30 Giugno 2020

Nell’opposizione agli atti esecutivi tutte le parti dell’esecuzione sono litisconsorti necessarie

di Giuliano Stasio Scarica in PDF

Cass. civ. sez. III, 12 giugno 2020, n.11268, Pres. De Stefano, Rel. D’Arrigo

Esecuzione forzata – Opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. – Litisconsorzio necessario con tutti i creditori – Ricorso per cassazione – Omessa indicazione dei creditori nel ricorso – Inammissibilità

MASSIMA                                                                                                                                                        

In materia di opposizioni esecutive e controversie distributive, il ricorso per cassazione deve essere proposto nei confronti di tutti i creditori procedenti o intervenuti al momento della proposizione dell’opposizione, fra i quali sussiste litisconsorzio processuale necessario. Pertanto, il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, l’esatta indicazione dei litisconsorti necessari, al fine di consentire alla Corte di verificare l’integrità del contraddittorio ed eventualmente provvedere ad ordinarne l’integrazione ai sensi dell’art. 331 c.p.c.

CASO

Una società di gestione sottoponeva a pignoramento diversi terreni di proprietà di due debitori. Nella procedura esecutiva intervenivano altri creditori e, dopo alcuni esperimenti di vendita andati deserti, i beni venivano aggiudicati e trasferiti con decreto del Tribunale di Foggia del 4 luglio 2013.

I due debitori esecutati proponevano opposizione agli atti esecutivi, deducendo che la vendita doveva considerarsi nulla poiché: (i) l’avviso di vendita presentava delle irregolarità; (ii) il decreto aveva ad oggetto anche un bene demaniale; (iii) il decreto di assegnazione ometteva l’indicazione di un lotto; (iv) il decreto di trasferimento non conteneva tutte le indicazioni necessarie per legge.

Il giudice dell’esecuzione rigettava l’istanza di sospensione dell’esecuzione avanzata dai due debitori e assegnava un termine per l’introduzione del giudizio di merito, all’esito del quale il Tribunale di Foggia rigettava l’opposizione con sentenza, avverso la quale gli esecutati proponevano ricorso straordinario per cassazione, articolando otto motivi di ricorso.

SOLUZIONE                                      

La Corte di cassazione dichiara l’inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto privo di un’esposizione dei fatti, che – ancorché sommaria – potesse garantire alla Corte di avere una chiara e completa cognizione del fatto oggetto di controversia e dello svolgimento processuale.

Il ricorso proposto dai due debitori, infatti, non indicava con chiarezza quali fossero le parti del processo esecutivo, impedendo alla Corte di verificare l’integrità del contraddittorio in un processo che vede come litisconsorti necessari i creditori procedente e intervenuti al momento in cui l’opposizione agli atti esecutivi viene instaurata.

QUESTIONI

Prima di entrare nel dettaglio delle questioni risolte dalla pronuncia in commento, è opportuno un brevissimo excursus sui soggetti coinvolti nel processo esecutivo e, nello specifico, nell’opposizione ex art. 617 c.p.c.

L’art. 485 c.p.c. identifica come parti del processo esecutivo il creditore pignorante, i creditori intervenuti e il debitore; come noto, però, il processo esecutivo può interessare diversi altri soggetti, circostanza che spesso obbliga l’interprete del libro III a indagare sul loro ruolo e sulla loro legittimazione nei confronti delle diverse azioni esperibili.

Restringendo il campo all’art. 617 c.p.c., si nota subito come la lettera della norma non definisca i soggetti legittimati alla proposizione dell’opposizione agli atti esecutivi. In linea con la mutazione che sta subendo da anni l’istituto dell’opposizione agli atti esecutivi (da strumento di doglianza esclusivamente sul quomodo dell’esecuzione a rimedio generale di controllo di legittimità della procedura esecutiva), la giurisprudenza ha riconosciuto legittimazione attiva non solo a qualunque soggetto destinatario degli effetti di un atto esecutivo che abbia interesse a chiederne la rimozione, ma anche a tutti gli altri soggetti che siano stati coinvolti nell’attività processuale esecutiva. Per converso, la legittimazione passiva spetta a tutte le parti del processo esecutivo e a tutti i terzi interessati dall’esecuzione, che saranno anch’essi litisconsorti necessari nella misura in cui abbiano sollecitato o siano destinatari degli effetti dell’atto esecutivo.

Anche alla luce dell’evoluzione dell’istituto, la sussistenza di un litisconsorzio processuale necessario tra tutti i creditori procedenti o intervenuti è indubbia, ed infatti era già stata affermata dalla Corte in diversi precedenti, alcuni richiamati anche in parte motiva (Cass. 17441/2019 e Cass. 18110/2011).

Quest’affermazione, però, offre uno spunto di riflessione interessante, se letta congiuntamente alla seconda parte del principio enunciato, nel quale la Corte afferma che tra i requisiti previsti – a pena di inammissibilità ex 366 c.p.c., comma 1 – il n. 3 (“esposizione sommaria dei fatti della causa”) comprende anche l’esatta indicazione delle parti del processo esecutivo, al fine di consentire alla Corte di verificare l’integrità del contraddittorio.

A ben vedere, neanche quest’interpretazione stupisce: in tempi recenti – per ovvie ragioni di economia processuale e di riduzione delle pendenze – la Cassazione ha costantemente ampliato la portata della “esposizione sommaria dei fatti della causa”, al punto da esigere che nel ricorso sia “integralmente riportata l’esposizione dei fatti di causa contenuta nella sentenza impugnata” (Cass. 164/2006), al fine di “consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato” (Cass. 18316/2018).

Nel caso di specie, invece, la Corte ha notato come i ricorrenti si fossero limitati ad affermare che la procedura esecutiva era proseguita “per impulso dei creditori intervenuti”, senza indicare con chiarezza le parti del processo, informazione necessaria per valutare la corretta costituzione del contraddittorio in Cassazione ed eventualmente regolarizzarla ai sensi dell’art. 331 c.p.c.

Siccome la mancata esposizione sommaria dei fatti della causa è sanzionata con l’inammissibilità del ricorso, la Corte ha ritenuto che l’omissione non possa essere colmata con le risultanze del fascicolo d’ufficio, rilevando, inoltre, che il dato dei creditori procedenti o intervenuti non sempre risulta da tale fascicolo dell’opposizione, bensì da quello del processo esecutivo, non essendo il giudice dell’opposizione tenuto ad acquisire il fascicolo dell’esecuzione.

Centro Studi Forense - Euroconference consiglia

Delegato nelle vendite immobiliari