26 Maggio 2020

L’emergenza COVID19 giustifica la modifica unilaterale del c.d. “piano del consumatore” per impossibilità sopravvenuta

di Elisa Pirrotta, Avvocato Scarica in PDF

Tribunale di Napoli, sez. VII, 17 aprile 2020

Piano del consumatore – emergenza COVID19 – responsabilità del debitore per inadempimento – esclusione – impossibilità sopravvenuta – factum principis – modifica unilaterale dei termini di adempimento

CASO

Con sentenza del 17 aprile 2020, il Tribunale di Napoli ha accolto l’istanza di sospensione del “piano del consumatore” proposta dal debitore sul mero presupposto che i provvedimenti governativi emessi al fine di contenere il contagio da COVID19 integrassero di per sé stessi la fattispecie del factum principis da sola sufficiente e idonea a giustificare la modifica unilaterale del piano, senza, peraltro, disporre la convocazione dei creditori.

Nello specifico il Tribunale di Napoli ha così ritenuto: <<deve ritenersi che l’emergenza epidemiologica da Covid-19 costituisce causa di impossibilità sopravvenuta della prestazione nella disciplina delle obbligazioni atteso che tra i casi in cui potrebbe essere invocabile l’impossibilità sopravvenuta della prestazione rientrerebbero gli ordini ed i divieti posti in essere dalla autorità amministrativa, cd factum principis. Invero, si tratta di disposizioni emanate a salvaguardia di interessi generali, come la protezione della salute pubblica, che, imponendo divieti e restrizioni, rendono di fatto impossibile l’adempimento di una obbligazione, a prescindere dal volere di chi si sia impegnato contrattualmente a farlo>>.

MOTIVI

Il Tribunale ha deciso di accogliere l’istanza depositata dal debitore ritenendo che la gravissima crisi sociale, sanitaria ed economica provocata da COVID19, ponesse senz’altro il problema della impossibilità di adempiere le obbligazioni contrattuali <<non essendo improbabile che le parti contrattuali si trovino nella impossibilità di adempiere le proprie obbligazioni alla luce delle rigide restrizioni imposte dall’autorità governativa (impossibilità di uscire di casa se non nei casi di stretta e comprovata necessità , chiusura di molte attività commerciali o anche solo alla luce della necessità di esporsi il meno possibile al contagio del virus)>>, senza nulla rilevare in ordine all’attività svolta dal debitore e senza nulla rilevare circa l’effettività dell’impossibilità in relazione al caso specifico.

Il Giudice prosegue poi rilevando che l’emergenza epidemiologica da COVID19 costituisce certamente causa di impossibilità sopravvenuta della prestazione <<atteso che tra i casi in cui potrebbe essere invocabile l’impossibilità sopravvenuta della prestazione rientrerebbero gli ordini ed i divieti posti in essere dalla autorità amministrativa, cd factum principis>>, ritenendo pertanto che i provvedimenti emanati per contenere l’epidemia siano per ciò solo idonei ad escludere l’adempimento, anche in questo caso senza nulla rilevare circa il caso concreto sottoposto al proprio esame.

Infatti, vero è che si tratta di disposizioni emanate a salvaguardia di interessi generali, come la protezione della salute pubblica, che, imponendo divieti e restrizioni, possono rendere difficoltoso l’adempimento di una obbligazione indipendentemente dalla volontà del debitore, ma tali divieti non hanno escluso lo svolgimento di ogni attività lavorativa.

L’art 1218, come noto prevede che <<il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile>>, e – ad avviso di chi scrive – la mera citazione dei provvedimenti legislativi emanati nel contesto del contenimento dell’attuale emergenza sanitaria non è sufficiente, in assenza di allegazioni circa il fatto essere stati effettivamente colpiti dalla chiusura imposta dallo Stato,  a superare la presunzione di colpa gravante sul debitore. O, in ogni caso, anche a voler considerare tali provvedimenti idonei ex se a dimostrare l’impossibilità sopravvenuta, non sarebbero comunque tali da consentire una modifica unilaterale dei termini previsti dal piano.

Infatti, vero è che nel caso in esame oggetto della modifica unilaterale è il c.d. “piano del consumatore” (Legge 27 gennaio 2012, n. 3) ossia un piano di ristrutturazione attraverso il quale i consumatori che versano in difficoltà economiche possono rinegoziare i propri debiti, e che tale piano non ha carattere negoziale in quanto per essere omologato non ha bisogno del consenso della maggioranza dei creditori, e che, dunque, è sempre e comunque il giudice a decidere se il debitore proponente può essere ammesso alla procedura, ma l’art. 14 bis, comma 2, lett. b) della Legge 27 gennaio 2012, n. 3, prevede che il Tribunale, su istanza di ogni creditore, in contraddittorio con il debitore, debba dichiarare cessati gli effetti dell’omologazione del piano nel caso in cui <<l’esecuzione del piano (divenga) impossibile anche per fatti non imputabili al debitore>>.

Il Giudice napoletano ha infatti deciso di dare prevalenza all’art. 13, comma 4 ter Legge 27 gennaio 2012, n. 3, inerente la facoltà del debitore di <<modificare la proposta>> ove il <<piano del consumatore (divenga) impossibile per ragioni non imputabili al debitore>>, rispetto alla disciplina dell’art. 14 bis ritenendo che: <<il rapporto tra art 13 comma IV ter ed art 14 bis, comma II lett b) va inteso nel senso che prevale la volontà del debitore di chiedere la modifica della proposta del piano rispetto a quella dei creditori di ottenere la cessazione degli effetti della omologazione del piano del consumatore>>.

Tale assunto non risulta condivisibile, in quanto secondo una interpretazione analogica e complessiva del contenuto della norma non pare possibile sostenere che una norma escluda l’altra ma che, piuttosto, la possibilità dei creditori di chiedere la cessazione degli effetti dell’omologazione del piano sia una conseguenza della facoltà del debitore di – a determinate condizioni e con l’autorizzazione del giudice – modificare il piano stesso.

Da quanto appena esposto emerge che il fatto che la normativa emergenziale non sia – per ovvi motivi – sufficientemente completa (non abbracciando molti aspetti giuridici del sistema ordinamentale interno) ha come effetto quello di lasciare all’interpretazione dei giudici la definizione dei confini delle norme in commento, ed emerge altresì che tale interpretazione tende e tenderà – come era prevedibile – a supportare una “ratio sottesa” della disciplina emergenziale che sarà <<quella di sostenere il sistema da una spaventosa crisi di liquidità; tale sforzo rischierebbe di essere vanificato in mancanza della possibilità di ridimensionare i debiti già contratti da chi è in difficoltà apportando una modifica unilaterale del termine di adempimento, intervenendo sui debiti pregressi , sospendendone l’esazione>>.