4 Maggio 2021

Senza validi motivi di dissenso le spese per la scuola privata e le visite mediche per i figli vanno rimborsate al genitore che le ha anticipate

di Giuseppina Vassallo, Avvocato Scarica in PDF

Cassazione civile sez. I, ordinanza del 24/02/2021, n. 5059

Mantenimento figli – Spese straordinarie – rimborso genitore non affidatario

(artt. 147 e 337-ter c.c.)

Nel caso in cui non sia previsto il preventivo accordo per l’effettuazione di una spesa “straordinaria” per i figli e se l’altro genitore rifiuti di provvedere al rimborso della quota di sua spettanza, la valutazione dell’esistenza in concreto di giustificati motivi di dissenso spetta al giudice di merito, il quale è tenuto a verificare la rispondenza delle spese all’interesse dei minori, compiendo una valutazione sulla loro entità in relazione all’utilità per il figlio e alla capacità economica dei genitori.

CASO

Nel giudizio per la separazione personale dei coniugi, in sede di provvedimenti presidenziali, il giudice poneva a carico del padre l’obbligo di versare alla moglie per il mantenimento di due figli minori, la somma di 440 euro “oltre spese d’iscrizione scolastica e spese mediche nella misura del 50%.

La moglie depositava un ricorso per ingiunzione con il quale chiedeva il rimborso della metà delle suddette spese già sostenute pari a circa 7.000 euro, relative all’iscrizione alla scuola privata e alle visite mediche specialistiche eseguite privatamente.

In seguito all’opposizione della donna, sia il tribunale che la Corte d’Appello respingevano l’opposizione, confermando l’obbligo del rimborso.

L’uomo ricorre in Cassazione sostenendo che nel giudizio di opposizione la moglie avrebbe avuto l’onere di dimostrare che le spese d’istruzione e di assistenza medica privata, in mancanza di accordo tra i genitori, dovessero rivestire il carattere dell’urgenza e della necessità ai fini del rimborso.

SOLUZIONE E PERCORSO ARGOMENTATIVO SEGUITO DALLA CASSAZIONE

La Cassazione ha respinto il ricorso. Il credito azionato dalla moglie in via monitoria si fondava su un provvedimento giurisdizionale che, pur potendo determinare diversamente la misura e le modalità con i quali il coniuge non affidatario contribuisce al mantenimento dei figli, nella specie non ha previsto i requisiti dell’urgenza, necessità o eccessiva onerosità della spesa, ai fini del rimborso da parte del genitore non convivente con i figli.

Pertanto il provvedimento costituiva un titolo astrattamente idoneo anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

La Corte richiama il principio secondo cui non esiste uno specifico obbligo a carico del genitore collocatario della prole, di accordo preventivo sulle predette spese e l’altro genitore deve, quindi, provvedere al rimborso quando non manifesti validi motivi di dissenso (Cass. Civ. n. 16175/2015 e Cass. Civ. n. 19607/2011).

Se tra i genitori non c’è accordo e il rifiuto di contribuzione non è giustificato, sarà il giudice a verificare se tali spese siano ripetibili, compiendo una valutazione sulla loro entità in relazione all’utilità per il figlio e alla capacità economica dei genitori.

Secondo la Corte, i giudici di merito hanno correttamente accertato, inoltre, che il disaccordo del padre non fosse giustificato alla luce delle abitudini precedenti della famiglia e dei genitori nell’educazione dei figli, sia dell’agiato tenore di vita della famiglia, che è parametro previsto dall’art. 337 ter c.c., comma 4, n. 2.

E’ vero che ai sensi dell’art. 337-ter c.c. le decisioni di “maggiore interesse” per i figli che riguardano l’istruzione, l’educazione e la salute sono assunte di comune accordo tra i genitori, ma sulla base di quanto diffusamente argomentato nella sentenza di merito – apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità – il ricorrente non sarebbe stato estraneo a quelle decisioni.

QUESTIONI

La Suprema Corte ha espresso principi di diritto ormai consolidati in tema di rimborso delle spese straordinarie sostenute nell’interesse dei figli minori.

Il genitore collocatario non è tenuto a concordare preventivamente e a informare l’altro genitore di tutte le scelte dalle quali derivino tali spese, poiché l’art. 337 ter c.c. consente a ciascuno dei coniugi di intervenire nelle scelte riguardanti i figli soltanto in relazione alle “decisioni di maggiore interesse”, mentre, al di fuori di tali casi, il genitore non collocatario è tenuto al rimborso delle spese straordinarie, salvo che non abbia tempestivamente esposto validi motivi di disaccordo (Cass. Civ. n. 15240/2018).

La mancata preventiva consultazione del genitore non comporta l’irripetibilità delle spese effettuate nell’interesse del minore e compatibili con il tenore di vita della famiglia» (Cass. Civ. n. 2467/2016).

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