18 Maggio 2021

La Cassazione si pronuncia sulla liquidazione del danno c.d. parentale, esprimendo preferenza per la tabella basata su un sistema a punti

di Emanuela Ruffo, Avvocato Scarica in PDF

Cass. civ. Sez. Terza Sent., 21/04/2021, n. 10579, Pres. Travaglino, Est. Scoditti

Danno parentale– Criteri di quantificazione del danno da liquidare – Tabelle di Milano – Tabelle di Roma

[1] Al fine di garantire non solo un’adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l’uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l’adozione del criterio a punto, l’estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l’elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l’età della vittima, l’età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l’indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull’importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l’eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella.

Disposizioni applicate

Art. 1226 c.c., art. 2056 c.c.

CASO

Sulla base di un giudicato penale di responsabilità per omicidio colposo, la moglie e il fratello della persona deceduta a causa di un sinistro stradale hanno agito contro la compagnia assicurativa per ottenere il risarcimento del danno.

Il Tribunale di primo grado ha accolto la domanda, riconoscendo in favore degli attori il danno da perdita del rapporto parentale calcolato sulla base delle tabelle del Tribunale di Roma e il danno biologico iure hereditatis.

A seguito dell’impugnazione della sentenza da parte dell’assicurazione, la Corte d’Appello ha avuto modo di affermare la necessità di utilizzare le tabelle di Milano per la loro vocazione nazionale, così liquidando nel caso di specie un danno di ammontare inferiore rispetto a quanto liquidato invece dal Tribunale.

Avverso detta sentenza la moglie e il fratello della vittima del sinistro hanno proposto ricorso in Cassazione.

SOLUZIONE

La Corte di Cassazione, non riconoscendo uniformità di applicazione dei criteri di cui alle tabelle milanesi, afferma che il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, al fine di garantire non solo un’adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l’uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi.

QUESTIONI

La pronuncia di legittimità in commento interviene in particolare per individuare il criterio applicabile alla liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale.

Mentre il giudice di primo grado ha applicato i criteri di cui alle tabelle di Roma, la Corte d’appello ha riconosciuto la prevalenza delle tabelle di Milano su tutto il territorio nazionale.

La Corte si sofferma quindi in particolare sul danno cd. parentale, al fine di verificare se le tabelle del Tribunale di Roma possano essere considerate recessive rispetto a quelle meneghine, con l’effetto che il parametro, ai fini della conformità della liquidazione, debba invece essere fornito dalle tabelle milanesi.

Il danno cd. parentale si estrinseca nella sofferenza causata dalla perdita di un congiunto; consiste, di per sé, nella perdita della relazione col familiare e si sostanzia – al tempo stesso e congiuntamente – nella sofferenza interiore e nell’alterazione del precedente assetto esistenziale del congiunto superstite.

La giurisprudenza ha riconosciuto negli anni un ruolo fondamentale e di riferimento per il giudice di merito delle tabelle predisposte dal Tribunale di Milano ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale ovvero quale criterio di riscontro e verifica della liquidazione diversa alla quale si sia eventualmente pervenuti.

L’utilizzo da parte del giudice delle tabelle redatte dall’ufficio giudiziario per la liquidazione del danno non patrimoniale in generale trova fondamento nel potere del giudice di valutazione equitativa del danno previsto dall’art. 1226 c.c. (cfr. Cass. Civ. 4582/1999).

L’esigenza che è sorta quindi è quella di uniformare il trattamento dei giudizi aventi ad oggetto la domanda risarcitoria.

Come ha avuto modo di affermare la Cassazione, con la sentenza n. 12408/2011, tale necessità si manifesta maggiormente in assenza di criteri stabiliti dalla legge: in tal caso la regola equitativa di cui all’art. 1226 c.c. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l’uniformità del giudizio a fronte di casi analoghi. Sempre questa pronuncia ha a suo tempo riconosciuto che il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano garantisce tale uniformità di trattamento, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale.

In tale contesto negli anni la giurisprudenza è giunta altresì ad affermare che la mancata o erronea applicazione delle tabelle di Milano comporta una violazione dell’art. 1226 c.c. (Cass. Civ. 27562/2017), arrivando quindi ad acquisire, tali tabelle, una sorta di efficacia para-normativa (Cass. Civ. 8532/2020).

Con specifico riferimento al danno parentale, tuttavia, con la sentenza in commento la Cassazione si discosta dall’orientamento di legittimità sopra richiamato e, pur riconoscendo un ruolo importante alle tabelle milanesi, ne critica la capacità di garantire uniformità nel momento in cui si debba liquidare il danno parentale. La Corte infatti esprime la preferenza a una tabella per la liquidazione del danno parentale basata sul sistema a punti (quale quella romana), con la possibilità di applicare sull’importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione. Tale sistema consente di garantire maggiore uniformità e prevedibilità della liquidazione, a differenza del sistema milanese in cui è previsto un limite minimo e un limite massimo tra loro peraltro molto lontani.

Aggiunge inoltre la Cassazione che la tabella con sistema a punti dovrebbe contenere: 1) l’adozione del criterio “a punto variabile”, 2) l’estrazione del valore medio del punto dai precedenti, 3) la modularità e 4) l’elencazione delle circostanze di fatto rilevanti (tra le quali l’età della vittima, l’età del superstite, il grado di parentela e la convivenza).

Pur quindi non disconoscendo la funzione “nazionale” delle tabelle milanesi, con questa pronuncia la giurisprudenza di legittimità individua uno strumento diverso per la quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale (i.e. sistema a punti), proprio perché lo schema di cui alla tabella di Milano non può ritenersi garante di una uniformità applicativa.

Tale pronuncia si pone all’interno di una progressiva evoluzione della giurisprudenza che mira ad un livello massimo di certezza, uniformità e prevedibilità della liquidazione del danno, in assenza di un parametro legislativo in merito.

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