20 Aprile 2021

La successione dell’ex socio nei rapporti della società estinta

di Francesca Scanavino, Avvocato e Assistente didattico presso l’Università degli Studi di Bologna Scarica in PDF

Cassazione civile, Sezione III, Ordinanza n. 8521 del 25 marzo 2021.

Parole chiave: successione – estinzione – cancellazione dal registro delle imprese – ex socio – liquidatore – liquidazione – bilancio finale di liquidazione – allegare –

Massima: l’ex socio, che intenda proseguire un giudizio nel corso della cui pendenza la società si è estinta ed è stata cancellata dal registro delle imprese, dovrà qualificarsi espressamente come successore nella titolarità della pretesa creditoria oggetto del giudizio pendente (e non semplicemente affermare di essere stato socio o liquidatore della società estinta e cancellata) nonché allegare e dimostrare che, sulla base del bilancio finale di liquidazione della società, la pretesa creditoria in questione sia stata a lui attribuita, ovvero che, laddove essa non sia stata affatto oggetto di liquidazione e non sia stata presa in considerazione nel bilancio finale di liquidazione, ciò sia avvenuto non in conseguenza di una tacita rinuncia alla stessa, ma per altre ragioni (che dovrà, ove occorra, indicare in modo puntuale e documentare).

CASO

La Corte di Cassazione si è pronunciata in merito al ricorso proposto dall’ex socia di una Società in accomandita semplice avverso la pronuncia del Tribunale di Messina di accoglimento dell’opposizione e revoca del decreto ingiuntivo, quest’ultimo emesso in favore della S.a.s. quando era ancora in vita.

L’ex socia, nel proporre ricorso, si era qualificata “già socia accomandataria e liquidatore” della S.a.s., senza però documentare né allegare espressamente di essere succeduta nella posizione giuridica soggettiva che faceva capo alla S.a.s. stessa – oggetto della controversia in esame – e senza aver nemmeno indicato specificamente le ragioni per le quali si sarebbe dovuto ritenere sussistente il relativo fenomeno successorio.

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per il difetto di legittimazione processuale attiva della ricorrente.

Infatti, il soggetto, già socio di una società cancellata dal registro delle imprese che agisca a tutela di una pretesa creditoria della stessa, ha quanto meno l’onere:

(i) di allegare espressamente di essere l’avente causa della società con riguardo a quella specifica situazione giuridica, sia che ne risulti assegnatario in base al bilancio finale di liquidazione, sia che assuma verificatosi il fenomeno successorio al di fuori del procedimento di liquidazione (laddove cioè la pretesa non sia stata inserita nel bilancio finale di liquidazione, ma tale omissione non sia da intendere quale tacita rinunzia alla stessa); e

(ii) di dimostrare di essere effettivamente subentrato in quella posizione giuridica (allegando ed eventualmente dimostrando i relativi elementi della fattispecie).

Al riguardo, la Suprema Corte ha ribadito che, pur potendo i soci essere interessati dal peculiare fenomeno successorio che, a certe condizioni ed entro certi limiti, ne può determinare la posizione di aventi causa nei debiti e nelle pretese attive della società dopo la sua estinzione e la relativa cancellazione dal registro delle imprese (cfr., in tal senso, Cass., Sez. U., Sent. n. 6070 del 12/03/2013, secondo la quale “dopo la riforma del diritto societario, attuata dal D.Lgs. n. 6 del 2003, qualora all’estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l’obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, “pendente societate”, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo”), non basta la qualità di ex socio e/o liquidatore perché si determini tale eventuale fenomeno successorio, in quanto tali ultime qualità non implicano necessariamente la successione.

Pertanto, il soggetto che assuma di essere subentrato nella titolarità di posizioni giuridiche attive della società estinta e cancellata dal registro delle imprese dovrà sempre dedurre di essere stato uno dei soci (o l’unico socio) al momento della cancellazione e le ragioni per cui assume di essere succeduto alla stessa nella specifica pretesa azionata.