13 Aprile 2021

Fallimento di società a seguito di revoca della cancellazione dal R.I.

di Federica Pasquariello, Ordinario di Diritto commerciale, Università degli Studi di Verona Scarica in PDF

Cass. civ. Sez. I, ord. 15 ottobre 2020, n. 22290,  Pres.  Acierno – Est. Terrusi

Parole chiave: Società- Cancellazione dal Registro Imprese- Revoca della cancellazione- Dichiarazione di fallimento-.

Massima: In tema di dichiarazione di fallimento di una società, ai fini del rispetto del termine previsto dall’art. 10 l.fall. l’iscrizione nel registro delle imprese del decreto con cui il giudice del registro, ai sensi dell’art. 2191 c.c., ordina la cancellazione della pregressa cancellazione della società già iscritta, fa presumere sino a prova contraria la continuazione dell’attività d’impresa, atteso che il rilievo di regola solo dichiarativo della pubblicità comporta che l’iscrizione del detto decreto rende opponibile ai terzi l’insussistenza delle condizioni che avevano dato luogo alla cancellazione della società alla data in cui questa era stata iscritta e determina altresì, con effetto retroattivo, il venir meno dell’estinzione della società per non essersi questa effettivamente verificata.

Riferimenti normativi:  art. 10 l. fall.;  art. 2191 c.c.

CASO

Una società a responsabilità limitata, già in liquidazione ordinaria, era stata cancellata dal registro delle imprese 1’8-11-2016 e la sentenza dichiarativa del fallimento, ai sensi dell’art. 10 l. fall.,  era sopravvenuta il 17-11-2017, a seguito dell’intervenuto provvedimento di revoca della cancellazione, su ricorso ex art. 2191 cod. civ. – successivo al reclamo contro la dichiarazione di fallimento-. La società fallita ricorre in Cassazione denunciando la non corretta applicazione dell’art. 10 l. fall., per essere la dichiarazione di fallimento intervenuta oltre l’anno dalla cancellazione – cancellazione nelle more revocata-.

SOLUZIONE

La Suprema Corte respinge il ricorso e afferma, nel caso di specie, la corretta applicazione dell’art. 10 l. fall. sulla dichiarazione di fallimento di società cancellata, per effetto della intervenuta revoca della cancellazione della società dal Registro imprese.

QUESTIONI

La pronuncia si riallaccia ad un consistente – ma non univoco – filone di giurisprudenza di merito che pratica la revoca della cancellazione della società ( Trib. Milano, 22 novembre 2013, in Giur. Comm., 2015, II, 584, con commento di F. Pasquariello, Cancellazione di società nella mera “apparenza” del bilancio finale di liquidazione; Trib. Vicenza, 24 giugno 2013, www.ilcaso.it; Trib. Bologna, 6 giugno 2013, www.ilcaso.it; Trib. Cuneo, 16 luglio 2012, in Società, 2013, p. 400; Trib. Padova, 2 marzo 2011; Trib. Verona, 10 luglio 2001, in Giur. merito 2002,  76; ma cfr. anche Cass., S.U., 9 aprile 2010, n. 8426.  Contra Trib. Roma, 24 marzo 2014, in www.ilcaso.it;  Trib. Milano, 30 ottobre 2012 e Trib. Milano 8 ottobre 2012, in Società, 2013, 505, con nota di ferrari, La “cancellazione della cancellazione” della società dal registro delle imprese;  Trib. Bologna, 8 ottobre 2010, in Società, 2011,  271; Trib. Treviso, 19 febbraio 2009, in Società, 2010,  355; Trib. Catania, 9 aprile 2009, in Società, 2010,  88; App. Milano, 5 dicembre 2007, in Corr. merito, 2008,  295;Trib. S.M. Capua Vetere, 30 giugno 2006, in Giur. it., 2007,  118). Il tema, peraltro, divide anche le posizioni degli interpreti:  in senso contrario alla pratica della revoca della cancellazione v. per tutti  fimmano’ e angiolini, Cancellazione, estinzione e cancellazione della cancellazione: quando la società può risorgere e fallire,  in www.ilcaso.it, 2012. In senso favorevole cfr. spolidoro, Seppellimento prematuro, La cancellazione delle società di capitali dal registro delle imprese ed il problema delle sopravvenienze attive, in Riv. soc., 2007, 823. Riferimenti in niccolini, La disciplina dello scioglimento, della liquidazione e dell’estinzione, in aa.vv., La riforma delle società. Profili delle nuova disciplina, a cura di Ambrosini, II, Torino, 2005,  704 ss.; sanna, Cancellazione ed estinzione delle società di capitali, Torino, 2013, 55 ss.

L’interpretazione favorevole alla revoca della cancellazione della società prende le mosse dall’art. 2191 c.c. L’eventualità di una rimozione della avvenuta iscrizione relativa alla cancellazione di una società è infatti tipica ed ammissibile:  l’art. 2191 c.c. contempla testualmente il rimedio della cancellazione d’ufficio per ogni  iscrizione nel registro delle imprese, che sia stata erroneamente effettuata, in assenza dei presupposti di legge. Si ritiene che, in mancanza di indicazioni restrittive della norma,  il provvedimento possa essere  reso dal tribunale su richiesta di chi vi abbia interesse; e che il giudice provveda  nel contraddittorio con ogni interessato, compresa, ovviamente, la società, in persona dei suoi liquidatori. Invero, si tratta di disposizione assolutamente defilata nell’ordinamento, assurta a vero perno di una costruzione argomentativa che si fa carico della preoccupazione di tenere arginato il comportamento opportunistico che consentirebbe una iniqua lesione del credito mediante frettolose cancellazioni, pretestuose e di comodo, di società di capitali. In senso contrario si obietta che come la cancellazione avviene previo riscontro dei requisiti tipici e formali di legge ( quale, ad es., il deposito di bilancio finale di liquidazione approvato), altrettanto sarà solo sulla scorta di un ripensamento di quei medesimi requisiti che potrà darsi luogo a “cancellazione di cancellazione”; e non già sulla base di una valutazione di merito sulla correttezza ed esaustività del pregresso procedimento di liquidazione.

Inoltre va detto che, alle ultime, notissime, pronunce delle Sezioni Unite (Cass. SS.UU. 12 marzo 2013, nn. 6070-6071-6072, in Società, 2013, 536) si deve il definitivo ed esplicito superamento di quel tradizionale insegnamento giurisprudenziale, che ravvisava l’impossibilità di considerare sostanzialmente esaurita una liquidazione pure formalmente chiusa, e predicava la persistente esistenza della società fintantoché fossero state rintracciate situazioni giuridiche soggettive a quella imputabili. Tale superamento è dalla Suprema Corte espresso: – nell’individuazione del momento della estinzione in corrispondenza dell’adempimento pubblicitario della cancellazione di ogni società,  tanto di persone regolare (cfr. Cass. SS.UU. 22 febbraio 2010, nn. 4060- 4061-4062, in  Società, 2010,  1004) quanto di capitali; – nella ricostruzione in chiave successoria, una volta venuta meno la sovrastruttura societaria e riemerso il sostrato personalistico, del subentro dei soci in ogni situazione giuridica soggettiva, sia sostanziale ( attiva o passiva;  in forma di residuo di liquidazione ovvero di sopravvenienza) sia processuale  già riferibile alla società cancellata; – nella conseguente attribuzione a titolo derivativo ai soci della corresponsabilità per i debiti della società cancellata, secondo le modalità descritte agli artt. 2312 e 2495 c.c.; – nella comproprietà/contitolarità dei soci dei beni e diritti non liquidati e non risultanti dal bilancio finale di liquidazione; – nella loro posizione di “giusta parte” sia nei processi pendenti e interrotti a seguito della cancellazione della società sia nei giudizi di appello di sentenze pronunciate nei confronti della società medio tempore cancellata.

Quindi: non la mera sopravvivenza di rapporti giuridici in essere potrebbe fondare la rimozione della cancellazione, occorrendo, invece, “per superare la presunzione di estinzione, la prova di un fatto dinamico: cioè che la società abbia continuato in realtà ad operare – e dunque, ad esistere- pur dopo l’avvenuta cancellazione dal registro” : sul punto va richiamata la  Cass., S.U., 9 aprile 2010, n. 8426, in Fallimento, 2010, 1210, con nota di Cataldo, Gli effetti della estinzione della società per i creditori:  «In tema di dichiarazione di fallimento di una società, ai fini del rispetto del termine di un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, previsto dall’art. 10 l. fall., l’iscrizione nel registro delle imprese del decreto con cui il giudice del registro, ai sensi dell’art. 2191 c.c., ordina la cancellazione della pregressa cancellazione della società già iscritta nello stesso registro, fa presumere sino a prova contraria la continuazione delle attività d’impresa, atteso che il rilievo, di regola, solo dichiarativo della pubblicità, se avvenuta in assenza delle condizioni richieste dalla legge, comporta che la iscrizione del decreto, emanato ex art. 2191 c.c., determina solo la opponibilità ai terzi della insussistenza delle condizioni che avevano dato luogo alla cancellazione della società alla data in cui questa era stata iscritta e, di conseguenza, la stessa cancellazione, con effetto retroattivo, della estinzione della società, per non essersi questa effettivamente verificata; né è di ostacolo a tale conclusione l’estinzione della società per effetto della cancellazione dal registro delle imprese, a norma dell’art. 2495 c.c., introdotto dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, atteso che la legge di riforma non ha modificato la residua disciplina della pubblicità nel registro delle imprese».

La pronuncia in commento si rifà, appunto, a questo filone interpretativo e induce correttamente dalla intervenuta rimozione della cancellazione la rimessione in termini per la dichiarazione di fallimento, secondo l’art. 10 l. fall. Peraltro, non è superfluo qui richiamare  che secondo la comune interpretazione del disposto dell’art. 10 l. fall. (Cass., 12 aprile 2013, n. 8932), l’anno di legge ai fini del c.d. fallimento postumo va inteso come  fissato ai fini della dichiarazione di fallimento: quindi occorre che il creditore istante si attivi in tempo utile per ottenere nell’anno la dichiarazione di fallimento (incidentalmente:  risulta così  tradita la ratio stessa dell’art. 10 l. fall., che àncora il dies a quo al momento formale nel quale la cancellazione è conoscibile, così che sarebbe stato conseguente individuare nell’anno il termine per l’iniziativa del creditore e non già il momento che crea per il debitore la certezza di avere evitato il fallimento).

Infine, va considerato che secondo il Codice della crisi incoming, risulta avvalorato l’approccio sostanzialista sopra  richiamato, poiché l’art. 10 l. fall. confluisce nel nuovo art. 33 CCI e viene così riformulato: “La liquidazione giudiziale può essere aperta entro un anno dalla cessazione dell’attività del debitore, se l’insolvenza si è manifestata  anteriormente alla medesima  o entro l’anno successivo. Per gli imprenditori la cessazione dell’attività coincide con la cancellazione dal registro delle imprese  e, se non iscritti, dal momento in cui i terzi hanno conoscenza della cessazione stessa (…)”. La nuova norma si riferisce testualmente alla sola procedura di liquidazione giudiziale ( ma va aggiunta la liquidazione controllata del sovraindebitato) e – sgomberando il campo da qualche incertezza applicativa che si era manifestata – sancisce, al comma 4, l’inammissibilità della domanda di accesso a procedura di concordato preventivo, concordato minore  o accordo di ristrutturazione su iniziativa del medesimo debitore che abbia già chiesto ed ottenuto la propria cancellazione dal Registro Imprese.