27 Ottobre 2020

Obbligo di consegna dell’elenco dei condomini morosi da parte dell’amministratore di condominio, al terzo creditore che ne fa richiesta

di Saverio Luppino, Avvocato Scarica in PDF

Tribunale civile di Avezzano, 01.03.2016, giudice unico dott. Andrea Dall’Orso.

“L’articolo 63 disp att cc espressamente dispone che l’amministratore condominiale è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi; correttamente interpretando la ratio finalistica della norma, si tratta per l’amministratore di un dovere legale di salvaguardia dell’aspettativa di soddisfazione dei terzi titolari di crediti derivanti dalla gestione condominiale. Ciò delinea pertanto un obbligo di cooperazione con il terzo creditore posto direttamente dalla legge in capo all’amministratore, che esula dal contenuto del programma interno di mandato corrente tra lui ed i condomini”.

CASO

Attraverso il ricorso al procedimento sommario di cognizione ex articolo 702 bis cpc[1], la società Alfa, creditrice dei Condominio Beta, evocava in giudizio l’amministratore per sentirlo condannare alla comunicazione e/o consegna in proprio favore della documentazione occorrente per individuare i dati anagrafici e fiscali dei condomini morosi, rispetto al credito vantato da Alfa e già accertato con decreto ingiuntivo nei confronti del Condominio Beta, a seguito di precedente rifiuto opposto dall’amministratore all’indicazione dei condomini morosi, per effetto degli obblighi di cooperazione di cui all’articolo 63, disp. att. cc. (L.220/12).

Il creditore Alfa accompagnava alla domanda principale anche la richiesta di condanna del convenuto al pagamento di una somma di €. 50,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna, in applicazione dell’a articolo 614 bis cpc (misure di coercizione indiretta).

Il condominio non si costituiva nel procedimento rimanendo contumace.

SOLUZIONE

Il Tribunale accoglieva la domanda di Alfa, condannava il Condominio nella persona dell’amministratore a comunicare al terzo entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento i dati anagrafici dei condomini risultanti dal registro (anagrafe del condominio), nonché i nominativi dei condomini morosi in relazione al credito portato dalla società Alfa in decreto e non corrisposto, con specificazione del debito pro quota; condannava il condominio a versare al terzo €. 50,00, per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del provvedimento, condannando il resistente alle spese di causa.

QUESTIONI

La pronuncia del Tribunale di Avezzano, tra le prime conosciute, in materia, pone rilievo su tre questioni di attenzione:

  1. l’utilizzabilità del procedimento di cognizione sommaria ex articolo 702 bis cpc, quale rimedio per tali specifiche situazioni, in luogo dell’eventuale ricorso d’urgenza.
  2. Il consolidamento dell’insegnamento -ove ve ne fosse bisogno-  della parziarietà delle obbligazioni condominiali.
  3. L’applicazione di misure di coercizione indiretta i c.d. astreinte di origine cisalpina.

Riguardo il primo problema, ossia l’idoneità del rimedio processuale prescelto, il tribunale ritiene che si attagli perfettamente al caso concreto, in quanto la produzione documentale dimessa in atti dal ricorrente non richiede particolare istruzione, risultando sufficiente affinchè la controversia possa essere decisa con le forme del rito prescelto ed attraverso la decisione del tribunale territorialmente competente in composizione monocratica.

 Risulta noto, che così come previsto dall’articolo 702 ter cpc, il giudice può sollevare d’ufficio e decidere con ordinanza non impugnabile se la materia non rientra tra quelle assoggettate alla sua competenza, ovvero mutare il rito, laddove ritenga che le difese rassegnate dalle parti richiedano un’istruzione non sommaria, ma di “plena cognitio”.

Cosicchè nella fattispecie in commento, anche valorizzando la circostanza della contumacia del Condominio, non costituitosi in giudizio, il Tribunale ritiene che la controversia possa essere decisa con le forme del processo sommario di cognizione.

Relativamente alla seconda problematica in commento, il tribunale riafferma il consolidato orientamento della giurisprudenza, che successivamente a SSUU 8.4.2008 n.9148, riconosce alle obbligazioni assunte dal condominio verso terzi la natura parziaria e non più solidale.

Con il chè, ottenuta la condanna al pagamento del condominio in persona dell’amministratore, il terzo creditore può procedere all’esecuzione individuale di ogni singolo condomino entro i limiti della quota di ciascuno, secondo criteri simili a quelli previsti dagli articoli 752 e 1295 cc per le obbligazioni ereditarie[2].

D’altra parte la legge di riforma del condominio[3] ha espressamente previsto all’articolo 63 disp. att cc un obbligo dell’amministratore di condominio (dovere legale di cooperazione) di fornire ai creditori del condominio “insoddisfatti”, i dati dei condomini morosi, affinchè possa agire in executivis nei di Loro confronti, previo ottenimento di un titolo esecutivo nei confronti del Condominio.

La dottrina successiva ha definitivamente chiarito che il dovere legale di cooperazione dell’amministratore esula dal contenuto del mandato corrente tra lui ed i condomini e che risulta sufficiente per il terzo la prova del credito ai fini di ottenere la comunicazione dei condomini morosi.[4]

Merito della sentenza è anche quello di valorizzare il contenuto della pretesa del creditore, assurgendo la carenza di cooperazione da parte dell’amministratore ad espressa violazione del canone di buona fede e del generale principio di solidarietà sociale pacificamente costituzionalizzato (art. 2 Cost.), che impone alle parti del rapporto obbligatorio il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell’altra, a prescindere dall’esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge.[5]

Riguardo l’ultimo profilo, ossia l’applicazione delle misure di coercizione indiretta ex articolo 614 bis cpc, il tribunale non ritiene “profondere fiumi di inchiostro”, limitandosi a ritenere “meritevole di accoglimento”, la domanda di condanna del resistente al pagamento di €.50,00 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del presente provvedimento.

E’ risaputo che l’istituto introdotto per la prima volta in Italia dall’articolo 49, comma 1, legge 69/2009, ha previsto una misura di coercizione indiretta a carattere pecuniario ed a carico del debitore, che non ottempera un provvedimento del giudice, modellata sull’istituto di derivazione francese dell’astreinte.

La norma circoscrive la portata dell’istituto all’inadempimento di obblighi di fare infungibili o di non fare, a differenza  del processo amministrativo (art. 114, comma 4, lett. e) del Dlgs 104/2010, dove ha una portata più ampia, essendo ivi  esteso a tutte le decisioni di condanna, comprese quelle avente ad oggetto prestazioni di natura pecuniaria.

Limiti di applicabilità dell’istituto sono si natura oggettiva: “ salvo che ciò sia manifestamente iniquo” e soggettiva, in quanto non possono trovare applicazione alle controversie: “lavoro subordinato pubblico o privato e rapporti di collaborazione coordinata e continuativa”.

La misura deve formare oggetto di specifica richiesta della parte ed il contenuto del provvedimento/la condanna, deve essere proporzionata: “al valore della controversia, alla natura della prestazione, al danno quantificato prevedibile ed ad ogni altra circostanza utile”.

Ci risulta, che nello stesso modo, anche e più di recente, altra pronuncia del Tribunale di Roma, Sez. 5^, 1.2.2017, ha fatto medesima applicazione dell’astreinte, accogliendo la domanda del creditore di condanna del condominio al pagamento di €. 2000,00 per ogni mese di ritardo, successivo a quello di notifica del provvedimento di condanna alla consegna dell’elenco dei condomini morosi.

Pare il caso di evidenziare che anche successivamente agli affinamenti dell’istituto con la riforma del 2015, la misura di coercizione indiretta assolve funzione coercitiva all’ottemperamento dell’ordine del giudice e non punitiva di condanna, cui invece sono deputati altri istituti processuali (art. 96 cpc), di tal chè si condivide la sentenza anche in tale sua parte.

[1] Il presente articolo e il capo a cui appartiene sono stati aggiunti dall’art. 51, L. 18.06.2009, n. 69 (G.U. 19.06.2009, n. 140, S.O. n. 95) con decorrenza dal 04.07.2009.

[2] Cass. civ., sez. VI,  17.2.2014 n.3636

[3] L.220/12

[4] Fra i tanti contributi, sia consentito rinviare anche a: Luppino S. “Il condomino che non paga e il recupero del credito”, Maggioli 2014.

[5] Cass. civ. 15.2.2007 n.3462

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