9 Giugno 2020

L’impugnazione dei provvedimenti di estinzione atipica del processo esecutivo

di Maddalena De Leo, Avvocato Scarica in PDF

Cassazione civile sez. III – 29/04/2020, sentenza n. 8404; Pres. Amendola; Cons. rel. Tatangelo

Estinzione atipica del processo esecutivo – Provvedimento – Opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. – Ammissibilità – Reclamo al collegio ex art. 630 c.p.c. – Inammissibilità

(c.p.c. artt. 382, 617, 629, 630, 631; art. 187 bis disp. att. c.p.c.)

I provvedimenti con i quali venga dichiarata l’estinzione del processo esecutivo in ipotesi diverse da quelle tipizzate dal codice sono impugnabili esclusivamente con l’opposizione agli atti esecutivi e non già col reclamo ex art. 630 c.p.c., il quale, ove proposto, deve essere dichiarato inammissibile anche d’ufficio.

CASO

Il ricorrente R.F. promuoveva un processo esecutivo per espropriazione immobiliare nei confronti di S.D., conclusosi con la dichiarazione di improcedibilità. Successivamente, dopo che il provvedimento di estinzione era divenuto definitivo, il creditore procedente chiedeva disporsi la prosecuzione della procedura esecutiva, fissando nuovamente la vendita dei beni pignorati, previa revoca di ogni precedente provvedimento contrario. Il giudice dell’esecuzione rigettava la richiesta: avverso tale provvedimento R.F. proponeva reclamo al collegio.

Il tribunale di Torre Annunziata rigettava il reclamo con ordinanza collegiale, poi impugnata davanti alla Corte d’appello di Napoli. L’appello veniva dichiarato inammissibile.

R.F. ricorreva in Cassazione sulla base di tre motivi.

SOLUZIONE

La Corte ha rilevato ex officio la questione pregiudiziale della inammissibilità del reclamo proposto dal ricorrente avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione che aveva rigettato la richiesta di prosecuzione del processo esecutivo, quale provvedimento di estinzione cd. atipica, cassando senza rinvio ex art. 382, co. 3, c.p.c., la decisione impugnata.

QUESTIONI

Il caso in esame consente di analizzare la differenza tra i provvedimenti di estinzione tipica e quelli di estinzione atipica del processo esecutivo ed il relativo regime di impugnazione.

Dal testo dell’art. 187 bis disp. att. c.p.c. emerge che, accanto alle ipotesi di estinzione cd. tipica, previste agli artt. 629 ss. e nelle altre fattispecie tipizzate dal legislatore, l’effetto estintivo del processo può conseguire anche nei casi di chiusura anticipata, definiti di estinzione cd. atipica in quanto, a fronte del medesimo effetto estintivo del processo, comprendono tutte le ipotesi estintive diverse da quelle previste per legge.

La distinzione tra estinzione tipica e atipica rileva ai fini del differente regime impugnatorio previsto per il provvedimento dichiarativo dell’estinzione: è oggetto di reclamo al collegio ex art. 630, ult. co., c.p.c. il provvedimento che dichiari l’estinzione per rinuncia agli atti ovvero per inattività delle parti nei casi previsti dalla legge; diversamente, negli altri casi di chiusura anticipata del processo non espressamente previsti dal codice, il mezzo di impugnazione è rappresentato dal ricorso in opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 2, c.p.c.

La giurisprudenza è costante nel riconoscere che i provvedimenti di estinzione atipica sono impugnabili esclusivamente mediante l’opposizione agli atti esecutivi (cfr. per tutte: Cass. n. 15605/2017).

Nel caso di specie, il ricorrente aveva proposto reclamo al collegio ai sensi dell’art. 630 c.p.c. avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione che non aveva dichiarato l’estinzione del processo ex artt. 629 c.p.c. e ss., né aveva deciso in ordine ad un’istanza di declaratoria di estinzione dello stesso. Detto provvedimento, infatti, rigettava l’istanza dei creditori procedenti diretta ad ottenere la prosecuzione di un processo già in precedenza dichiarato improcedibile: in particolare, oggetto dell’istanza rigettata dal giudice dell’esecuzione era la richiesta di “riassunzione” del processo esecutivo e di svolgimento della vendita forzata.

Pare evidente che tale provvedimento non solo non abbia ad oggetto l’estinzione del processo esecutivo, trattandosi di processo già in precedenza dichiarato improcedibile, ma non rientri neppure in alcuna delle fattispecie di estinzione tipizzate dal legislatore, che comprendono le ipotesi di rinuncia agli atti esecutivi (art. 629 c.p.c.), di inattività delle parti per mancata prosecuzione o riassunzione del processo esecutivo (art. 630 c.p.c.), di mancata comparizione per due udienze consecutive (art. 631 c.p.c.), di omessa pubblicità sul portale delle vendite pubbliche presso il Ministero della giustizia (art. 631 bis c.p.c.), di mancato deposito nei termini della documentazione catastale e ipotecaria o del certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari (art. 567, comma 3, c.p.c.),  di inosservanza del termine per dare impulso al giudizio di merito sull’opposizione, allorché il processo esecutivo sia stato sospeso per gravi motivi (art. 624, comma 3, c.p.c.), di inefficacia del pignoramento per mancato deposito nel termine dell’istanza di vendita o di assegnazione (art. 497 c.p.c.), di  omessa o tardiva iscrizione a ruolo della procedura esecutiva per espropriazione forzata (artt. 518, 543 e 557 c.p.c.), di mancata introduzione del giudizio di divisione endoesecutiva (artt. 600 c.p.c. e 181 disp. att. c.p.c.), di mancata o tardiva riassunzione del processo esecutivo sospeso (art. 627 c.p.c.), di mancato o tardivo deposito del provvedimento esecutivo nel termine nell’ipotesi di conversione del sequestro conservativo in pignoramento (art. 156 disp. att. c.p.c.).

Si trattava, quindi, di un provvedimento di estinzione atipica, impugnabile soltanto con l’opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617, co. 2, c.p.c., e non con il reclamo al collegio ex art. 630 co. 3, c.p.c.

Il giudice dell’impugnazione avrebbe dovuto dichiarare, anche d’ufficio, l’inammissibilità del reclamo.

Poiché né il giudice del reclamo né la Corte d’appello abbiano rilevato l’inammissibilità dell’originario mezzo di impugnazione del provvedimento del giudice dell’esecuzione, la Suprema Corte ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, secondo quanto previsto dall’art. 382, co. 3, c.p.c., in quanto il reclamo avverso il provvedimento di estinzione atipica non poteva essere proposto.