8 Settembre 2020

Fideiussione omnibus e importo massimo garantito

di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDF

La fideiussione si definisce “omnibus” quando garantisce tutte le obbligazioni già assunte o da assumersi in futuro da un debitore principale nei confronti della banca: con la fideiussione omnibus risultano, dunque, garantite tutte le obbligazioni, presenti e future, derivanti da operazioni bancarie di qualunque natura.

L’art. 1938 c.c. stabilisce opportunamente che la fideiussione per obbligazione futura (quale è la fideiussione omnibus) debba sempre contenere la previsione dell’importo massimo garantito. Nella prassi bancaria, tale importo è sempre rapportato al totale degli affidamenti per rischi di credito concessi ad un soggetto con un criterio che tenga anche conto, in aggiunta al cumulo nominale delle linee di credito, di tutte le componenti di aggravamento del rischio di credito quali, a titolo esemplificativo: sconfinamenti temporanei di qualsiasi natura, insolvenze relative a portafoglio smobilizzato, insolvenze di assegni accreditati al s.b.f. e resi disponibili prima dell’incasso, interessi convenzionali e di mora maturati o maturandi, rischi di cambio per le posizioni che presentano utilizzi in valuta.

La banca, a richiesta scritta del fideiussore, è tenuta a comunicargli l’entità dell’esposizione complessiva del debitore entro il limite dell’importo garantito (o ogni ulteriore informazione concernente i rapporti garantiti, previo ottenimento del consenso del debitore principale).

La Cassazione ha stabilito che nella controversia inerente alla validità ed efficacia di una fideiussione prestata in favore di un istituto di credito per tutte le obbligazioni derivanti da future operazioni con il debitore principale (fideiussione omnibus), la sopravvenienza della L. n. 154 del 1992 (il cui art. 10, modificando l’art. 1938 c.c., ha imposto la fissazione dell’importo massimo garantito) – se non tocca la validità e l’efficacia della fideiussione fino al momento dell’entrata in vigore del citato art. 10, con la conseguente responsabilità del fideiussore per le obbligazioni verso la banca a carico del debitore principale prima della predetta data – determina, per il periodo successivo, la nullità sopravvenuta della convenzione con essa in contrasto; pertanto, la mancata predeterminazione, con espressa dichiarazione di volontà, dell’importo massimo garantito esclude che il fideiussore possa essere chiamato a rispondere dei debiti sorti a carico del debitore principale dopo l’entrata in vigore della menzionata disposizione (Cass. n. 17669/2020; Cass. n. 1580/2017; Cass. n. 8944/2016; Cass. n. 2871/2007).

Più in dettaglio: « la fideiussione “omnibus” senza limitazione di importo, stipulata anteriormente alla data di entrata in vigore dell’art. 10 della L. n. 154 del 1992 – il quale, sostituendo il testo originario dell’art. 1938 c.c., ha subordinato la validità della fideiussione per obbligazioni future all’indicazione dell’importo massimo garantito – conserva efficacia unicamente per i debiti verso la banca sorti a carico del debitore principale prima della predetta data, e non anche per quelli successivi, salvo le parti fissino l’importo massimo garantito con la rinnovazione della convenzione di garanzia, la quale, risolvendosi nel compimento di un negozio diverso dal precedente, con effetto “ex nunc“, esula dall’ipotesi di inammissibilità della convalida del negozio nullo, ai sensi dell’art. 1423 c.c., norma diretta ad impedire la sanatoria di un negozio nullo con effetti “ex tunc“, ma non a comprimere la libertà delle parti di reiterare, depurandola dal vizio invalidante, la manifestazione della loro autonomia negoziale al fine di regolare i loro interessi ».

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