16 Giugno 2020

La riassunzione del giudizio di primo grado non implica acquiescenza tacita alla sentenza di appello dichiarativa della nullità della notificazione della citazione introduttiva ex art. 354 c.p.c.

di Alessandro Carpentiero Scarica in PDF

Cassazione civile sez. VI, 12 marzo 2020, n.7041, Pres. D’Ascola – Est. Scarpa.

Impugnazioni civili – Acquiescenza tacita – Sentenza di appello declaratoria di nullità della notificazione della citazione di primo grado – Riassunzione della causa dinanzi al giudice indicato nella sentenza remittente – Incompatibilità con l’esercizio del potere di impugnazione – Esclusione – Proposizione di ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello. (Cod. proc. civ. artt. 48; 329; 336; 353, secondo e terzo comma; 354, primo comma, 380 bis).

L’acquiescenza tacita prevista dall’art. 329 c.p.c. è configurabile quando l’interessato abbia compiuto atti certamente dimostrativi della volontà di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia e dai quali, perciò, si possa desumere, in modo preciso ed univoco, l’intento di non avvalersi dell’impugnazione. Pertanto, non può essere considerata acquiescenza tacita – rispetto alla sentenza di appello che dichiari la nullità della notificazione della citazione introduttiva del giudizio di primo grado e rimetta le parti al primo giudice ai sensi dell’art. 354 c.p.c. – la riassunzione della causa davanti al giudice di primo grado quando siano ancora aperti i termini i per l’impugnazione di detta statuizione, trattandosi di iniziativa riconducibile ad esigenze cautelative e, comunque, non incompatibile con la volontà di avvalersi di tale mezzo di impugnazione, che, se proposto, non può essere conseguentemente dichiarato inammissibile.

CASO

Il Tribunale di Macerata, adito in sede d’appello, disponeva la rimessione della causa al Giudice di Pace, ai sensi dell’art. 354, primo comma, c.p.c., per nullità della notificazione della citazione introduttiva del giudizio di primo grado, in quanto avvenuta presso la sede della ditta del convenuto (imprenditore individuale) e non presso la sua residenza.

Avverso la sentenza del giudice di seconda istanza, proponeva ricorso per cassazione l’imprenditore. Per quanto di interesse nella presente sede, deve essere rilevato che parte resistente, in prima battuta, riassumeva il giudizio davanti al Giudice di pace ai sensi del secondo comma dell’art. 353 c.p.c. e, in seconda battuta, proponeva ricorso incidentale (tardivo) allegando la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 138 e 139 c.p.c.: ciò, rilevando come la notifica della citazione davanti al giudice di primo grado – prima infruttuosamente eseguita a mezzo PEC poi a mezzo posta – si fosse formalmente perfezionata a seguito di compiuta giacenza per mancato ritiro dell’atto.

Su proposta del relatore, che riteneva il ricorso incidentale suscettibile di essere accolto per manifesta fondatezza e, pertanto, definibile nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375, primo comma, numero 5) c.p.c., il presidente del Tribunale fissava l’adunanza della camera di consiglio.

Il ricorrente principale, esercitando la facoltà prevista al secondo comma del citato art. 380-bis c.p.c., depositava una memoria attraverso la quale eccepiva l’intervenuta acquiescenza nei confronti della sentenza del Tribunale. In particolare, affermava come parte resistente, avendo riassunto il giudizio davanti al Giudice di pace, in esecuzione della sentenza pronunciata del Tribunale stesso, “avrebbe rinunciato facta concludentia alla domanda (successivamente) proposta con il controricorso incidentale”, spogliandosi così del diritto di proporre l’impugnazione incidentale avverso la sentenza d’appello.

SOLUZIONE

La Corte dichiara fondato il ricorso incidentale proposto da parte resistente.

Per quanto di interesse ai fini del presente contributo, la Suprema Corte si esprime anche sul valore da riconoscere all’attività compiuta dal resistente medesimo, di riassunzione del giudizio di primo grado ai sensi degli artt. 353 e 354 c.p.c. In particolare, tale attività viene qualificata come irrilevante, nel senso di inidonea a dar luogo ad acquiescenza tacita: ciò, in quanto la riassunzione integrerebbe una iniziativa riconducibile ad esigenze cautelative e non incompatibile con la volontà di avvalersi della impugnazione della pronuncia di seconda istanza.

La Corte di cassazione, dunque, accoglie il ricorso incidentale dichiarando assorbiti i due motivi del ricorso principale e, di conseguenza, cassa la sentenza impugnata con rinvio della causa al Tribunale di Macerata in diversa composizione.

QUESTIONI

La Corte di cassazione, mediante l’ordinanza in epigrafe, ha statuito sulla possibilità – affermata dal ricorrente – di considerare nei termini di acquiescenza tacita, rispetto alla sentenza di appello che dichiari la nullità della notificazione della citazione introduttiva del giudizio di primo grado e rimetta le parti al giudice di prima istanza, ai sensi dell’art. 354, primo comma c.p.c., la riassunzione della causa davanti a quest’ultimo giudice – nel caso di specie eseguita dal resistente -, in base all’art. 353, secondo comma, c.p.c.

La S.C. ha risolto in senso negativo la questione sopra delineata, fondando il proprio percorso logico-argomentativo sulla nozione di acquiescenza tacita, di cui all’art. 329, primo comma, c.p.c.

È pertanto doveroso soffermarsi, preliminarmente, sulla disciplina dell’istituto richiamato.

Con il termine acquiescenza, in generale, si fa riferimento a quella manifestazione di volontà che ha per oggetto l’accettazione della sentenza e per effetto quello di escludere la proponibilità delle impugnazioni previste dalla legge avverso la stessa (salve le ipotesi in cui la parte soccombente venga successivamente a conoscenza di un motivo di revocazione straordinaria, come precisato dalla clausola di riserva posta in apertura dell’art. 329, primo comma, c.p.c.). Più propriamente, l’acquiescenza determina la rinuncia al diritto d’impugnare che, conseguentemente, si estingue.

Dagli effetti appena descritti è possibile dedurre, logicamente, come l’operatività di tale istituto sia subordinata alla sussistenza di due presupposti: a) che la sentenza – oggetto di acquiescenza – sia già giuridicamente venuta ad esistenza tramite la pubblicazione, non essendo consentita una rinuncia preventiva; b) che l’impugnazione avverso la stessa non sia ancora stata proposta, in quanto, in tal caso, potrebbe esclusivamente aversi rinuncia all’impugnazione medesima (esplicita sul punto è Cass. civ. sez. lav., 16 ottobre 2013, n. 23529).

Dalla formulazione dell’art. 329 c.p.c., poi, si ricava come l’acquiescenza possa declinarsi in tre forme: espressa, quando consiste in una dichiarazione ad hoc, avente natura unilaterale e non recettizia; tacita, allorché risulti indirettamente da “atti incompatibili con la volontà di avvalersi delle impugnazioni previste dalla legge”, configurandosi dunque, in tal caso, come manifestazione di una volontà contraria alla caducazione della sentenza (Cass. civ. sez. un., 12 novembre 1999, n. 763); tacita qualificata (o parziale), la quale importa accettazione, dunque il “virtuale” passaggio in giudicato, di quei capi della sentenza non toccati dall’impugnazione che siano autonomi e indipendenti da quello oggetto di gravame (con riferimento ai capi dipendenti da quello impugnato, invece, l’acquiescenza in parola non è suscettibile di operare stante il c.d. effetto espansivo interno dell’impugnazione, di cui all’art. 336 c.p.c.).

La nozione di acquiescenza destinata a venire in gioco nel caso di specie è, con tutta evidenza, la seconda menzionata, ossia l’acquiescenza c.d. tacita. Volendo offrire un maggiore contenuto alla nozione poco sopra appena tratteggiata, si può affermare come la stessa possa sostanziarsi in un comportamento, positivo o negativo, compiuto personalmente dalla parte o dal suo procuratore speciale, che possa considerarsi quale esecuzione spontanea della sentenza. (Per i concetti sin qui brevemente illustrati si rinvia a G. BALENA, Istituzioni di diritto processuale civile, II, Bari, 2015, 350 ss.)

E’ opportuno precisare come la giurisprudenza – soprattutto in materia di esecuzione (che è proprio quella in cui si inserisce il caso in esame) -, si mostri piuttosto cauta nel ravvisare tale forma di acquiescenza, richiedendo in termini decisamente rigorosi la presenza di atti o fatti, spontaneamente compiuti, che siano inequivocabilmente incompatibili con la volontà di impugnare (si veda Cass., sez. un., 20 maggio 2010, n. 12339). Ciò spiega la difficoltà di individuare, in concreto, la ravvisabilità di una condotta interpretabile univocamente come accettazione della decisione e, dunque, denotante la volontà di sottostare ai relativi effetti della stessa (tra le tante decisioni che escludono la acquiescenza tacita, si veda: Cass. civ. 18 aprile 2014, n. 9075; Cass. 15 maggio 2013 n. 11739; Cass. civ. 10 febbraio 2012, n.1963). Ad esempio, genericamente si esclude che integri acquiescenza tacita l’aver dato esecuzione a una sentenza dotata di efficacia esecutiva (Cass., 28 agosto 2007, n. 18187) o l’aver pagato le spese processuali (Cass., 11 giugno 2009, n. 13630).

La Cassazione, con la pronuncia in esame – peraltro conforme ad un precedente analogo arresto (Cass. civ. sez. II, 26 luglio 2010, n.17532) – si è inserita nel solco segnato dalla giurisprudenza testé richiamata. Infatti, ha ritenuto di non poter qualificare la riassunzione della causa davanti al Giudice di pace come acquiescenza tacita alla pronuncia rescissoria emessa dal Tribunale. Ciò, in particolare, in virtù di due ragioni: l’una di carattere strutturale, l’altra, invece, di carattere funzionale. Quanto alla prima, viene in rilievo la qualificazione della riassunzione in esame – direttamente enunciata dalla Corte nella pronuncia in commento – quale attività non incompatibile con la volontà di avvalersi della impugnazione della pronuncia del Tribunale. Dunque, la stessa, a detta dei Supremi Giudici, non presenterebbe quelle caratteristiche necessarie per poter considerare una determinata condotta come acquiescenza tacita.

Con riferimento alla seconda ragione, invece, è possibile rilevare come la S.C. escluda la natura di acquiescenza tacita della riassunzione eseguita dal resistente in quanto si tratterebbe di iniziativa riconducibile ad esigenze cautelative.

Merita di essere rilevato come le esigenze cui fa riferimento la Corte costituiscano un elemento cui la giurisprudenza di legittimità ricorre, in alcuni casi – a dir vero non troppo infrequenti -, al fine di escludere la configurabilità dell’acquiescenza tacita. A titolo di esempio, è possibile richiamare il caso del soccombente che dia spontanea attuazione ad una sentenza di condanna immediatamente esecutiva, comportamento interpretato dai giudici di legittimità non già quale ipotesi di rinuncia tacita al diritto di impugnare la sentenza, bensì come atto volto ad evitare un’eventuale futura esecuzione forzata, dunque posto in essere proprio a scopo cautelativo (Cass. civ. 18 aprile 2014, n.9075, già richiamata; Cass. civ., sez. trib., 30 novembre 2012, n. 21385; Cass. civ. 2 agosto 1984, n.4592).

Nel caso in esame, le esigenze cautelative risultano piuttosto evidenti. Il resistente, infatti, ha riassunto il giudizio innanzi al Giudice di pace, non con la volontà di accettare gli effetti della pronuncia del Tribunale – rinunciando dunque, implicitamente, all’impugnazione della stessa -, bensì al fine di evitare l’infruttuoso decorso del termine perentorio di tre mesi, previsto dall’art. 353, terzo comma, c.p.c. per la riassunzione del processo: la scadenza di tale termine, invero, lo avrebbe spogliato definitivamente della possibilità di ottenere una pronuncia sulla pretesa originariamente avanzata, stante l’estinzione del relativo giudizio.

In chiusura della propria decisione, la S.C. compie poi una precisazione relativa ai rapporti tra il giudizio riassunto davanti al Giudice di Pace e quello di impugnazione della sentenza del Tribunale successivamente instaurato. In particolare, la Corte rileva come il giudizio di primo grado, essendo stato riassunto anteriormente alla proposizione del ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale che ha ordinato la rimessione della causa al primo giudice – diversamente da quanto prevede l’art. 353, terzo comma, c.p.c., dove l’ipotesi tipica è rappresentata dalla anteriorità del ricorso per cassazione rispetto alla riassunzione – avrebbe dovuto essere sospeso dal Giudice di pace, immediatamente dopo la proposizione del ricorso stesso, in applicazione dell’art. 48 c.p.c. Tale disposizione, infatti, come affermato dalla S.C. – in accordo con la prevalente giurisprudenza di legittimità -, avendo valore di principio generale nel sistema, sarebbe stata suscettibile di applicazione analogica al caso di specie sì da regolare – nel modo enunciato – il coordinamento tra il giudizio riassunto e il giudizio di impugnazione della sentenza che dispone la relativa translatio iudicii (Cass., 26 luglio 2010, n. 17532; Cass., 6 marzo 2006, n. 4794).

Nel caso in esame, tuttavia, non avendo avuto luogo la invocata sospensione del processo riassunto, la Corte afferma la nullità degli atti compiuti in esso, dalle parti e dal giudice, ivi comprese le sentenze eventualmente pronunciate, le quali, non di meno, vengono travolte per effetto dell’espansione della cassazione della sentenza del Tribunale che ha ordinato la rimessione della causa al Giudice di pace, in forza del principio previsto dall’art. 336 c.p.c.