15 Aprile 2020

Sussiste identità di causa petendi in caso di domanda riconvenzionale relativa al controcredito, discendente da illegittima escussione di pegno, eccepito in compensazione del credito dell’attore

di Alessandro Carpentiero Scarica in PDF

Cass. civ., sez. III, 15 gennaio 2020, n. 533, Pres. Uliana – Est. Campese

Domanda riconvenzionale – Eccezione già introdotta in giudizio – Simultaneus processus – Ammissibilità – Motivazione (Cod. proc. civ. artt. 36 e 167, secondo comma).

Il requisito della dipendenza di cui all’art. 36 c.p.c., richiesto ai fini dell’ammissibilità in giudizio della domanda riconvenzionale, può dirsi pienamente integrato nel caso di riconvenzionale relativa al controcredito eccepito in compensazione del credito dell’attore, sussistendo, in tale ipotesi, identità di causa petendi tra domanda ed eccezione.

CASO

Il giudice di primo grado rigettava con sentenza l’opposizione a decreto ingiuntivo – ottenuto da un istituto di credito – proposta da parte debitrice, dichiarando nel contempo inammissibile, per difetto dei presupposti di cui all’art. 36 c.p.c., la domanda riconvenzionale proposta dalla stessa al fine di ottenere la condanna, del medesimo istituto, al pagamento di una somma di denaro, oltre al risarcimento dei danni e accessori, per illegittima escussione e conseguente realizzo di un pegno dall’istante precedentemente concesso sul proprio conto corrente. In subordine a tale domanda, poi, l’opponente, avanzava una richiesta di accertamento della inferiorità della propria esposizione debitoria rispetto a quanto domandato da parte creditrice.

La Corte d’Appello di Milano confermava la decisione del giudice di prime cure, constatando, con riferimento alla dichiarata inammissibilità della domanda riconvenzionale, la difformità del titolo della medesima rispetto a quello della domanda principiale, ed escludendo, “stante l’evidente diversità e molteplicità dei rapporti giuridici dedotti, nonché l’evidente diversità dei soggetti giuridici coinvolti”, la sussistenza di un obiettivo collegamento con quest’ultima, idoneo a fondare il simultaneus processus, ai sensi dell’art. 111 Cost., anche sulla base di una interpretazione estensiva dell’art. 36 c.p.c.

Parte debitrice, avverso la pronuncia del giudice di seconda istanza, proponeva ricorso per cassazione, lamentando – mediante il primo dei due motivi di doglianza – la violazione e falsa applicazione dell’art. 36 c.p.c, sotto due profili. In particolare, rilevava come la riconvenzionale dedotta si fondasse su un titolo già introdotto nella causa come eccezione e, in aggiunta, come la Corte di appello, nell’applicare la disposizione richiamata nella sua accezione “lata”, avesse disatteso i principi in merito elaborati dalla prevalente giurisprudenza di legittimità.

SOLUZIONE

La Suprema Corte dichiara la fondatezza del motivo prospettato dal ricorrente, rilevando come il giudice di merito, non estendendo la propria cognizione alla domanda riconvenzionale proposta, sebbene la stessa risultasse fondata su un titolo già appartenente alla causa come mezzo di eccezione, abbia violato l’art. 36 c.p.c.

Inoltre, ulteriore motivo di censura della pronuncia territoriale è ravvisato nell’omesso adempimento dell’onere, pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità con riguardo all’operato delle corti di merito, di motivare adeguatamente e specificamente la declaratoria di inammissibilità della domanda riconvenzionale non connessa e la conseguente opportunità di instaurare il simultaneus processus: onere cui, nel confermare il diniego all’ingresso della domanda riconvenzionale già opposto dal giudice di primo grado, la Corte d’Appello di Milano non aveva, nel caso di specie, adempiuto.

Il ricorso, dunque, veniva accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio ad altra sezione della stessa Corte territoriale.

QUESTIONI

La Corte di cassazione, mediante l’ordinanza in epigrafe, ha affermato la fondatezza delle censure mosse dal ricorrente alla sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Milano, articolando il proprio percorso argomentativo su due piani: quello – principale – della interpretazione letterale dell’art. 36 c.p.c.; quello – collegato al primo – dell’ammissibilità di domande riconvenzionali non connesse, basato su una interpretazione estensiva dell’anzidetta disposizione, conformemente alla prevalente giurisprudenza di legittimità.

Al fine di comprendere entrambi, è opportuno soffermarsi, preliminarmente, sulla nozione di domanda riconvenzionale e sulla disciplina per la stessa dettata dagli artt. 36 e 167, secondo comma, c.p.c.

Viene qualificata riconvenzionale la c.d. controdomanda, ossia l’istanza con la quale il convenuto, nell’ambito di un processo già pendente, esercita una propria e autonoma azione, di regola, nei confronti dell’attore, facendo valere un diritto diverso a quello oggetto della domanda principale. Attraverso la riconvenzionale, dunque, il convenuto va oltre la richiesta di rigetto della domanda originaria, aspirando a conseguire un provvedimento positivo, sfavorevole all’attore.

Quanto detto, ben evidenzia l’attitudine della domanda riconvenzionale a determinare un allargamento oggettivo del processo, il quale, in conseguenza al suo ingresso, diviene cumulativo.

Per quanto riguarda la disciplina di tale istanza, poi, è possibile rilevare come le norme in precedenza richiamate ne escludano una ammissibilità indiscriminata. Infatti, l’art. 167, secondo comma, c.p.c, nello stabilire che la domanda riconvenzionale deve essere proposta, a pena di decadenza, con la comparsa di risposta, assoggetta la medesima ad un preciso limite temporale. L’art. 36 c.p.c., inoltre, non solo richiede che la domanda riconvenzionale non ecceda la competenza del giudice della causa principale, bensì, anche la sussistenza, seppur in via alternativa, di due specifiche ragioni di connessione. Si allude alla dipendenza della riconvenzionale “dal titolo dedotto in giudizio dall’attore o da quello che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione”.

Merita di essere rilevato, tuttavia, come in riferimento alla interpretazione dell’art. 36 c.p.c. si registrino due indirizzi: l’uno rigorista, prevalente in dottrina (tra i tanti: V. ANDRIOLI, Commento al codice di procedura civile, I, Napoli, 1954, 125 ss; S. SATTA, Diritto processuale civile, Padova, 1993, 62; E. VULLO, op. cit., 274 ss.); l’altro liberale, sostenuto dalla giurisprudenza e da alcuni autori (Cass. Civ. sez. III, 4 maggio, 2006, n. 15271; Cass. 14 gennaio 2005 n. 681; Cass. 14 febbraio 2000 n. 1617. In dottrina si veda: F.P. LUISO, Diritto processuale civile, I, Milano, 2017, 289).

La prima delle due tesi prospettate, in particolare, nega l’ammissibilità di quelle domande riconvenzionali che non soddisfano le ragioni di collegamento indicate dalla norma (domande che – come si vedrà – si definiscono riconvenzionali non connesse), seppur rientranti nella competenza del giudice della causa principale, ritenendole contrastanti con il principio di economia processuale.

La tesi liberale, invece, attribuendo rilevanza alla collocazione sistematica dell’art. 36 c.p.c., afferma che lo stesso, consistendo in una norma sulla competenza, non disciplina le condizioni di ammissibilità delle domande riconvenzionali. Di conseguenza, queste ultime sono ammissibili, anche se “non connesse”, sempre che non implichino uno spostamento di competenza. La proponibilità delle suddette istanze (non connesse), secondo tale tesi, poi, costituirebbe un’applicazione dell’art. 24 Cost., sotto il profilo del principio della parità delle armi tra attore e convenuto: se l’attore può proporre più domande, anche se non connesse, nello stesso processo (artt. 10, secondo comma, c.p.c. e 104 c.p.c.), la stessa facoltà deve essere riconosciuta anche al convenuto. La possibilità di avanzare domande riconvenzionali non connesse, tuttavia, è stata sottoposta a precise limitazioni da parte della giurisprudenza di legittimità. Infatti, quest’ultima richiede la necessaria sussistenza di un collegamento obiettivo, ossia di una connessione impropria per mera comunanza di questioni, tra domanda principale e riconvenzionale, tale da rendere opportuna l’instaurazione del simultaneus processus (Cass. 5 giugno 2009 n. 12985; Cass.  4 luglio 2006 n. 15271)

Il confine tra le due tesi appena delineate, in realtà, non è così nitido come può sembrare. Ciò, in conseguenza della larghezza con cui la giurisprudenza, anche della Cassazione, ravvisa, in concreto, la sussistenza del requisito della dipendenza, di cui all’art. 36 c.p.c. Lo stesso, infatti, secondo tale giurisprudenza, si configura nelle ipotesi in cui, tra le contrapposte pretese delle parti ovvero tra la domanda riconvenzionale e la eccezione già avanzata in giudizio, sussiste una mera comunanza della situazione o del rapporto giuridico dal quale le stesse traggono fondamento (Cass. Civ., sez. I, 11 aprile 2016, n. 7070; Cass. Civ. sez. I, 05 giugno 2009, n.12985; Cass. Civ., sez. lav., 26 maggio 2005, n. 11083; Cass., 10 settembre 1999, n. 9656).

Proprio all’orientamento giurisprudenziale appena delineato aderisce la Suprema Corte, mediante l’ordinanza in commento. La stessa, infatti, statuisce che la domanda riconvenzionale può ritenersi ammissibile, ove venga a fondarsi, alternativamente: a) su fatti (i.e. situazioni o rapporti) che siano genericamente collegati a quelli costitutivi della domanda attorea; b) su fatti che siano genericamente collegati a quelli estintivi, impeditivi, modificativi già introdotti nella causa sotto forma di eccezioni, senza che occorra una identità di causa petendi. Nel contempo, però, i giudici di legittimità riconoscono come, nel caso sottoposto al loro esame, ad essersi realizzata sia proprio quella identità di causa petendi che gli stessi, come poc’anzi sottolineato, affermano non essere necessaria, ma solo sufficiente, ai fini della ammissibilità della domanda riconvenzionale.

Il titolo della istanza riconvenzionale proposta dall’opponente – ossia il controcredito che quest’ultimo asseriva di vantare nei confronti di parte creditrice a causa della illegittima escussione, da parte della stessa, di un pegno concesso dal primo – infatti, come rilevato dalla S.C. nella ordinanza in epigrafe, non solo “dipendeva”, ma addirittura coincideva con quello posto a base della richiesta, dallo stesso avanzata, di accertamento della inferiorità del proprio debito rispetto a quanto preteso dal creditore. Richiesta che i giudici di legittimità, ictu oculi, qualificavano come una vera e propria eccezione di compensazione. In conseguenza di ciò, l’istanza riconvenzionale veniva così a fondarsi su un titolo (il controcredito) già appartenente alla causa come eccezione (di compensazione), integrando pienamente, in tal modo, i requisiti di collegamento richiesti dall’art. 36 c.p.c. e configurandosi, dunque, come domanda riconvenzionale connessa.

La perfetta sussumibilità della situazione delineata – ossia, la formulazione di una domanda riconvenzionale basata sul titolo di una eccezione – nella fattispecie di cui all’articolo richiamato, ha consentito alla Corte di cassazione di affermare la fondatezza del ricorso avanzato dagli opponenti sulla base di una mera attività di applicazione della regola al caso sottoposto al suo giudizio, senza ricorrere, dunque, ad interpretazioni estensive (quali quelle cui si è fatto cenno in precedenza) del dettato dell’art. 36 c.p.c.

Merita di essere rilevato, peraltro, come l’ipotesi della domanda riconvenzionale relativa al controcredito eccepito in compensazione del credito dell’attore, si inscrive in quei casi paradigmatici enucleati dalla dottrina, per esemplificare il rapporto di dipendenza della riconvenzionale “dal titolo che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione”, postulato dall’art. 36 c.p.c. (E. MERLIN, Compensazione e processo I e II, Milano, risp. 1991 e 1994; E. VULLO, La domanda riconvenzionale, Milano, 1995).

In definitiva, la Suprema Corte, nell’affermare l’ammissibilità della domanda riconvenzionale, in quanto connessa – stante la sussistenza dei requisiti di collegamento postulati dall’art. 36 c.p.c. – rilevava come il giudice di merito avrebbe dovuto instaurare il simultaneus processus estendendo la propria cognizione alla suddetta istanza.

La Corte di cassazione, poi – sebbene ad abundantiam -, argomenta la fondatezza della seconda censura avanzata dal ricorrente avverso la pronuncia della Corte di Appello, richiamandosi anche a quei principi, elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, sulla base di una interpretazione estensiva dell’art 36 c.p.c., che presiedono all’accoglimento delle c.d. domande riconvenzionali non connesse, per tali intendendosi – come già accennato – quelle istanze non fondate su titoli già introdotti per domanda o eccezione nella controversia. Con ciò, peraltro, affermando implicitamente che, ove la riconvenzionale proposta nel giudizio di merito da parte dell’opponente non avesse potuto ritenersi fondata su un titolo già introdotto nella causa come eccezione, la stessa avrebbe dovuto essere qualificata come domanda riconvenzionale non connessa.

La S.C., nello specifico, stabilisce, in accordo alla richiamata giurisprudenza, come l’affermazione o la negazione della sussistenza del collegamento oggettivo tra domanda principale e riconvenzionale non connessa, necessario ai fini dell’ammissibilità di tale istanza, essendo frutto di una valutazione discrezionale del giudice, per non scivolare nell’arbitrio e per non svuotare la valenza dei principi di economia processuale e ragionevole durata del processo, sottesi a quella discrezionalità, deve essere adeguatamente e specificatamente motivata. Ciò, soprattutto, nei casi in cui il giudice, non ravvisandola, neghi la riunione. (Cass. Civ., sez. I, 4 novembre 2013, n. 24684; Cass. Civ., sez. III, 20 dicembre 2011, n. 27564). Non ritenendo adempiuto il delineato onere di adeguata e specifica motivazione da parte della pronuncia di appello, in quanto la stessa ha escluso la sussistenza del collegamento obiettivo, idoneo a fondare il simultaneus processus, sulla base di una giustificazione “brevissima e palesemente nutrita di asserti generici, dunque apparente”, i supremi giudici ne affermano, così, ulteriormente, l’illegittimità.