9 Gennaio 2020

La liquidazione delle spese di lite può essere unitaria solo se i processi separatamente promossi siano poi riuniti

di Valentina Baroncini, Avvocato e Ricercatore di Diritto processuale civile presso l'Università degli Studi di Verona Scarica in PDF

Cass., sez. un., 27 novembre 2019, n. 31030, Pres. Mammone – Est. Doronzo

[1] Spese di lite – Liquidazione – Riduzione – Presupposti (d.m. n. 55/2014, art. 4).

Il d.m. n. 55 del 2014, art. 4, comma 2, che prevede la liquidazione di un unico compenso nel caso in cui l’avvocato assista più soggetti aventi la stessa posizione processuale o una sola parte contro più soggetti, con possibilità di un suo aumento percentuale per ogni soggetto oltre il primo, presuppone, secondo la formula della norma in esame, le ipotesi dell’unicità della causa o di una pluralità di cause riunite e non è pertanto operante nella diversa ipotesi di assistenza e difesa di più persone aventi la stessa posizione processuale, o di un unico soggetto contro più soggetti, in procedimenti separatamente promossi e non riuniti, ancorché aventi ad oggetto le medesime questioni di fatto e di diritto.

CASO

[1] Avverso due sentenze gemelle delle Sezioni Unite della Cassazione, dichiarative della inammissibilità di altrettanti ricorsi proposti nei confronti di due pronunce del Consiglio di Stato, venivano presentati due separati ricorsi per revocazione.

Il primo di essi veniva rinunciato – senza che controparte aderisse alla rinuncia – con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di lite.

Anche il secondo ricorso veniva fatto oggetto di rinuncia, di nuovo senza adesione di controparte, con conseguente nuova condanna al pagamento delle spese di lite in capo al ricorrente, pronunciata con decreto presidenziale ex art. 391, 1°co., c.p.c.

Il ricorrente provvedeva allora a richiedere la fissazione dell’udienza, ex art. 391, 3°co., c.p.c., al fine di discutere della decisione relativa alle spese: in particolare, veniva rilevato come il ricorso per revocazione in oggetto fosse identico a quello precedente (così come identici fossero i due controricorsi), con la conseguenza per cui, stante l’identità dell’oggetto dei due giudizi, si sarebbe dovuto assistere, in sede di estinzione dei processi, alla liquidazione di un unico onorario oppure a una sua forte riduzione.

SOLUZIONE

[1] La Suprema Corte rigetta il ricorso per infondatezza: muovendo dal dato testuale dell’art. 4 del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, essa evidenzia infatti come presupposto necessario per la liquidazione unitaria delle spese di lite, nel caso in cui le parti assistite o le controparti siano plurime, è che vi sia un unico processo o che i più processi, ancorché separatamente introdotti, siano stati poi riuniti.

QUESTIONI

[1] Le Sezioni Unite della Cassazione sono state dunque chiamate a verificare la possibilità di far applicazione della norma che consente di liquidare un unico onorario – ovvero di ridurlo fortemente – nell’ipotesi in cui un avvocato assista la stessa parte in cause autonome ma connotate da identità delle questioni di fatto e di diritto rilevanti.

La norma di riferimento, come anticipato, viene individuata nell’art. 4 del d.m. n. 55/2014, il cui 2°co. prevede che «quando in una causa l’avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 20% fino ad un massimo di 10 soggetti, e del 5% per ogni soggetto oltre i primi 10, fino ad un massimo di 20. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengano riunite, dal momento dell’avvenuta riunione e nel caso in cui l’avvocato assista un solo soggetto contro più soggetti».

Sulla portata di tale norma si è già espressa la giurisprudenza di legittimità, ancorché a sezioni semplici, individuando quale presupposto necessario per la liquidazione di un unico onorario la pendenza di un unico processo ovvero più processi che, benché separatamente introdotti, siano stati successivamente riuniti (così, Cass., 20 settembre 2017, n. 21829). All’opposto, nel caso in cui l’avvocato assista la stessa parte in una pluralità di cause che, pur aventi ad oggetto identiche questioni di fatto e di diritto, non siano state riunite, la liquidazione degli onorari deve essere fatta separatamente.

A conferma dei principi appena esposti, la pronuncia in commento richiama, da un lato, il tenore letterale della norma e, dall’altro, l’evoluzione storica delle disposizioni.

Dal primo punto di vista, infatti, i riferimenti compiuti dalla norma a “una causa” ovvero alle cause “riunite” sarebbero chiaramente rivelatori dell’esatta consistenza dei presupposti applicativi della liquidazione unitaria delle spese di lite.

Per quanto concerne il secondo versante dell’indagine, poi, l’art. 4 in esame (che riproduce in modo sostanzialmente identico le precedenti norme racchiuse nei dd.mm. 8 aprile 2004, n. 127 e 5 ottobre 1994, n. 585) si pone in maniera innovativa rispetto al previgente d.m. 24 novembre 1990, n. 329, che espressamente prevedeva la possibilità di liquidazione unitaria delle spese di lite anche in caso di mancata riunione delle cause separatamente proposte: il nuovo testo, infatti, non solo elimina tale inciso, ma lo sostituisce con uno di segno opposto, palesando l’intentio legis di riconoscere il compenso unico solo in caso di unica causa o riunione di cause separatamente proposte.

Tra le difese spese da parte ricorrente, peraltro, vi era pure un rinvio al 4°co. dell’art. 4 in esame, a norma del quale «nell’ipotesi in cui, ferma l’identità di posizione processuale dei vari soggetti, la prestazione professionale nei confronti di questi non comporta l’esame di specifiche distinte questioni di fatto e di diritto, il compenso altrimenti liquidabile per l’assistenza di un solo soggetto è di regola ridotto del 30%». Nell’interpretazione offerta dalla Suprema Corte, tuttavia, il potere di riduzione in esame avrebbe natura discrezionale, e in quanto tale il suo mancato esercizio sarebbe incensurabile in sede di legittimità (conf., tra le più recenti, Cass., 10 gennaio 2017, n. 269).

In definitiva, nel caso di specie, connotato da due identici giudizi di revocazione, separatamente promossi e non riuniti, la Suprema Corte ha correttamente escluso la sussistenza del presupposto applicativo della liquidazione unitaria delle spese di lite – ossia, come più volte ribadito, l’unicità della causa o la riunione delle più cause separatamente promosse -, conseguentemente rigettando la doglianza di parte ricorrente relativa alla duplice condanna al pagamento delle spese subita.