15 Aprile 2020

Comunione pro indiviso e obbligazione risarcitoria del terzo proprietario confinante

di Ilaria Ottolina, Avvocato Scarica in PDF

Corte di Cassazione, Sez. III, Sent. 14 novembre 2019 n. 29506

Proprietà e comunione pro indiviso – azione di risarcimento danni del terzo – legittimazione sostitutiva del singolo comproprietario – litisconsorzio necessario – esclusione – negotiorum gestio processuale – sussiste – vincolo di solidarietà attiva tra comproprietari rispetto all’obbligazione risarcitoria del terzo – sussiste.

Riferimenti normativi: art. 81 c.p.c. – art. 1100 e ss. c.c. – art. 2028 e ss. c.c. – art. 1292 e ss. c.c. – art. 2058 c.c. 

“… se il bene appartiene a più proprietari, ciascuno è da ritenersi legittimato attivamente (oltre che passivamente) rispetto a tutte le azioni a tutela della proprietà comune … Tale legittimazione è stata riconosciuta … in virtù del principio della rappresentanza reciproca fondata sulla comunione di interessi … attributiva a ciascuno d’una legittimazione sostitutiva (…). Essendo indiscusso che l’attuale ricorrente, agendo in giudizio, non aveva inteso sottoporre al giudice alcuna questione inerente l’accertamento della titolarità del proprio o dell’altrui diritto di proprietà, deve ritenersi corretta la conclusione che la domanda proposta, il risarcimento del danno, non richiedesse il litisconsorzio necessario con gli altri proprietari …”

“Oggi è ammesso che il comproprietario di un immobile, il quale non è evidentemente il titolare dell’interesse degli altri comproprietari, ma si raffigura un modo di curarne gli interessi, disponendo egli solo dell’intero, nel modo che per lui è quello conveniente, pur essendo nella condizione materiale di contattare gli altri comproprietari per condividere ex ante il programma, possa disporre senz’altro dell’intero, sulla scorta di una rappresentazione, non già dell’interesse soggettivo del dominus, bensì di una sua – ipotizzata – utilità oggettiva (…). Sono venuti meno gli ostacoli rispetto alla gestione di affari comuni … che vadano non solo a vantaggio del gerito, ma anche a vantaggio di colui che agisce, giacché l’elemento inibente tale utilizzo dell’istituto della gestione d’affari altrui è rappresentato dalla titolarità da parte dell’agente di un interesse confliggente o prevalente rispetto a quello del gerito (…). Nella gestione utile di affare altrui, la absentia domini … è rinvenibile non solo quando l’interessato sia nella materiale impossibilità di provvedere alla cura dei propria affari ma anche quando lo stesso non rifiuti, espressamente o tacitamente, tale ingerenza da parte del negotiorum gestor …”

“… è immanente nel sistema il principio che legittima il singolo contitolare ad agire in giudizio per la tutela del diritto nella sua interezza, l’azione risarcitoria esperita dal comproprietario di un bene pro indiviso per il minor godimento del bene derivante dalla violazione della normativa edilizia da parte del proprietario confinante, dovendosi presumere che egli abbia agito nell’interesse degli altri comunisti rimasti inerti, da’ diritto ad ottenere la liquidazione del danno nella misura necessaria a compensare tutte le disutilità derivanti dalla compromissione delle facoltà dominicali concretizzatesi nel deprezzamento del bene comune.

IL CASO 

La sentenza in commento affronta il tema della facoltà – processuale e sostanziale – del proprietario comunista di agire, per l’intero e non solo pro quota, nell’ambito di un giudizio risarcitorio da atto illecito del terzo.

La vicenda origina in sede penale, laddove la ricorrente (in Cassazione) – comproprietaria di un immobile insieme ai due fratelli rimasti assenti – si costituiva, quale parte civile, contro il terzo imputato d’illecito edilizio, per avere costruito manufatti abusivi sul fondo confinante.

Forte della sentenza penale che riconosceva il diritto al risarcimento del danno da liquidarsi separatamente, la ricorrente promuoveva azione dinanzi al Tribunale civile competente, che a sua volta, rigettata l’eccezione avversaria di difetto di legittimazione attiva all’azione risarcitoria, accoglieva la domanda e condannava l’autore dell’illecito a risarcire integralmente il danno all’attrice-comproprietaria, seppure non titolare esclusiva del bene all’epoca dei fatti.

Il terzo, convenuto soccombente, appellava la sentenza: la Corte Territoriale, ribaltando la decisione, inquadrava la domanda spiegata in primo grado dall’appellata siccome azione personale risarcitoria (o aquiliana tout court, a tutela esclusiva della singola quota di proprietà), perciò escludendo che ricorresse un’ipotesi di litisconsorzio necessario con gli altri due comproprietari; per l’effetto, accoglieva l’eccezione relativa al parziale difetto di legittimazione dell’attrice ad agire per l’intero risarcimento del danno.

Sicché quest’ultimo veniva decurtato di una quota pari ai due terzi, in ragione del numero dei soggetti comproprietari.

La sentenza veniva impugnata in Cassazione da parte della proprietaria (frattanto divenuta titolare esclusiva), sulla scorta di cinque motivi.

LA SOLUZIONE

La Corte di Cassazione accoglieva tre dei cinque motivi di ricorso, cassava la sentenza di secondo grado e rinviava la controversia alla Corte d’Appello di Napoli, impartendo il seguente principio di diritto: “posto che è immanente nel sistema il principio che legittima il singolo contitolare ad agire in giudizio per la tutela del diritto nella sua interezza, l’azione risarcitoria esperita dal comproprietario di un bene pro indiviso per il minor godimento del bene derivante dalla violazione della normativa edilizia da parte del proprietario confinante, dovendosi presumere che egli abbia agito nell’interesse degli altri comunisti rimasti inerti, da’ diritto ad ottenere la liquidazione del danno nella misura necessaria a compensare tutte le disutilità derivanti dalla compromissione delle facoltà dominicali concretizzatesi nel deprezzamento del bene comune”. 

LE QUESTIONI GIURIDICHE

La sentenza mostra all’interprete due antitetiche caratteristiche: da un lato, rimette alla Corte Territoriale un principio giuridico chiaro e netto cui attenersi, dall’altro, rivela un retroscena ermeneutico complesso (per non dire, almeno a tratti, “accidentato”) e lontano da un assetto consolidato.

Non a caso, la Corte stessa elenca tre questioni controverse interne al caso, segnatamente:

a) “la legittimazione del singolo comproprietario ad agire in giudizio per ottenere la condanna al risarcimento del danno cagionato dal fatto illecito del terzo” (legittimazione attiva); b) “la ricorrenza tra comproprietari danneggiati di un vincolo di solidarietà attiva” (art. 1292 c.c.); c) gli effetti, nei confronti dei comproprietari non partecipanti al giudizio di una sentenza di condanna al risarcimento dei danni pronunciata a favore di uno dei comunisti”, giusta l’art. 1306 c.c. (questione a cui peraltro la Cassazione, alla fine, non da’ risposta, forse “approfittando” del fatto che la sentenza avrebbe spiegato un esito favorevole anche nei confronti dei comproprietari non partecipanti al processo).

A parere di chi scrive, dev’essere aggiunta un’ulteriore questione – nient’affatto pacifica – che rappresenta peraltro il presupposto di fondo da cui muove la Suprema Corte e da cui, pertanto, pare opportuno prendere le mosse: la natura reale della tutela risarcitoria del diritto di proprietà (partecipe quindi della natura reale del diritto), anche laddove non si faccia questione della titolarità dello stesso.

In effetti, premesso che la stessa Corte d’Appello di Napoli impugnata[1] aveva qualificato l’azione della comproprietaria siccome personale di contenuto risarcitorio avente ad oggetto la tutela della propria quota ideale di proprietà”, è la stessa Cassazione in commento ad ammettere un dibattito tutt’altro che sopito.

Tant’è che, di recente, la seconda sezione della Suprema Corte ha espresso una posizione di segno contrario distinguendo due diverse situazioni, pur sempre connesse al diritto dominicale e in assenza di questioni relative alla titolarità del bene: “L’azione inibitoria di cui all’art 844 c.c. … ha natura reale … e deve essere proposta contro tutti i proprietari di tale fondo, qualora l’attore miri ad ottenere un divieto definitivo delle immissioni, operante, cioè, nei confronti dei proprietari attuali o futuri del fondo medesimo (…) La suddetta azione ha, invece, carattere personale, rientrante nello schema dell’azione di risarcimento in forma specifica di cui all’art 2058 c.c., nel caso in cui l’attore miri soltanto ad ottenere il divieto del comportamento illecito dell’autore materiale delle suddette immissioni, sia esso detentore ovvero comproprietario del fondo, il quale si trovi nella giuridica possibilità di eliminare queste ultime senza bisogno dell’intervento del proprietario o degli altri comproprietari del fondo medesimo[2].

Da notare che, per queste differenti “vie”, la sentenza della Corte Territoriale impugnata era giunta alle medesime conclusioni della sentenza in commento, quantomeno su un aspetto, non proprio marginale: aveva cioè escluso che ricorresse un’ipotesi di litisconsorzio necessario con gli altri due fratelli comproprietari rimasti inerti (quindi, coerentemente, aveva liquidato il danno solo pro quota, aspetto che tuttavia non era stato altrettanto gradito alla ricorrente).

Diversamente argomentando (e, così, declinando la propria analisi della prima questione controversa), anche la sentenza in commento esclude la sussistenza di litisconsorzio necessario, ma lo fa sulla scorta del principio consolidato della legittimazione processuale sostitutiva (o rappresentanza reciproca) del singolo comproprietario, in forza del quale ciascuno dei contitolari del diritto reale può agire per la tutela del diritto dominicale nella sua interezza (e non solo pro quota).

Il limite della descritta legittimazione attiva – cosa diversa dalla natura reale dell’azione, che non viene comunque meno – è quello dell’accertamento della titolarità del proprio o dell’altrui diritto di proprietà[3]: più precisamente, in caso di azione reale in via riconvenzionale da parte del condomino, convenuto per il rilascio di uno spazio di proprietà comune occupato sine titulo, il contraddittorio va esteso a tutti i condòmini, dal momento che la riconvenzionale è destinata ad incidere sui diritti dei singoli (viceversa, nel caso di azione per l’accertamento della natura condominiale di un bene, qualora il convenuto si limiti ad eccepire la proprietà esclusiva sul medesimo – senza svolgere domanda riconvenzionale –, non occorre integrare il contraddittorio nei confronti degli altri condòmini, posto che la decisione non sarebbe comunque destinata ad incidere sulla comproprietà degli altri soggetti)[4].

Peraltro, trattandosi della tutela del comune interesse, non occorre nemmeno il consenso dei comproprietari per il compimento di atti di straordinaria amministrazione, com’è nel caso della proposizione di domande giudiziali[5] (si rammenti che anche in materia condominiale è data facoltà al singolo condomino di agire a tutela delle parti comuni, persino sostituendosi all’amministratore rimasto inerte, purché sussista il carattere dell’urgenza dell’intervento[6]).

Proseguendo nell’analisi della prima questione controversa, la sentenza in esame riconduce (cautamente) i presupposti (e i limiti) della legittimazione sostitutiva all’istituto della negotiorum gestio processuale, pur a fronte di alcuni effettivi ostacoli (primo fra tutti la tassatività delle ipotesi di sostituzione processuale ex art. 81 c.p.c.).

E lo fa per motivare come l’azione di tutela risarcitoria non fosse vantaggiosa solo per la comproprietaria-attrice, ma anche per due fratelli rimasti inerti.

A tal fine, la Corte in commento non pare considerare ostativa la tipologia di atto che il gestore può compiere: l’affare di cui all’art. 2028 c.c. include attività materiali e giuridiche molto ampie, compresi atti e fatti giuridici (esclusi i negozi giuridici) e, quantomeno “astrattamente” (come ammette la Corte), gli atti processuali.

E’ pur vero che il lento processo sussuntivo dell’istituto (sostanziale) è stato in buona misura favorito da certa autorevole dottrina[7], sicché allo stato risultano interpretati in modo meno rigoroso (quindi compatibile), da parte della giurisprudenza[8], i requisiti stessi della gestione di affari ex artt. 2028 e ss. c.c.

E, così, l’utiliter coeptum risulta integrato non necessariamente in presenza dell’interesse soggettivo del dominus, bensì di una sua (ipotizzata) utilità oggettiva; l’altruità dell’affare è soddisfatta anche in presenza di un vantaggio in capo al gestore (escluso, ovviamente, il conflitto di interessi); l’absentia domini ricorre non solo in caso di materiale impossibilità del gerito ma anche qualora questi non rifiuti, espressamente o tacitamente, l’ingerenza del gestore.

Infine, la Corte di Cassazione s’interpella se l’obbligazione risarcitoria dell’autore dell’illecito abbia dato luogo ad un vincolo di solidarietà attiva (art. 1292 c.c.) tra i comproprietari danneggiati, con facoltà quindi del singolo creditore/comproprietario di chiedere l’adempimento dell’intera prestazione.

A ragione – osserva la Corte – mentre la solidarietà passiva si presume (art. 1294 c.c.)[9], quella attiva deve risultare dalla legge o dal titolo, non essendo sufficiente la medesima causa (fatto illecito) per innescare il vincolo di solidarietà attiva rispetto al credito risarcitorio.

Tuttavia, fatte queste premesse e richiamata eloquente giurisprudenza che, effettivamente, continua a negare il vincolo di solidarietà attiva, in assenza dei presupposti di legge[10], la Suprema Corte – in modo incongruente – dichiara dapprima una non meglio precisata inconferenza dei precedenti giurisprudenziali rispetto al caso in esame, quindi la facoltà del singolo comproprietario di richiedere il risarcimento del danno (anche) per l’intero, “ove la somma di denaro prenda il posto del diritto ad ottenere, ex art. 2058 c.c., il ripristino dello stato di fatto alterato dal comportamento illecito”.

Discostandosi (arbitrariamente) dalla derivazione del vincolo di solidarietà attiva dalla legge o del titolo, la Cassazione in commento distingue il caso della vera e propria perdita della proprietà del bene (com’è nell’occupazione appropriativa), rispetto al caso del mero sacrificio della facoltà di godimento e/o disposizione del bene: solo nella prima ipotesi il singolo può agire per la tutela risarcitoria nei limiti della propria quota di proprietà (avendo ad oggetto la pretesa risarcitoria non è più il bene “reale” – per sua natura “indivisibile” – ma la “perdita del bene”), mentre nella seconda – che è poi la fattispecie all’esame – il singolo comproprietario può agire per l’integrale tutela c.d. compensativa, idonea a ristabilire l’equilibrio patrimoniale compromesso mediante la stima del valore del bene stesso.

[1] Corte d’Appello Napoli, sent. 02.08.2018 n. 608

[2] Cass. civ., sez. II, Ord. 22/10/2019 n. 26882; di analogo tenore: Corte d’Appello Salerno, 27/02/2017, in cui si legge che “La domanda diretta ad ottenere la rimozione di una situazione lesiva del diritto di proprietà, non accompagnata dalla contestuale richiesta di declaratoria del diritto reale, assume la veste dell’azione di reintegrazione in forma specifica di natura personale. Trattasi della cosiddetta tutela aquiliana del diritto reale che, pur avendo ad oggetto la tutela del diritto di proprietà o altro diritto reale, si distingue nettamente dalla azione reale tipica e tipizzata”

[3] Cass. civ., S.U., 13.11.2013 n. 25454; contra Cass. civ., sez. II, 30.04.2012 n. 6607

[4] OTTOLINA, Comunione e proprietà esclusiva: ancora sul caso dell’azione di rivendicazione di aree utilizzate (di fatto) come parti condominiali (nota a Cass. civ., sez. II, Ord., 19/08/2019 n. 21481, in www.eclegal.it)

[5] Cass. civ., sez. II, 19.05.2003 n. 7827

[6] Cass. civ., S.U., 31/01/2006 n. 2046

[7] CICU-MESSINEO, La comunione, Milano, 1983, pag. 203 e ss.; BRANCA, Comunione e condominio negli edifici, Bologna, 1972, pag. 182 e ss.; BIANCA, Diritto Civile, Milano, 2000, pagg. 147, nei limiti in cui l’interesse, pur comune anche al gestore, sia prevalente in capo al gerito, com’è nel caso “dell’iniziativa presa dal singolo comproprietario per la cosa comune”

[8] Cass. civ., S.U., 04/07/2012 n. 11135 sulla locazione della cosa comune; Cass. civ., sez. III. Ord., 10/09/2019 n. 22540 sul comodato della cosa comune; contra: Cass. civ., sez. III, 06/08/1997 n. 7278

[9] Ex multis Cass. civ., sez. III, 03/10/2007 n. 20761

[10] Cass. civ., sez. I, 08/02/2017 n. 3313 e Cass. civ., S.U., 20/03/2019 n. 7927, relative ai casi di risarcimento del danno da occupazione illegittima, da parte della P.A., di fondo in comproprietà e di restituzione del bene illegittimamente occupato dalla P.A.