7 Aprile 2021

Il diritto di accesso alla documentazione bancaria

di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDF

L’art. 119, comma 4, TUB stabilisce che il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo o che ne subentra nell’amministrazione dei beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, non oltre 90 giorni dalla richiesta, «copia della documentazione inerente singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione».

Anche il garante – per Banca d’Italia è qualificabile come “cliente” qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che ha in essere un rapporto contrattuale con l’intermediario – può richiedere la documentazione delle operazioni bancarie dell’obbligato principale/soggetto garantito, per verificarne la regolarità (Trib. La Spezia 30.5.2019; Trib. Parma 3.4.2019; Trib. Taranto 3.1.2019; Trib. Prato 13.4.2015 e 8.10.2015).

Per quanto in particolare riguarda la fideiussione, Cass. n. 24181/2020 ha espressamente riconosciuto anche al fideiussore il diritto di accesso alla documentazione bancaria ex art. 119, comma 4, TUB, potendosi il fideiussore definirsi un “cliente” della banca non diversamente dal debitore principale. In ragione dell’accessorietà del rapporto di fideiussione rispetto all’obbligazione principale, il diritto del cliente di richiedere in ogni tempo la documentazione degli estratti conto deve ritenersi esteso anche al fideiussore atteso che la fideiussione determina – come è rivelato dalle norme degli artt. 1944 e ss. c.c. – “rapporti fra il creditore ed il fideiussore”, i quali (anche ex art. 1945 c.c.) implicano che il fideiussore debba potersi “informare”, proprio per esercitare i diritti riconosciuti da dette norme, sullo svolgimento del contratto di finanziamento.

Il diritto di accesso alla documentazione bancaria della società spetta anche al socio o ex socio di società di persone. Tale diritto trova giustificazione nelle seguenti circostanze: a) la società di persone non si pone propriamente come soggetto “terzo” nei rapporti con i soci che la compongono (Cass. n. 7886/2006); b) i soci delle società di persone rispondono personalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, sia pure in via gradata ex artt. 2291 e 2304 c.c.; c) il socio, sebbene non intrattenga rapporti diretti con l’intermediario, né sia succeduto alla società o ne abbia l’amministrazione dei beni, proprio in quanto socio illimitatamente responsabile, risulta potenzialmente soggetto agli effetti sostanziali conseguenti al rapporto di affidamento in essere con la società stessa) (così ABF Milano n. 23168/2019; conf. ABF Roma nn. 1267/2016, 3793/2012 e n. 2149/2011).

È sempre utile ricordare che, come chiarito dalla Cassazione, il diritto del cliente di avere copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, sancito dall’art. 119, comma 4, TUB, ha natura sostanziale e non meramente processuale e la sua tutela si configura come situazione giuridica “finale”, a carattere non strumentale; tale diritto non si esplica nell’ambito di un processo avente ad oggetto l’attuazione di un diverso diritto, ma si configura esso stesso come oggetto del giudizio intrapreso nei confronti della banca in possesso della documentazione richiesta e prescinde dall’eventuale uso che di questa il richiedente possa eventualmente voler fare in altre sedi (Cass. n. 11004/2006; Cass. n. 14231/2019; Cass. n. 24181/2020).

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