13 Aprile 2021

Può essere affermata la competenza arbitrale per controversie relative a diritti derivanti dal rapporto sociale anche successivamente alla cessazione della qualità di socio

di Dario Zanotti, Avvocato Scarica in PDF

Cass. civ. Sez. VI-1, ordinanza 2 novembre 2020, n. 24247

Parole chiave: Società – Recesso del socio – Liquidazione della quota

Massima: “La clausola compromissoria, contenuta nello statuto di una società, la quale preveda la devoluzione ad arbitri delle controversie connesse al contratto sociale, deve ritenersi estesa, tra l’altro, “alla controversia riguardante il recesso del socio dalla società”. Tale controversia riguardante il recesso – che è controversia relativa al rapporto sociale – comprende anche quella in cui sia controverso il (solo) valore della quota, poiché l’esercizio del recesso coinvolge al contempo sia lo status di socio sia il diritto (di natura patrimoniale) ad esso conseguente, qual è quello alla liquidazione del valore della partecipazione.”

Disposizioni applicate: Artt. 34 ss. D.Lgs. 5/2003

L’art. 34 del d.lgs. 5 del 2003 prevede che gli atti costitutivi delle società (con eccezione di quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio) possono prevedere la devoluzione in arbitri di alcune o di tutte le controversie che sorgono tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Con la presente sentenza, la Suprema Corte intende chiarire se possa essere devoluta in arbitri la controversia sorta tra un ex socio, che abbia esercitato il diritto di recesso, e la società con riferimento alla liquidazione della quota del primo.

Il caso in esame, infatti, riguarda un socio di una cooperativa che ha citato in Tribunale la stessa società per la liquidazione della propria quota in seguito al proprio recesso. La cooperativa ha però eccepito l’incompetenza del Tribunale, stante la presenza della clausola arbitrale all’interno dello statuto della società. Attraverso tale clausola, la società ha inteso devolvere in arbitrato rituale “tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio”.

In primo grado, tuttavia, il Tribunale ha respinto l’eccezione di arbitrato della cooperativa, sostenendo che la clausola arbitrale non potesse avere ad oggetto il diritto di credito di chi avesse già dismesso la qualità di socio al momento dell’esercizio dell’azione (in seguito a recesso). La cooperativa ha quindi promosso regolamento di competenza presso la Suprema Corte.

In proposito, la Cassazione, contrariamente a quanto deciso dal Tribunale, ha ritenuto che, sebbene la clausola de qua faccia riferimento a controversie relative al rapporto sociale, ciò non significhi che la controversia possa riguardare solo un rapporto sociale ancora in atto tra le parti. Perciò, la competenza arbitrale non sarebbe esclusa qualora un socio agisca contro la società dopo aver esercitato il recesso (sul punto, la Cassazione cita il proprio precedente n. 5836/2013).

Su tale questione, la Cassazione ritiene che la clausola compromissoria, contenuta nello statuto di una società, che preveda la devoluzione in arbitri delle controversie connesse al contratto sociale, debba ritenersi estesa “alla controversia riguardante il recesso del socio dalla società” (cfr. Cass. n. 15697/2019). E ciò per due ragioni:

(i) alla luce del tenore letterale della clausola di specie, poiché tra le materie devolute alla competenza arbitrale vi sono infatti “tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio”. In proposito, la Cassazione ha attribuito particolare valore all’avverbio ‘anche’, che implica il doversi annoverare tra le controversie arbitrabili quelle che comunque presuppongano il rapporto sociale nella causa petendi, a prescindere dall’essere o meno in contestazione la (perdurante) qualità di socio; nonché

(ii) alla luce dell’art. 34 D.Lgs. 5/2003, i diritti di credito relativi alla liquidazione della quota al socio receduto rientrano nel novero dei diritti disponibili comunque nascenti dal rapporto sociale (sul punto, cfr. Cass. n. 10399/2018).

In conclusione, la Suprema Corte ha stabilito che nel concetto di controversie relative a diritti disponibili del rapporto sociale, di cui all’art. 34 del D.Lgs. 5/2003, sono racchiuse anche quelle nelle quali si discuta sul solo valore della quota del socio receduto, poiché l’esercizio del recesso coinvolge nel contempo sia lo status di socio sia il diritto patrimoniale a esso conseguente, qual è quello alla liquidazione del valore della partecipazione.