31 Marzo 2020

Impugnazione di sentenza su motivi di opposizione all’esecuzione e di opposizione agli atti esecutivi: appello e ricorso per cassazione

di Valentina Scappini, Avvocato Scarica in PDF

Cassazione civile, sesta sez., sentenza del 14 febbraio 2020, n. 3722; Pres. Frasca; Rel. Tatangelo

“In tema di esecuzione forzata, in caso di contestuale proposizione di opposizione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. e dell’art. 617 c.p.c., ove vengano decisi solo i motivi qualificabili come opposizione agli atti esecutivi, la denunzia di omessa pronunzia sugli altri motivi, integranti opposizione all’esecuzione, va proposta mediante appello e non con ricorso straordinario per cassazione”.

CASO

M.C. spiegava opposizione avanti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere avverso la procedura esecutiva presso terzi instaurata sulla base di un titolo giudiziale da parte del creditore D.L.C.

L’opposizione era fondata su due distinti motivi: uno afferente la presunta assenza di titolo esecutivo (che si sarebbe, in realtà, formato a danno di un’altra, diversa persona fisica); l’altro, qualificabile come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., avverso l’irregolare notificazione dell’atto di pignoramento e degli atti prodromici allo stesso.

Il Giudice di primo grado decideva esclusivamente quest’ultima opposizione, dichiarandola inammissibile in quanto tardivamente proposta. Ometteva, tuttavia, di pronunciarsi sull’altro motivo di opposizione, integrante una vera e propria opposizione all’esecuzione di cui all’art. 615 c.p.c.

M.C., quindi, proponeva ricorso straordinario per cassazione sulla base di quattro motivi.

D.L.C. resisteva con controricorso.

SOLUZIONE

La Corte di Cassazione, su proposta del consigliere relatore che ha ravvisato l’inammissibilità del ricorso, ha disposto la trattazione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c.

Con motivazione in forma semplificata, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, richiamando il principio di diritto riportato in epigrafe, già fatto proprio dalla terza sezione della Cassazione nelle sentenze n. 14661 del 18 luglio 2016 e n. 18312 del 27 agosto 2014.

QUESTIONI

Con il primo motivo di ricorso, M.C. ha denunciato la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 615 e 617 c.p.c., in relazione all’art. 112 c.p.c., per avere, il Tribunale, qualificato la propria opposizione come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. anziché come opposizione all’esecuzione di cui all’art. 615 c.p.c.

Il motivo è dichiarato inammissibile per difetto di specificità della censura. La Suprema Corte, infatti, rileva come il ricorrente non abbia spiegato in che termini l’erronea qualificazione dell’azione gli abbia provocato un concreto pregiudizio, rendendo in tal modo impossibile l’esame nel merito del ricorso.

In ogni caso, evidenziano gli Ermellini, quanto dedotto nella censura non potrebbe avere alcuna rilevanza concreta ai fini della decisione della questione in senso favorevole al ricorrente.

Invero, secondo la Corte, il Tribunale ha giustamente qualificato e deciso esclusivamente l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. (con la quale, ricordiamo, M.C. aveva dedotto, tra l’altro, irregolarità nella notifica dell’atto di pignoramento).

Il Giudice di primo grado, però, ha omesso di prendere in considerazione, di qualificare e di pronunciarsi sull’altro motivo dedotto con l’opposizione, riconducibile ad una opposizione all’esecuzione di cui all’art. 615 c.p.c. (al proposito, la Suprema Corte evidenzia come il Giudice di merito in nessun punto della decisione abbia fatto riferimento alla contestazione, avanzata dall’opponente, circa l’inefficacia soggettiva del titolo esecutivo).

Non si tratta, pertanto, di un’erronea qualificazione giuridica di un unico motivo di opposizione, bensì di una vera e propria omissione di pronuncia, in relazione ad uno dei motivi proposti dal debitore, integrante, a tutti gli effetti, un’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. Tuttavia, anche qualora M.C. avesse dedotto il vizio di omessa pronuncia con uno specifico, autonomo, motivo di ricorso, la Corte di Cassazione avrebbe dovuto dichiararlo comunque inammissibile, posto che, com’è noto, l’impugnazione della sentenza che decide sull’opposizione all’esecuzione è proponibile con appello e non con ricorso straordinario per cassazione (è qui che gli Ermellini, richiamando le proprie precedenti decisioni n. 14661 del 18 luglio 2016 e n. 18312 del 27 agosto 2014, enunciano il principio secondo cui “in tema di esecuzione forzata, in caso di contestuale proposizione di opposizione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. e dell’art. 617 c.p.c., ove vengano decisi solo i motivi qualificabili come opposizione agli atti esecutivi, la denunzia di omessa pronunzia sugli altri motivi, integranti opposizione all’esecuzione, va proposta mediante appello e non con ricorso straordinario per cassazione”).

Infine, esaminati congiuntamente il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso, proposti avverso la decisione del Tribunale di dichiarare inammissibile l’opposizione ex art. 617 c.p.c., la Corte li dichiara inammissibili. Con essi, il ricorrente non ha allegato che la sua opposizione agli atti esecutivi sarebbe stata in realtà proposta tempestivamente, ma si è limitato ad esporre una serie di argomentazioni volte, in definitiva, a sostenere la fondatezza nel merito di essa.

Per tale motivo, il ricorso è dichiarato inammissibile anche sotto questo profilo. Sottolinea la Suprema Corte, infatti, che le censure del ricorrente non contengono alcuna critica in ordine alla effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata, che non ha deciso nel merito, avendo dichiarato l’inammissibilità dell’opposizione agli atti esecutivi per sua tardiva proposizione.

Stante l’inammissibilità del ricorso, la Corte ha deciso sulle spese di lite come da soccombenza e disposto il raddoppio del contributo unificato, a norma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. 115/2002.