L’unanimità del consenso dei soci è prevista solo in caso di scissione asimmetrica e non è soggetta ad interpretazione estensiva o analogica
di Virginie Lopes, Avvocato Scarica in PDFTribunale di Milano, Sez. Impresa., provvedimento del 21 settembre 2020
Parole chiave: Società – Scissione parziale asimmetrica – Art. 2506, comma 2 c.c. – Obbligo di consenso unanime – Interpretazione estensiva o analogica – Non ammissibile
Massima: Il progetto di scissione totale – che preveda il trasferimento di tutto il patrimonio della società scissa a società beneficiarie di nuova costituzione e la conseguente estinzione della società originaria – può essere regolarmente assunto con delibera a maggioranza, cioè senza il consenso unanime dei soci di cui all’art. 2506, secondo comma, c.c., il quale trova applicazione unicamente in caso di c.d. scissione asimmetrica e non è soggetto ad interpretazione estensiva o analogica ai fini applicativi ad altre forme di scissione.
Disposizioni applicate: art. 2506, comma 2, seconda parte, c.c.
Nel caso in esame, il Tribunale di Milano è stato chiamato a pronunciarsi sull’ambito applicativo dell’art. 2506, comma 2, seconda parte, c.c. in materia di c.d. scissione asimmetrica.
Il socio di una società a responsabilità limitata partecipata da quattro soci persone (i) ha infatti impugnato, con procedimento cautelare in pendenza di causa, la delibera, assunta a maggioranza dei soci, avente ad oggetto il progetto di scissione della società originaria che ne prevedeva l’estinzione e al tempo stesso la creazione di quattro nuove società a responsabilità limitata unipersonali, le cui quote sarebbero state assegnate in toto a ciascuno dei quattro soci della società originaria, e ne ha chiesto la sospensione.
Il socio riteneva, infatti, che la suddetta delibera assembleare avrebbe dovuto essere assunta con il consenso unanime dei quattro soci e non a maggioranza, sostenendo che fosse stato violato l’art. 2506, comma secondo, seconda parte, c.c. secondo cui “è consentito inoltre che, per consenso unanime, ad alcuni soci non vengano distribuite azioni o quote di una delle società beneficiarie della scissione, ma azioni o quote della società scissa”.
Il Tribunale di Milano, considerato che il progetto di scissione in esame fosse un c.d. progetto di scissione “totale” e non un progetto di “scissione asimmetrica” e che non trovasse pertanto applicazione l’art. 2506, comma 2, seconda parte, c.c., richiamato erroneamente, a parere di chi scrive, dall’attore, ha rigettato l’istanza di sospensione del socio.
Ciò premesso, occorre ricordare che (i) quando la scissione di società è attuata mediante l’assegnazione dell’intero patrimonio della società scissa a favore di più società beneficiarie (preesistenti o di nuova costituzione) e attribuzione delle loro azioni o quote ai soci, con conseguente estinzione della società scissa, si tratta di c.d. “scissione totale”, mentre (ii) quando la scissione dà atto all’assegnazione di una parte soltanto del patrimonio della società scissa ad una o più società (preesistenti o di nuova costituzione), e attribuzione delle loro azioni o quote ai soci della prima, si tratta di c.d. “scissione parziale”.
Nella scissione tipica, le quote delle società risultanti da tale operazione (scissa e beneficiarie) sono attribuite ai soci in misura proporzionale alla loro partecipazione originaria, mentre la c.d. scissione non proporzionale e la c.d. scissione asimmetrica rappresentano delle eccezioni a tale principio.
In particolare, nel caso della c.d. scissione asimmetrica di cui all’art. 2506, comma 2, seconda parte, c.c., è bene ricordare che si verifica una scissione parziale non proporzionale che interessa una parte soltanto del patrimonio della società scissa, con la conseguenza che alcuni soci restano soci della società scissa, mentre altri diventano assegnatari delle partecipazioni e soci delle società beneficiarie.
È proprio questa differenza di trattamento fra i vari soci della società scissa a giustificare la deroga al principio di maggioranza e far sorgere la prescrizione dell’unanimità prevista dall’art. 2506, comma 2, seconda parte, c.c., prescrizione che non avrebbe alcuna giustificazione nel caso di una scissione totale.
Orbene, non vi è dubbio che, nel caso di specie, il Tribunale di Milano fosse di fronte ad una fattispecie di scissione totale, giacché l’intero patrimonio della società scissa sarebbe stato trasferito alle quattro neocostituite società a responsabilità limitata unipersonali beneficiarie e le quote di tali nuove società risultanti dalla scissione sarebbero state assegnate ai soci della società scissa.
Il Tribunale meneghino ha quindi correttamente ritenuto non condivisibile la prospettazione dell’attore, che sosteneva, come detto, l’equiparazione del caso in esame con la fattispecie di scissione asimmetrica, indicando infatti che la disciplina in tema di consenso unanime dei soci dettata in materia dal secondo comma dell’art. 2506 c.c. non risulta applicabile alla scissione totale, precisando che, essendo una disciplina a carattere derogatorio dal principio generale di maggioranza, è esclusa ogni interpretazione estensiva o analogica[1], rigettando l’istanza attorea.
[1] interpretazione estensiva od analogica che, come indicato dal Tribunale di Milano, “risulterebbe, secondo la condivisibile dottrina citata dalla convenuta, comunque impedita anche dalla specifica ratio della norma ex art. 2506 cc secondo comma, volta ad evitare il rischio di una distribuzione asimmetrica di attivi e passivi latenti nella scissa, ratio non ravvisabile nel diverso caso della scissione totale nella quale la società originaria si estingue”.