondamento nel dovere generale della banca di comportarsi secondo correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c. Tali norme, infatti, impongono a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che – a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere extracontrattuale del neminem laedere – senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, siano idonei a preservare gli interessi dell’altra parte: « tra i doveri di comportamento o scaturenti dall’obbligo di buona fede vi è anche quello di fornire alla controparte la documentazione relativa al rapporto obbligatorio ed al suo svolgimento » (Cass. n. 11004/2006; Cass. n. 12093/2001).

Sulle stesse posizioni è assestata la giurisprudenza di merito: l’obbligo in capo alla banca di consegnare il contratto consegue al dovere generale della banca di comportamento secondo correttezza e buona fede, dovere imposto ad entrambe le parti del negozio. Il fondamento dell’obbligo di consegna della documentazione e del contratto gravante sulla banca risiede pertanto nel principio di buona fede contrattuale, e cioè in quel suo particolare risvolto rappresentato dal dovere di reciproca solidarietà tra i contraenti, anche quale fonte di integrazione del contratto ai sensi dell’art. 1374 c.c. (Trib. Verona 19.12.2017); il fondamento dell’obbligo di consegna della documentazione e del contratto gravante sulla banca risiede nel principio di buona fede contrattuale. L’obbligo di consegnare il contratto, pertanto, trova il suo fondamento nell’art. 117 TUB, il quale, dopo aver previsto che i contratti siano redatti per iscritto a pena di nullità, impone la consegna di un esemplare ai clienti, i quali hanno quindi diritto a riceverne copia (Trib. Lagonegro 13.1.2020). Vedi anche Trib. Oristano 16.3.2017; Trib. Lucca 27.2.2019; Trib. Lucca 23.4.2019; Trib. Massa 2.11.2020.

Come noto, le Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., n. 28314/2019) hanno elevato il principio di correttezza e buona fede a «criterio ordinante» del mercato e dei rapporti tra i consociati.

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