11 Maggio 2021

È legittimo ed efficace il pagamento, da parte del terzo pignorato, del credito assegnato al creditore pignorante prima che sia pubblicata la domanda di ammissione al concordato preventivo proposta dal debitore esecutato

di Paolo Cagliari, Avvocato Scarica in PDF

Cass. civ., sez. I, 15 febbraio 2021, n. 3850 – Pres. Genovese – Rel. Di Marzio

Espropriazione mobiliare presso terzi – Ordinanza di assegnazione – Concordato preventivo – Domanda di ammissione – Pubblicazione – Pagamento – Inefficacia – Non sussiste

Nella disciplina del concordato preventivo non trova applicazione il congegno di spossessamento previsto in ambito fallimentare dalla l.fall., artt. 42 e 43, con la conseguente previsione di inefficacia dei pagamenti eseguiti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento, ai sensi del successivo art. 44, ma opera un diverso congegno di spossessamento attenuato in forza del quale il debitore conserva l’amministrazione dei suoi beni e l’esercizio dell’impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale. Pertanto, è legittimo – salvo non ricorra l’ipotesi di frode sanzionabile con la dichiarazione di fallimento ai sensi dell’art. 173, comma 2, l.fall. – il pagamento effettuato dal debitor debitoris in esito ad un pignoramento presso terzi notificato prima della pubblicazione della domanda di concordato preventivo, ove l’ordinanza di assegnazione di cui all’art. 553 c.p.c. sia anch’essa antecedente a detta pubblicazione, quantunque il pagamento venga invece effettuato successivamente ad essa.

CASO

La società proprietaria di un immobile concesso in locazione, dopo avere presentato domanda di ammissione al concordato preventivo, era destinataria di un’espropriazione forzata presso terzi, con cui venivano pignorati in suo danno i canoni di locazione dovutile dalla società conduttrice; quest’ultima, in forza dell’ordinanza di assegnazione emessa all’esito del processo esecutivo, pagava al creditore assegnatario l’importo di € 20.725,25.

Successivamente, la società locatrice otteneva nei confronti della conduttrice un decreto ingiuntivo per il pagamento, in forza del contratto di locazione, del medesimo importo; l’opposizione spiegata avverso il provvedimento monitorio veniva respinta dal Tribunale di Ferrara, che riteneva non liberatorio il pagamento eseguito in adempimento di quanto disposto dall’ordinanza di assegnazione, in quanto intervenuto in pendenza della procedura concorsuale.

La Corte d’appello di Bologna, tuttavia, riformava la sentenza impugnata e revocava il decreto ingiuntivo, condannando la società locatrice a restituire quanto percepito in forza di esso, giacché, in assenza di una norma quale quella dettata per il fallimento dall’art. 44 r.d. 267/1942, il pagamento eseguito dalla conduttrice al creditore assegnatario non aveva perso la propria efficacia liberatoria, vieppiù che alcuna opposizione all’esecuzione era stata proposta per fare accertare la nullità del pignoramento (perché promosso dopo la pubblicazione della domanda di ammissione al concordato preventivo).

La pronuncia veniva, quindi, gravata con ricorso per cassazione.

SOLUZIONE

La Corte di Cassazione, nel dichiarare inammissibile il ricorso, ha affermato, nell’interesse della legge, il principio in base al quale non è attinto dall’inefficacia prevista dall’art. 44 l.fall. per i pagamenti intervenuti dopo la dichiarazione di fallimento, quello che venga eseguito in forza di un’ordinanza di assegnazione emessa ai sensi dell’art. 553 c.p.c. prima della pubblicazione della domanda di concordato preventivo, anche se materialmente effettuato dopo di essa.

QUESTIONI

La Corte di Cassazione torna a occuparsi dei rapporti tra procedure concorsuali ed espropriazione forzata presso terzi, mettendo in evidenza come alla diversità degli effetti che discendono dal fallimento – da una parte – e dal concordato preventivo – dall’altra parte – non può che conseguire un differente trattamento delle interferenze che si producono quando nei confronti di un soggetto, rispettivamente, dichiarato fallito o ammesso alla procedura di concordato preventivo sia stata promossa un’azione esecutiva.

Il fallimento, infatti, comporta lo spossessamento sostanziale e processuale del fallito, sancito dagli artt. 42 e 43 l.fall., in attuazione del principio di cristallizzazione dei rapporti facenti capo allo stesso alla data della dichiarazione di fallimento; a tale regola fanno da corollario le disposizioni in forza delle quali, a partire da quel momento, gli atti e i pagamenti eseguiti dal fallito sono inefficaci (art. 44) e nessuna azione esecutiva o cautelare individuale può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento (art. 51).

Anche la disciplina del concordato preventivo contempla una norma analoga a quella dell’art. 51 l.fall.: si tratta del comma 1 dell’art. 168, a mente del quale, a fare data dalla pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di ammissione alla procedura concorsuale minore e fino al momento in cui diviene definitivo il decreto di omologazione, i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore.

A differenza di quanto avviene a seguito della dichiarazione di fallimento, tuttavia, l’ammissione alla procedura di concordato preventivo non comporta lo spossessamento dell’imprenditore, ovvero lo determina in modo affatto diverso rispetto a quanto avviene in ambito fallimentare: la proprietà dei beni e la titolarità dei crediti, infatti, non viene trasferita agli organi della procedura, ai quali sono attribuiti solamente poteri di gestione e di controllo finalizzati alla liquidazione.

Il debitore concordatario, pertanto, conserva anche la legittimazione attiva e passiva rispetto alle azioni promosse a tutela del patrimonio ovvero nei suoi confronti, mentre il commissario giudiziale (a differenza del curatore fallimentare) non subentra nella disponibilità del patrimonio dell’imprenditore e non ne assume la rappresentanza processuale.

Di converso, i creditori singolari mantengono la facoltà di agire per ottenere l’accertamento dei propri diritti, essendo solamente precluso loro l’avvio o la prosecuzione di azioni esecutive o cautelari individuali, onde impedire la disgregazione del patrimonio del debitore concordatario e l’impossibilità di realizzare il piano: la soddisfazione delle loro pretese, infatti, dovrà pur sempre avvenire in ambito concorsuale, nel rispetto del principio della par condicio creditorum sotteso alla disposizione recata dall’art. 168 l.fall.

Sulla scorta di tale acclarata diversità, non possono certamente essere uguali le conseguenze che derivano dall’adempimento di un’ordinanza di assegnazione emessa nell’ambito di un’espropriazione forzata promossa in danno di soggetto dichiarato fallito o ammesso alla procedura di concordato preventivo da parte del terzo pignorato che di questi sia debitore.

Nel primo caso, per effetto delle regole che si ricavano dal combinato disposto degli artt. 44 e 51 l.fall., il pagamento eseguito dal debitor debitoris successivamente alla sentenza dichiarativa del fallimento, quand’anche la pronuncia dell’ordinanza di assegnazione fosse anteriore a essa, sarà senz’altro inefficace.

Nel secondo caso, invece, non si potrà applicare la norma di cui all’art. 44 l.fall. (non incluso nel novero delle disposizioni richiamate dall’art. 169 l.fall.), che, escludendo l’efficacia del pagamento nei confronti della massa, lo priva pure di efficacia liberatoria in danno del terzo pignorato che abbia adempiuto spontaneamente l’ordinanza di assegnazione; a meno che il pagamento non integri gli estremi di un atto diretto a frodare le ragioni del creditore e sia, dunque, sanzionabile con la dichiarazione di fallimento ai sensi dell’art. 173, comma 2, l.fall., divenendo, in questo modo, revocabile (ricorrendo le condizioni previste dalla legge) e – in quanto inefficace e non opponibile – suscettibile di essere così privato pure di efficacia liberatoria.

Fermo restando ciò, sulla scorta di quanto affermato dalla giurisprudenza, va nondimeno operata una distinzione:

  • se l’espropriazione forzata presso terzi è stata introdotta e si è conclusa, con la pronuncia dell’ordinanza di assegnazione (atto conclusivo del processo esecutivo, che determina il passaggio coattivo della titolarità del credito dal debitore esecutato al creditore pignorante), prima della pubblicazione della domanda di concordato preventivo, i suoi effetti rimangono senz’altro fermi e il pagamento eseguito in favore del creditore assegnatario dal terzo pignorato, anche se avvenuto successivamente a tale momento, ha efficacia liberatoria per il primo e rimane definitivamente acquisito dal secondo;
  • se l’espropriazione forzata presso terzi è stata introdotta prima dell’iscrizione nel registro delle imprese della domanda di ammissione al concordato preventivo, ma la pronuncia dell’ordinanza di assegnazione è intervenuta dopo di essa, il debitor debitoris che vi adempia spontaneamente è comunque liberato (giacché, come detto, non opera la regola dettata dall’art. 44 l.fall., a meno che la ravvisata natura fraudolenta del pagamento eseguito ne consenta la revoca e si determini, così, la sua inopponibilità alla massa), ma il creditore che ha ricevuto il pagamento al di fuori della sede concorsuale – in violazione della par condicio creditorum – deve restituire la somma percepita, sicché l’azione recuperatoria andrà indirizzata nei suoi confronti, anziché contro il debitore originario (com’era invece accaduto nel caso esaminato nella sentenza che si annota).

Per quanto, nella pronuncia, i giudici di legittimità abbiano ritenuto non applicabili tali principi alla fattispecie sottoposta al loro vaglio, per il fatto che l’ordinanza di assegnazione era stata emessa all’esito di un pignoramento presso terzi addirittura notificato dopo la pubblicazione della domanda di concordato preventivo (sicché “Varrà a questo punto osservare, come si premetteva, che i principii menzionati non si attagliano al caso in esame, il quale si differenzia per il fatto che il pignoramento era in questo caso successivo alla domanda di ammissione al concordato preventivo, con conseguente iscrizione nel Registro delle imprese: siamo in presenza, cioè, non di una procedura di concordato preventivo esordita ad esecuzione presso terzi pendente, e tantomeno di una procedura concordataria iniziata ad esecuzione presso terzi ormai conclusa, per effetto dell’ordinanza di assegnazione, bensì di un concordato domandato prima del pignoramento … quando l’effetto di automatic stay previsto dal primo comma dell’articolo 168 della legge fallimentare si era già prodotto”), la situazione dovrebbe essere considerata, in realtà, del tutto assimilabile, visto che il divieto di cui all’art. 168 l.fall. si riferisce indistintamente all’avvio e alla coltivazione dell’azione esecutiva.

La proposizione della domanda di ammissione al concordato preventivo, dunque, non travolge necessariamente il diritto del creditore di ottenere e trattenere quanto attribuitogli e versatogli in forza dell’ordinanza di assegnazione, verificandosi ciò solo quando il provvedimento conclusivo dell’espropriazione forzata presso terzi venga emesso successivamente all’iscrizione della domanda nel registro delle imprese.

In entrambi i casi, invece, il pagamento sarà comunque liberatorio per il debitor debitoris, a meno che non risulti fraudolento e, in conseguenza di ciò, sia revocato e reso inopponibile alla massa.

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