26 Gennaio 2021

Giuramento estimatorio: è escluso il deferimento se il giudice ha già elementi utili per accertare il quantum debeatur

di Valentina Baroncini, Professore associato di Diritto processuale civile presso l'Università degli Studi di Verona Scarica in PDF

Cass., sez. I, 23 dicembre 2020, n. 29411, Pres. De Chiara – Est. Falabella

[1] Giuramento – Giuramento d’estimazione – Ammissibilità (art. 241 c.p.c.; art. 2736 c.c.)

Il deferimento del giuramento estimatorio non è ammesso nel caso in cui, trattandosi di stabilire l’ammontare della somma dovuta al creditore, il giudice abbia acquisito gli elementi di prova utili per tale accertamento.

CASO

[1] Una società proponeva nei confronti di un istituto di credito domanda di ripetizione di somme indebitamente percepite a titolo di interessi.

Sulla base delle risultanze della consulenza tecnica espletata, il Tribunale di Palermo condannava l’istituto di credito alla restituzione di tali somme.

La Corte d’Appello adita disponeva un supplemento di consulenza tecnica e, stante la contraddittorietà dei risultati ottenuti rispetto a quella svolta in primo grado – risultati che, peraltro, venivano contestati dalla società attrice -, deferiva giuramento estimatorio al legale rappresentante della stessa con riguardo all’ammontare del credito vantato nei confronti dell’istituto di credito in dipendenza del vigente rapporto di conto corrente; particolare si presentava, peraltro, la formula del giuramento, in quanto nella taxatio la Corte territoriale aveva provveduto a fissare un limite minimo e non un limite massimo per la validità del giuramento prestato.

Sulla base del giuramento, la Corte d’Appello di Palermo riformava la sentenza di primo grado e rideterminava (riducendola) la somma dovuta dall’istituto di credito alla società attrice.

Avverso tale sentenza, la società proponeva ricorso per cassazione, articolato su tre motivi; ai fini del presente commento, tuttavia, verrà analizzato uno dei tre motivi articolati dall’istituto di credito nel ricorso incidentale presentato. Per l’esattezza, con esso veniva denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 2736, n. 2), c.c., 116 e 241 c.p.c., nella misura in cui la Corte d’Appello aveva dato rilevanza allo strumento del giuramento estimatorio pur difettando il requisito dell’impossibilità di accertare altrimenti il valore della cosa domandata. Più nello specifico, la Corte di merito aveva declassato l’impossibilità dell’accertamento a una sua mera grave difficoltà, a fronte della considerevole differenza delle risultanze degli accertamenti contabili esperiti nei due gradi di giudizio. Inoltre, ad avviso del ricorrente, la pronuncia impugnata era censurabile in quanto basata su di un giuramento la cui formula risultava essere errata: difatti, il giuramento era stato deferito e prestato avendo riguardo a un limite minimo e non a un limite massimo.

SOLUZIONE

[1] La Suprema Corte ha accolto il motivo di ricorso incidentale appena esaminato, cassando la sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Palermo indicando alla stessa il seguente principio di diritto: «Il deferimento del giuramento estimatorio non è ammesso nel caso in cui, trattandosi di stabilire l’ammontare della somma dovuta al creditore, il giudice abbia acquisito gli elementi di prova utili per tale accertamento».

A tal proposito, il provvedimento in commento ha richiamato un paio di (risalenti) precedenti di legittimità che si sono espressi sul tema. Il primo è la pronuncia di Cass., 20 agosto 1984, n. 4659, dove la Corte ha ammesso che il giuramento estimatorio possa avere ad oggetto anche una somma di danaro allo scopo di stabilire il suo esatto ammontare, ma ha escluso che tale mezzo di prova possa essere utilizzato per supplire a un esame del materiale probatorio acquisito al processo. Inoltre, viene richiamata Cass., 27 novembre 1962, n. 3210, dove si è ulteriormente chiarito che il giuramento di estimazione non possa essere fatto valere nemmeno nel caso in cui della affermazione creditoria e della domanda giudiziale dell’attore sia stata data prova, ancorché insufficiente, e perciò da integrare. E infatti – prosegue la motivazione del provvedimento in epigrafe -, l’art. 241 c.p.c., consente il giuramento in questione nella sola ipotesi in cui non sia possibile accertare altrimenti il valore della cosa, condizione che difetta in tutte le ipotesi in cui, come nel caso di specie, una prova di tale valore sia stata offerta e si tratti solo di apprezzarne la portata.

QUESTIONI

[1] Prima di analizzare l’impianto argomentativo seguito dalla pronuncia in commento, è senz’altro opportuno richiamare la normativa in materia di giuramento destinata a venire in rilievo.

In tema di giuramento di estimazione, la norma di riferimento è rappresentata dall’art. 241 c.p.c. il quale, dopo averlo definito nei termini di «giuramento sul valore della cosa domandata», ne fissa il presupposto di ammissibilità nella impossibilità di «accertare altrimenti il valore della cosa stessa», accompagnata dall’acquisita certezza del giudice intorno all’an debeatur (sul punto, G. Balena, Giuramento, in Dig. Disc. Priv., Sez. Civ., IX, Torino, 1993, 116; M. Montanari, V. Baroncini, sub art. 241, in C. Consolo (diretto da), Codice di procedura civile. Commentario, II, Milano, 2018, 484). Analoga definizione, peraltro, è ravvisabile a livello dell’art. 2736 c.c., il cui n. 2), nel qualificare il giuramento estimatorio quale sottotipo del giuramento suppletorio, lo identifica in quello «deferito al fine di stabilire il valore della cosa domandata, se non si può accertarlo altrimenti» (per un commento a tale norma, si rinvia a M. Montanari, sub art. 2736, in E. Gabrielli (diretto da), Commentario del codice civile. Della tutela dei diritti, Milano, 2016, 744 ss.).

Il giuramento estimatorio è un mezzo istruttorio deferito d’ufficio dal giudice, il quale deve provvedere a «determinare la somma fino a decorrenza della quale il giuramento avrà efficacia»: si tratta della c.d. taxatio, ossia l’indicazione del limite massimo entro cui il giuramento avrà valore, anche nell’ipotesi in cui l’asseverazione della parte oltrepassi tale soglia.

Entrambi gli aspetti della normativa appena illustrati sono venuti in gioco nel caso di specie.

Sotto il primo punto di vista, infatti, parte ricorrente ha contestato la ricorrenza del presupposto dell’impossibilità di prova. Tale requisito è generalmente inteso in senso rigido e nelle sue connotazioni oggettive, non potendo dipendere, ad esempio, dal contegno negligente della parte nell’assolvimento dei propri oneri probatori (di nuovo, M. Montanari, V. Baroncini, op. cit., 485).

Nel caso di specie, la soluzione raggiunta dalla Cassazione pare corretta. La Corte d’Appello, infatti, ha scelto di deferire il giuramento d’estimazione in quanto i risultati della consulenza tecnica d’ufficio disposta in seconde cure si erano rivelati contrastanti rispetto a quelli della CTU disposta in primo grado: è chiaro che, in tale eventualità, non ci si trova di fronte a una prova (del quantum debeatur) non raggiunta per impossibilità oggettiva, bensì a risultanze istruttorie contrastanti, che spetta al giudice, nell’esercizio del proprio libero convincimento, valutare ai fini della decisione della controversia. In altri termini, il giuramento d’estimazione era stato disposto in assenza del presupposto definito ex lege.

Il secondo profilo toccato dalla decisione in commento riguarda, viceversa, la formula utilizzata dal giudice nel deferimento del giuramento d’estimazione la quale, come già rilevato, era connotata dalla peculiarità di non indicare, come previsto dalla legge, un limite massimo entro cui la dichiarazione di parte può avere valore, bensì un limite minimo. In relazione alle formule utilizzate per il deferimento del giuramento, dev’essere ricordato come in giurisprudenza non si sia esclusa la legittimità di una formula che faccia riferimento a un valore predeterminato (così, Cass., 30 ottobre 1981, n. 5753), mentre non constano precedenti circa l’ammissibilità di un limite minimo. Con riguardo a tale possibilità, tuttavia, dev’essere ricordata l’opinione di chi, dal silenzio di legge sul punto, ha argomentato come il giuramento estimatorio possa essere deferito solamente al creditore, e non anche al debitore, visto che è soltanto agli abusi del primo – e non anche del secondo – che la legge si preoccupa di porre un argine (in tal senso M. Montanari, op. cit., 746).

Nel provvedimento che si commenta, peraltro, sulla base dell’assorbente statuizione di inammissibilità del giuramento estimatorio, nessuna parola viene spesa attorno alla ritualità della formula del giuramento deferito dalla Corte d’Appello.

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