5 Maggio 2020

A proposito di una sentenza sul tema dell’ammortamento francese

di Fabrizio Cacciafesta - Professore ordinario di Matematica Finanziaria Scarica in PDF

A proposito di una sentenza sul tema dell’ammortamento francese: un contributo del Prof. Cacciafesta

Nella newsletter Euroconference Legal del 31.3.2020, intitolata ‘”Ammortamento francese, anatocismo e vizio del consenso'” sono stati  illustrati i contenuti della sentenza della Corte di Appello di Roma del 30.1.2020 sulla tematica dell’ammortamento francese nei mutui.

            La decisione in commento – che si inserisce nell’ambito del dibattito giurisprudenziale in atto sui possibili effetti palesi e nascosti del piano di ammortamento francese (anatocismo e violazione della trasparenza bancaria) – ha stabilito che « si deve escludere che l’ammortamento alla francese implichi l’indeterminatezza del tasso di interesse, l’applicazione di un tasso superiore a quello dichiarato in contratto, la violazione del divieto di anatocismo ».

            Di seguito un contributo del Prof. Cacciafesta, già professore ordinario di Matematica Finanziaria presso l’Università di Roma “Tor Vergata” – Facoltà di Economia, a commento dei profili matematico-finanziari della decisione della Corte di Appello di Roma del 30.1.2020.

Avv. Fabio Fiorucci

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L’ Avv. Fabio Fiorucci riassume la sentenza della Corte d’Appello di Roma (731/2020 del 30.1.2020) in merito alla ormai annosa questione della “anatocisticità” dell’ammortamento francese standard, sentenza che merita delle precisazioni dal punto di vista matematico-finanziario.

  1. Nella sentenza[1] si legge che nella fattispecie [del contratto di prestito oggetto della causa] non si pongono problemi di determinatezza delle pattuizioni contrattuali, perché una volta raggiunto l’accordo sulla somma mutuata, sul tasso, sulla durata del prestito e sul rimborso mediante un numero predefinito di rate costanti, la misura della rata discende matematicamente dagli indicati elementi contrattuali: il rimborso di un mutuo acceso per una certa somma, ad un certo tasso e con un prefissato numero di rate costanti, può avvenire solo mediante il pagamento di rate costanti di quel determinato importo.

L’affermazione sottolineata non è condivisibile. Infatti, gli elementi elencati non sono sufficienti ad individuare l’ammontare della rata: occorre, ad essi, aggiungere la specificazione della legge finanziaria che si intende impiegare. Dunque, contrariamente a quanto sostenuto, problemi di determinatezza delle pattuizioni si pongono con tutta evidenza.

A riprova di quanto asseriamo, si consideri il seguente esempio (che è “di scuola”; ma ne vedremo un altro, più realistico, al par. 3).

Un prestito di 1.000 euro sia da rimborsare con due rate annue uguali, e da remunerare al tasso del 10% annuo: abbiamo con ciò elencato tutti gli elementi che, secondo la Corte, renderebbero univoca la determinazione della rata. Ebbene, esso può invece venire ammortizzato:

– con due rate da 576,19, se si applica l’interesse composto;

– con due da 573,91, se si applica quello semplice.

Il primo valore risulta dall’applicazione della formula riportata in tutti i testi di Matematica Finanziaria classica; formula, notiamo di passata, nella quale l’utilizzo dell’interesse composto è esplicito. Il secondo valore si trova sostituendo meccanicamente, nella stessa formula, i fattori di sconto dell’interesse composto con quelli dell’interesse semplice.

Resta con ciò provato che la sentenza sbaglia nel considerare i termini del prestito interamente noti quando nel contratto siano indicati ammontare, tasso e numero delle rate costanti (e, dunque, la durata dell’operazione). Manca ancora un elemento essenziale, ed è la specificazione della legge finanziaria che si adotta per calcolare l’ammontare della rata: la semplice, o la composta?

Posso comprendere la riluttanza a dichiarare apertamente che (come avviene, a quanto ci risulta, sempre) si sta usando l’interesse composto. Tuttavia, in mancanza di questa informazione, è sbagliato affermare – come fa la sentenza – che la modalità di determinazione della quota interessi … è chiaramente determinata.

A conclusione del paragrafo, può risultare interessante notare come, al di là dei puri aspetti formali, le due impostazioni presentate nell’esempio corrispondano a logiche sostanziali del tutto diverse. I due capoversi seguenti, purtroppo appesantiti da qualche calcolo, non aggiungono però nulla di direttamente rilevante per i  temi centrali

Nell’impianto “ad interesse composto” si ragiona nel senso che  il debitore è tenuto a pagare, annualmente e contestualmente al rimborso di una parte del capitale, gli interessi maturati sul debito ancora in essere. Alla fine del primo anno pagherà dunque 100 euro d’interessi (era in debito di 1.000); il resto della rata (576,19 – 100 = 476,19) andrà a titolo di rimborso. Per il secondo anno il suo debito sarà allora sceso a (1.000 – 476,19 =) 523,81 euro; questi genereranno a loro volta 52,38 euro d’interessi. Il secondo e ultimo pagamento sarà dunque di 523,81 in conto capitale, 52,38 in conto interessi: in totale, appunto, ancora 576,19.

Nell’impianto “ad interesse semplice”, invece, il prestito è immaginato spezzato in due prestiti parziali, di ammontare 521,74 e 478,26 rispettivamente, da rimborsare tra un anno il primo e tra due il secondo, e da remunerare entrambi al 10% annuo; gli interessi sono però liquidati solo nel momento in cui il capitale, che li ha generati, viene restituito. Si ricevono così, all’inizio, 521,74 + 478,26 = 1.000 euro; alla fine del primo anno, si estingue il primo prestito parziale, pagando 521,74 (capitale) + 52,17 (interessi) = 573,91; alla fine del second’anno, si estingue il secondo, pagando 478,26 (capitale) + 95,65 (due anni d’interesse semplice) = 573,91[2].

  1. Nella sentenza è altresì affermato che, quando il piano di ammortamento fornisca “una dettagliata rappresentazione dei costi del finanziamento e delle modalità di restituzione (importo, numero e periodicità delle rate) è da escludersi qualsivoglia inadempimento o comportamento scorretto da parte dell’istituto mutuante”.

In realtà, il piano di ammortamento fornisce sempre una esatta e completa descrizione degli obblighi del debitore; si tratta però di un documento analitico, che non permette (ad un non tecnico) di valutare comodamente le condizioni applicate: a cominciare dal tasso di remunerazione del prestito. Giustamente la legge impone dunque che tali condizioni vengano elencate in forma esplicita.

Non concordoo, pertanto, con l’affermazione che “l’accettazione del piano di ammortamento ricomprende l’accettazione delle modalità matematico finanziarie di costruzione del medesimo: l’accettazione dell’applicazione di tali parametri e del loro risultato, trasfuso nel piano di ammortamento, deve ritenersi idoneamente operata dal mutuatario”. Quelle modalità e quei parametri sono, per così dire, “nascosti” nel piano; sono leggibili da un occhio esperto, ma chi non sia portatore di competenze tecniche specifiche ha il diritto che gli vengano esplicitate, quelle e questi, per intero. La legge tutela (ci sembra) questo suo diritto.

Ho dimostrato al par. 1 che se si indicano solo ammontare del prestito, tasso e numero delle rate, l’elenco delle condizioni applicate risulta parziale, ed è dunque tradito lo spirito della norma che impone di comunicarle. D’accordo che non si possa “richiedere la prospettazione di regimi finanziati alternativi, non oggetto di proposta né di trattativa, o la discussione critica del regime finanziario applicato”: ma riteniamo, e pensiamo di averlo sufficientemente argomentato, che l’indicazione del regime finanziario (non già la sua discussione critica!) sia una condizione imprescindibile per la trasparenza.

Non credo, peraltro, che ci si trovi con ciò di fronte ad  un inadempimento o ad un comportamento scorretto. La mia opinione è che il mutuante applichi (forse, come abbiamo già notato, volentieri…) una norma in sé difettosa: tale, in quanto non gl’impone di comunicare il quadro completo delle condizioni che sta praticando. È quanto intendiamo mostrare nel prossimo paragrafo.

  1. La Corte d’Appello afferma anche doversi, tra l’altro, “escludere che l’ammortamento alla francese implichi l’indeterminatezza del tasso di interesse o l’applicazione di un tasso superiore a quello dichiarato in contratto”. Ciò è, alla lettera, corretto: si tratta di questioni che non sono in alcun modo specificatamente collegate alla modalità “francese” di ammortamento, ma si pongono in relazione ad ogni contratto di prestito. Esse inducono però a tornare su quanto anticipato alla fine del par. 2 in merito alle manchevolezze della normativa che dovrebbe garantire la corretta informazione per i contraenti.

Il D.lgs. n. 141/2010 stabilisce (artt. 123 e 124 TUB) gli elementi da comunicare a questo scopo, e demanda alla Banca d’Italia di “precisarli” (sic): ciò che l’Istituto ha fatto con il provvedimento in data 9/2/2011. Ritengo qui di riferirmi alla sintesi che la stessa BdI ne propone sul suo sito Internet[3].

Alla pag. 10 del predetto documento, è proposto quello che ritengo un esempio di informativa corretta.

Ecco i dati che vengono indicati:

– importo concesso: 10.000 euro;

– durata: 60 mesi;

– rata mensile: 216,90 euro;

– TAN: 10,90%;

– TAEG (comprensivo di alcune spese accessorie, in parte ricorrenti): 11,60%.

Richiamo qui invece l’attenzione sul fatto che come misura del tasso di remunerazione del prestito è indicato un “TAN” del 10,90%. Non so a chi vada attribuita l’idea, che ritengo assai infelice, di riferirsi ad un parametro un po’ artificioso e (per i profani) oscuro come questo; l’utilizzo del quale non può non essere causa di problemi e, infine, di conflittualità.

Ricordo che la lettera “N” nell’acronimo non sta per “netto” (come sarebbe pur lecito pensare, visto che si tratta della semplice remunerazione del prestito: le spese accessorie vengono poi considerate a parte), ma per “nominale”: in contrapposizione, anche da questo punto di vista, con il TAEG, che è invece non solo Globale (e cioè, lordo) ma anche Effettivo. Non sembra molto diffusa la consapevolezza di che cosa l’aggettivo “nominale” significhi[4].

Un TAN del 10,90% con pagamenti mensili vuol dire che, per 100 euro di debito, se ne pagano per interessi 0,91 al mese. “Nominalmente” se ne pagano dunque 0,91 x 12 = 10,90 l’anno; ma, come s’insegna il primo giorno di qualunque corso di Matematica Finanziaria, pagare 91 centesimi alla fine di ogni mese non è la stessa cosa che pagare 10,90 euro alla fine dell’anno. In realtà si stanno pagando interessi non in ragione del 10,90% annuo, ma in quella dello 0,91% mensile: tasso che equivale, ai sensi della normativa europea in materia di “indici di costo”, all’ 11,46% annuo. Questo è il tasso annuo effettivo netto del prestito; l’11,60% ne rappresenta poi il tasso effettivo lordo.

In questa situazione, parlare di un tasso annuo nominale del 10,90% con pagamenti mensili significa (non, certo, mentire, ma) scegliere un modo assai oscuro per dire la verità, che è semplicemente quella di un tasso annuo effettivo dell’11,46%. E mi sembra di non poter condividere la sicurezza con cui la Corte ha escluso (si veda sopra) tanto “l’indeterminatezza del tasso di interesse” quanto “l’applicazione di un tasso superiore a quello dichiarato”.

[1] Citazione dell’articolo dell’ Avv. Fiorucci; la sottolineatura, è mia. Nel seguito, tutto quanto appare in carattere corsivo è tratto dalla sentenza.

[2] Alcuni apparenti errori nelle somme dei centesimi, sono soltanto effetti degli arrotondamenti.

[3] https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/guide-bi/guida-credito-consumatori/GuidaCredito_WEB.pdf

[4] Anche chi ne parla lucidamente, come ad es. G. Carriero, Il credito al consumo, Quaderni di ricerca giuridica, BdI (48) 1998, pag. 45, non valuta compiutamente, a mio avviso, le conseguenze dell’utilizzo diciamo disattento che del TAN viene fatto.

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