8 Settembre 2020

Il diritto di convocazione dell’assemblea del socio di società a responsabilità limitata detentore di almeno un terzo del capitale sociale e il concetto di inerzia dell’organo amministrativo

di Virginie Lopes, Avvocato Scarica in PDF

Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, Sentenza del 3 aprile 2020

Parole chiave: Società – Società a responsabilità limitata – Organi sociali – Assemblea dei soci – Convocazione – Inerzia dell’organo di gestione – Soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale – Potere di convocazione dell’assemblea – Sussistenza – Fondamento

Massima: “In tema di società, posto che il primo e del quarto comma dell’art. 2479 c.c. abilitano qualsiasi socio che detenga almeno un terzo del capitale sociale a convocare deve ritenersi sussistente anche in difetto di inerzia dell’organo amministrativo nella convocazione di assemblea sul punto, senza perciò condizionare quel potere ad un’inerzia effettiva bensì ad un’inerzia in astratto ed in re ipsa che si verifica quando l’amministratore si trova in potenziale conflitto rispetto alla delibera.

Disposizioni applicate: art. 2479, comma 1 e 4, c.c., 2479 bis c.c.

Nel caso di specie, il socio, ex amministratore e membro del consiglio di amministrazione di una società a responsabilità limitata ha impugnato dinanzi al Tribunale di Milano una delibera assembleare convocata da uno dei tre soci della suddetta società avente ad oggetto la nomina di un consiglio di amministrazione, composto da tre amministratori, quella dei relativi componenti e del relativo presidente, nonché la determina della durata del C.d.A. fino a dimissione o revoca. Successivamente a tale impugnazione, il socio ha altresì provveduto ad impugnare “a cascata” altre tre delibere assunte successivamente alla prima.

Dopo aver provveduto alla riunione delle quattro cause, i giudici meneghini hanno affermato che, per effetto del combinato disposto del primo e del quarto comma dell’art. 2479 c.c., il socio di società a responsabilità limitata, che sia detentore di almeno un terzo del capitale sociale, ha il potere di convocare l’assemblea allo scopo di pronunciarsi su argomenti ritenuti rilevanti, precisando che tale diritto del socio sussiste anche in difetto di inerzia dell’organo amministrativo, confermando così un orientamento ormai consolidato del Tribunale di Milano[1].

La decisione del Tribunale di Milano ci porta ad una riflessione in tema di inerzia dell’organo amministrativo nella convocazione dell’assemblea e di ammissibilità della convocazione “diretta” dell’assemblea da parte del socio di società a responsabilità limitata.

Innanzitutto, come noto, il primo comma dell’art. 2479 c.c. dispone che “i soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall’atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione”, mentre il quarto comma dell’art. 2479 c.c. prevede, in particolare, che quando lo richiede “un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell’articolo 2479 bis”.

Ebbene, già in una decisione del 10 novembre 2016, il Tribunale di Milano aveva affermato che rientrava nel potere dei soci che rappresentano almeno un terzo del capitale di sottoporre gli argomenti di discussione all’assemblea, riconosciuto dal primo comma dell’art. 2479 c.c. in tema di società a responsabilità limitata, anche quello di convocazione diretta dell’assemblea su quei medesimi argomenti.

In questo caso, tuttavia, il Tribunale meneghino si spinge oltre precisando, come anticipato, che tale legittimazione dei soci a convocare l’assemblea sussisterebbe anche in difetto di inerzia dell’organo amministrativo nella convocazione di assemblea, diversamente da quanto sostenuto dall’attore in base alla nota sentenza della Corte di Cassazione n. 10821 del 2016[2].

Il Tribunale di Milano, infatti, senza discostarsi dal consolidato orientamento della sua Sezione Specializzata in materia di Impresa, chiarisce come, da una parte, quello dell’inerzia sia un requisito previsto nella fattispecie dell’art. 2367 c.c. in tema di società per azioni, che tuttavia non ricorre nell’art. 2479, comma 1 c.c. e, dall’altra, che, nella pronuncia della Cassazione su cui si basava la difesa attorea, la Suprema Corte ha considerato l’ipotesi di inerzia dell’organo di gestione in astratto ed in re ipsa qualora l’amministratore si trovi in potenziale conflitto rispetto alla delibera, concludendo che la Corte di Cassazione ha quindi abilitato il socio detentore del quorum a convocare l’assemblea in un caso di inerzia astratta e soltanto potenziale dell’amministratore, senza pertanto condizionare tale potere ad un’inerzia effettiva. Così dicendo, il Tribunale di Milano ha respinto le domande di annullamento delle delibere impugnate di parte attrice.

Il precedente giurisprudenziale milanese che abbiamo appena esaminato desta particolare interesse in quanto alquanto isolato nel panorama italiano[3], giacché la giurisprudenza prevalente considera che il potere del socio non sia un potere libero, bensì che sia condizionato dal presupposto legittimante dell’effettiva inerzia degli amministratori, che sussiste ad esempio in presenza di un preventivo sollecito (rimasto senza effetto) da parte del socio all’organo amministrativo affinché convochi l’assemblea.

[1] Vedasi, fra le tante, Trib. Milano, Sez. Spec. Impresa, ordinanza del 21 luglio 2017, Trib. Milano, Sez. Spec. Impresa, decreto del 10 novembre 2016, Trib. Milano, Sez. Spec. Impresa, 12 marzo 2007; Trib. Milano, Sez. Spec. Impresa, 14 gennaio 2005.

[2] Cass. civ., sez. I, sentenza n. 10821 del 25 maggio 2016.

[3] Vedasi, fra le tante, C.A. L’Aquila, sentenza del 13 febbraio 2020, Trib. Bolzano, Sez. Spec. Impresa, sentenza del 15 maggio 2019, Trib. Roma, Sez. Spec. Impresa, sentenza del 26 gennaio 2018, Trib. Roma, Sez. Spec. Impresa, sentenza del 22 settembre 2016.

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