La prescrizione del credito oggetto di pignoramento presso terzi
di Maddalena De Leo, Avvocato Scarica in PDFCassazione civile, sez. III – 05/03/2020, sent. n. 6170; Pres. De Stefano; Cons. rel. Tatangelo
Espropriazione presso terzi – assegnazione del credito pignorato – prescrizione – interruzione – con la notifica del pignoramento – sospensione della prescrizione – sino alla comunicazione dell’ordinanza di assegnazione
(c.c. artt. 2935, 2943, 2944, 2945; c.p.c. artt. 543, 547, 549, 553, 617).
L’atto di pignoramento presso terzi ha carattere interruttivo e, se del caso, sospensivo della prescrizione, ai sensi dell’art. 2943 c.c., commi 1, 2 e 3 e art. 2945 c.c., commi 2 e 3, esclusivamente in relazione al diritto fatto valere dal creditore procedente contro il debitore, non in relazione al credito pignorato; con riguardo al credito oggetto del pignoramento, i singoli atti del procedimento esecutivo portati a conoscenza del terzo o da lui compiuti sono comunque idonei a determinare, sul piano sostanziale, un effetto interruttivo della prescrizione, ai sensi delle altre disposizioni di cui agli artt. 2943 c.c. e ss.; di conseguenza, la prescrizione del credito pignorato è interrotta, con effetto esclusivamente istantaneo, dalla notificazione al terzo dell’atto di pignoramento e comunque dalla dichiarazione di quantità positiva del terzo, ai sensi dell’art. 2944 c.c. (o dall’accertamento giudiziale del suo obbligo), ma non dalla conseguente successiva assegnazione del credito; nel periodo che intercorre tra il pignoramento e la dichiarazione di quantità positiva del terzo (o l’accertamento giudiziale del suo obbligo), e tra quest’ultimo evento e l’assegnazione, peraltro, la prescrizione non corre ai sensi dell’art. 2935 c.c., in quanto il diritto non può essere fatto valere né dal creditore procedente né dal debitore esecutato; essa ricomincia a decorrere dal momento in cui il credito assegnato può essere fatto valere dal creditore assegnatario, cioè, di regola, dal momento della pronuncia dell’ordinanza di assegnazione, se resa in udienza, ovvero dal momento del suo deposito, se resa fuori udienza.
CASO
T.G. agiva in via esecutiva nei confronti della banca Intesa Sanpaolo S.p.A. sulla base di un titolo esecutivo rappresentato da una ordinanza di assegnazione dei crediti pronunciata in un precedente processo esecutivo. In tale processo la banca aveva assunto la posizione di terzo pignorato. Intesa Sanpaolo S.p.a. proponeva opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., eccependo la prescrizione del credito oggetto di pignoramento. L’ordinanza di assegnazione era stata infatti pronunciata fuori udienza dal giudice dell’esecuzione in data 19/20 dicembre 2000, mentre l’atto di precetto era stato notificato in data 30 giugno 2011.
Il Giudice di Pace di Roma, ritenendo fondata l’eccezione di prescrizione, accoglieva l’opposizione della banca. La decisione veniva confermata dal Tribunale di Roma, quale giudice di secondo grado.
Ricorreva in Cassazione T.G., sostenendo, per quanto qui di interesse, che la prescrizione avrebbe cominciato a decorrere solo dal momento in cui l’ordinanza di assegnazione era divenuta definitiva e/o inoppugnabile ai sensi dell’art. 617 c.p.c.
SOLUZIONE
Secondo la Suprema Corte la prescrizione del credito oggetto di assegnazione decorre dal momento in cui, in base ad essa, il creditore ha la facoltà di esercitare il diritto a lui assegnato: ciò avviene, di regola, dal momento in cui l’ordinanza di assegnazione del credito pignorato viene emessa e resa pubblica, in particolare, dal momento della sua pronuncia in udienza ovvero da quello del suo deposito in cancelleria, se emessa fuori udienza.
QUESTIONI
La Cassazione ha ritenuto non fondati i motivi di ricorso e ha quindi confermato la decisione del Tribunale di Roma, fornendo tuttavia alcune importanti precisazioni relative alla prescrizione del credito oggetto del pignoramento presso terzi.
Innanzitutto, l’ordinanza di assegnazione dei crediti non può essere equiparata a una sentenza di condanna: detta ordinanza costituisce un atto esecutivo, idoneo a trasferire la titolarità del credito, ma non contiene alcuna statuizione di condanna nei confronti del terzo pignorato. Pertanto, l’art. 2953 c.c., che presuppone una sentenza di condanna, non può essere applicato.
Ulteriore conseguenza della natura di atto esecutivo dell’ordinanza di assegnazione è rappresentata dalla non suscettibilità della stessa di passare in giudicato. La tesi della ricorrente, che sostiene il decorso della prescrizione dal passaggio in giudicato dell’ordinanza di assegnazione, è infondata, in quanto avverso tale ordinanza non può essere proposto appello. L’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. rappresenta infatti il rimedio generale esperibile avverso l’ordinanza di assegnazione, da proporre nel termine di venti giorni dalla conoscenza legale dell’ordinanza stessa.
Gli Ermellini hanno evidenziato che la disciplina della prescrizione del diritto di credito del debitore verso il terzo è differente dalla quella del diritto di credito del creditore procedente nei confronti del debitore esecutato. Hanno in particolare rilevato che attraverso l’atto di pignoramento presso terzi il creditore fa valere il proprio diritto di credito nei confronti del debitore esecutato: l’atto di pignoramento interrompe e in alcuni casi sospende la prescrizione del solo diritto vantato dal creditore nei confronti del debitore. Nell’esecuzione presso terzi, il diritto che si realizza coattivamente è solo quello del creditore nei confronti del debitore. Diversamente, risultano inapplicabili gli artt. 2943, co. 1, 2, 3, e 2945, co. 2 e 3, c.c. all’atto di pignoramento in relazione al credito vantato dal debitore nei confronti del terzo pignorato, il quale rappresenta solo il bene oggetto del pignoramento.
Ciononostante, la Suprema Corte rileva che singoli atti del procedimento esecutivo possono comunque essere idonei a realizzare un effetto interruttivo della prescrizione del credito oggetto del pignoramento. Nello specifico, la stessa notificazione dell’atto di pignoramento al terzo produce un effetto interruttivo, esclusivamente istantaneo, della prescrizione del diritto di credito vantato dal debitore nei confronti del terzo, in quanto rappresenta, sul piano sostanziale, un atto di esercizio di tale diritto da parte del creditore procedente in surroga del debitore esecutato, rilevante ai sensi dell’art. 2943 c.c.
In secondo luogo, deve riconoscersi carattere interruttivo della prescrizione, con effetti istantanei, alla dichiarazione di quantità positiva rilasciata dal terzo pignorato ex art. 547 c.c., dal momento che tale dichiarazione rappresenta un sostanziale atto di riconoscimento del proprio debito nei confronti del debitore esecutato, rilevante ai sensi dell’art. 2944 c.c.
L’ordinanza di assegnazione del credito, invece, non produce un effetto interruttivo della prescrizione, poiché non costituisce un provvedimento di accertamento, ma si limita a trasferire la titolarità del diritto di credito pignorato.
Inoltre, la Cassazione non manca di evidenziare che nel procedimento esecutivo presso terzi sussiste un periodo di tempo, ancorché breve, durante il quale la prescrizione non decorre, poiché il diritto di credito oggetto del pignoramento non può essere fatto valere. Opera, infatti, il principio di cui all’art. 2935 c.c., secondo il quale la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere. In particolare, tra il pignoramento e la dichiarazione di quantità positiva resa dal terzo, e tra questa e l’assegnazione, vi è un impedimento di diritto che riguarda sia il creditore procedente che il debitore esecutato. Infatti, dall’atto di pignoramento il debitore esecutato è privato della disponibilità del diritto, ma il creditore procedente non è ancora titolare di tale diritto: soltanto con l’assegnazione del credito avviene il trasferimento della titolarità del credito dal debitore esecutato al creditore procedente. È quindi in questo momento che riprende a decorrere la prescrizione, in quanto momento in cui il diritto può essere fatto valere, ai sensi dell’art. 2935 c.c.: dal momento in cui l’ordinanza di assegnazione viene emessa, il creditore ha la facoltà di esercitare il diritto a lui assegnato.
L’ordinanza di assegnazione, dunque, rileva ai fini della prescrizione del credito oggetto di pignoramento: sebbene non produca un effetto interruttivo, il momento della sua pronuncia ovvero il momento del suo deposito, se resa fuori udienza, rappresentano il momento in cui la prescrizione riprende a decorrere.