24 Marzo 2020

La c.d. nullità virtuale deve essere riconosciuta solo in via residuale

di Emanuela Ruffo, Avvocato Scarica in PDF

Cass. civ. Sez. Terza Sent., 15/01/2020, n. 525, Pres. Armano, Est. Cricenti

Nullità virtuale – Violazione norme imperative – Criterio residuale

[1] In tema di cd. nullità virtuale, la violazione di disposizioni inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinarne la nullità unicamente ove non sia altrimenti stabilito dalla legge. Pertanto, questo esito va escluso sia quando risulti indicata una differente forma di invalidità sia ove la legge assicuri l’effettività della norma imperativa con la previsione di rimedi diversi.

Disposizioni applicate

Art. 1418 c.c.

CASO

La ricorrente agiva in giudizio per chiedere la risoluzione del contratto di compravendita di un immobile per inadempimento dell’acquirente, il quale non avrebbe provveduto al pagamento del prezzo.

L’acquirente si costituiva eccependo di aver pagato in contanti l’intera somma, attraverso un accordo che prevedeva l’iniziale dazione di assegni e, poi, atteso che la venditrice non aveva un conto corrente su cui versarli, il pagamento in contanti, con restituzione degli assegni al momento dell’integrale versamento del prezzo.

Il Tribunale ha accolto la domanda di risoluzione per inadempimento, perché ha ritenuto inammissibile la prova per testi sull’avvenuto versamento del prezzo in contante.

Diversamente, la Corte di secondo grado ha ammesso la prova testimoniale, che ha dato esito positivo, nel senso che ha confermato l’avvenuto pagamento in contanti del prezzo; inoltre ha ritenuto altresì provato per presunzione tale versamento dall’essere il possesso degli assegni in capo all’acquirente.

La sentenza della Corte d’appello veniva quindi impugnata avanti la Corte di Cassazione.

SOLUZIONE

La Suprema Corte ha affermato, nella sentenza in commento, il principio per cui la nullità c.d. virtuale deve essere riconosciuta solo come criterio residuale, ovvero esclusivamente laddove non vi siano altre sanzioni previste dalla norma violata.

La Corte di Cassazione, nel caso di specie, ha quindi escluso la nullità del contratto di vendita di un immobile per violazione della l. n. 231 del 2007 sull’antiriciclaggio, stante il pattuito pagamento del prezzo in contanti, poiché l’infrazione contestata è già sanzionata in via amministrativa.

QUESTIONI

La sentenza in commenta si sofferma su molteplici questioni giuridiche. Preliminarmente la Corte si occupa della natura di patto modificativo o meno dell’accordo concluso oralmente tra le parti, con cui quest’ultime hanno previsto il pagamento del prezzo mediante contanti, anziché assegni come previsto dal contratto di compravendita. Tale qualificazione costituisce premessa necessaria non solo per valutare l’istanza di prova testimoniale, su cui non ci si sofferma in questa sede, ma altresì per valutare l’eventuale nullità per difetto di forma del patto stesso, come sostenuto dalla ricorrente.

Sotto questo profilo i Giudici di legittimità sostengono che l’accordo con cui le parti convengono come adempiere al contratto, ossia se effettuare il pagamento in assegni o in contanti, e se sostituire gli assegni con il contante, non è un patto modificativo dell’originario contratto, ma un accordo che riguarda le sole modalità esecutive dell’obbligo del solo compratore di versamento del corrispettivo.

Non incidendo sul contenuto del contratto, pertanto, si tratta di patti meramente accessori, che non devono pertanto rivestire la forma del contratto (nel caso di specie, forma scritta trattandosi di compravendita di immobile) e possono farsi verbalmente (Cass. civ. 419/2006).

Dopo aver riconosciuto la validità dell’accordo verbale sulla modifica delle modalità di esecuzione della prestazione relativa al pagamento del prezzo, la Suprema Corte esamina la domanda di nullità virtuale del contratto di compravendita proposta dal ricorrente per violazione della normativa sull’antiriciclaggio.

L’art. 1418, primo comma c.c. prevede che il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente. Tale norma disciplina la c.d. nullità virtuale del contratto, che si contrappone a quella testuale, ovvero alla nullità espressamente prevista da una precisa disposizione di legge.

La disposizione di cui all’art. 1418 c.c. è espressione quindi di un principio generale volto a disciplinare i casi in cui alla violazione di una norma imperativa (da verificare caso per caso) non si accompagni una specifica previsione di nullità del contratto.

È opportuno precisare che la giurisprudenza ha affermato in più occasioni che la violazione di una norma imperativa che non prevede espressamente la nullità, ma una sanzione diversa, non dà luogo necessariamente alla nullità del contratto, in quanto il primo comma dell’art. 1418 c.c., con l’inciso “salvo che la legge disponga diversamente”, esclude tale sanzione ove sia predisposto un meccanismo idoneo a realizzare ugualmente gli effetti voluti dalla norma (Cass. civ. 10761/1999; Cass. civ. 6691/1987).

Pertanto, secondo l’orientamento giurisprudenziale, la nullità va esclusa sia quando risulta espressamente prevista una diversa forma di invalidità, sia quando la legge assicura l’effettività della norma imperativa con la previsione di rimedi diversi (Cass. civ. 8499/2018; Cass. civ. 5372/2003).

In questo senso si esprime anche la Cassazione con la sentenza in commento.

La ricorrente ha infatti lamentato, tra i numerosi motivi di ricorso, l’omessa dichiarazione di nullità del contratto di compravendita per violazione della legge 231 del 2007 sull’antiriciclaggio, in conseguenza dell’accertato pagamento in contanti.

Secondo la Corte, considerato che la norma violata prevede una sanzione amministrativa, è infatti da escludersi che, pur trattandosi di norma imperativa, possa essere riconosciuta la nullità virtuale del contratto per sua violazione, “in quanto la nullità virtuale presuppone l’assenza di esplicita sanzione dell’atto o della condotta, e la possibilità di affermare la nullità come sanzione, per così dire, implicitamente prevista dalla disposizione violata. Ove, invece, vi sia la previsione di una espressa sanzione, come quella amministrativa prevista nel caso di specie, è da escludersi che debba ricavarsene una diversa (nullità dell’atto) per via interpretativa, ed assunta come virtuale”.

La pronuncia della Cassazione in esame conferma pertanto quell’orientamento giurisprudenziale che esclude la nullità del contratto per contrarietà a norme imperative, qualora la norma violata preveda già ex se una sanzione, qualunque sia la sua natura.

Centro Studi Forense - Euroconference consiglia

Diritto del web