9 Gennaio 2020

Le controversie aventi ad oggetto la revoca degli amministratori di una società interamente partecipata da un Comune, anche se effettuata per mezzo di un provvedimento del Sindaco, sono decise dal giudice ordinario

di Dario Zanotti, Avvocato Scarica in PDF

Cass. civ., Sezioni Unite, Sentenza del 18 giugno 2019, n. 16335

Parole chiave: giurisdizione – ordinaria – amministrativa – revoca amministratori – società partecipata da ente pubblico

Massima: “La controversia concernente la legittimità dell’atto emesso dal Sindaco, ai sensi dell’art. 50, commi 8 e 9, del d.lgs. n. 267 del 2000, di revoca degli amministratori di una società partecipata dal Comune spetta alla giurisdizione ordinaria, poiché si tratta di un provvedimento attinente ad una situazione giuridica successiva alla costituzione della società stessa, idoneo ad incidere internamente sulla sua struttura ed espressione di una potestà di diritto privato ascrivibile all’ente pubblico uti socius ed esercitata dal medesimo Sindaco in conformità degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale”.

Disposizioni applicate: artt. 102 e 103 Cost.; art. 2249 c.c.; art. 50 d.lgs. 267/2000.

La controversia in analisi riguarda alcuni amministratori di una società, Gamma S.p.A., della quale il Comune di Alfa detiene l’intero capitale sociale. Gli amministratori di Gamma sono stati nominati dal precedente Sindaco di Alfa per la durata di un triennio. Tuttavia, nel corso di tale periodo è mutata l’amministrazione del Comune ed è stato eletto un nuovo Sindaco.

Quest’ultimo, in forza dei poteri conferitigli dall’art. 50, commi 8 e 9, del d.lgs. 267/2000, ha revocato gli amministratori di Gamma; costoro hanno così adito il Tribunale ordinario di Alfa lamentando di essere stati revocati senza giusta causa e chiedendo il risarcimento dei danni conseguenti. Il Comune di Alfa, costituendosi in giudizio, ha eccepito, tra le altre cose, la carenza di giurisdizione del giudice ordinario a decidere su un provvedimento emanato dal Sindaco. Nel corso del giudizio di merito, sia il giudice delle prime cure che la Corte d’Appello territorialmente competente hanno ritenuto che la questione rientrasse nell’ambito della giurisdizione del giudice ordinario. Il caso è giunto così, in ultima istanza, di fronte alla Corte di cassazione, la quale è chiamata a valutare l’esistenza di un difetto di giurisdizione della giustizia ordinaria.

La Suprema Corte sottolinea anzitutto come una società non muti la propria natura di soggetto privato solo per il fatto che un ente pubblico ne possegga in tutto o in parte il capitale. Infatti, il rapporto tra società ed ente pubblico può essere qualificato come autonomo e l’amministrazione pubblica non può incidere mediante l’utilizzo di propri poteri autoritativi o discrezionali, ma solo avvalendosi degli strumenti previsti dal diritto societario, anche se tali strumenti sono esercitati da soggetti di nomina pubblica presenti all’interno della società (si veda anche Cass. S.U., 15 aprile 2005, n. 7799).

L’ente pubblico, nella specie il Comune di Alfa, nella nomina o revoca gli amministratori non esercita dunque alcun potere autoritativo o discrezionale, ma si comporta alla stregua dell’assemblea secondo le disposizioni dello statuto o della legge. La Suprema Corte rileva come siano ormai consolidati gli orientamenti che rilevano l’inquadramento privatistico delle società in mano pubblica: ciò è stato dedotto, in particolare, dall’art. 6 della l. 145/2002, dall’art. 1 d.lgs. 6/2003, dall’art. 4 comma 13 d.l. 92/2012, dall’art. 1 comma 3 d.lgs. 175/2016, e anche dall’art. 2449 c.c., il quale specifica peraltro che la facoltà di nomina e di revoca degli amministratori, affinché possa essere legittimamente esercitata dall’ente pubblico, deve essere conferita al socio pubblico dallo statuto. Per di più, l’abrogazione del successivo art. 2450 c.c. (ad opera del d.l. 10/2007) ha confermato come tali atti competano all’ente pubblico iure privatorum e non iure imperii. La Cassazione ha così inteso sottolineare ancora una volta, rifacendosi alla legge ed ai propri orientamenti, come il discrimine principale di ripartizione della giurisdizione tra giudice ordinario e amministrativo sia quello legato all’esercizio di poteri autoritativi o discrezionali da parte di una pubblica amministrazione.

Nel contesto di una società di capitali interamente partecipata da un Comune, il confine tra giurisdizione ordinaria e amministrativa si traccia mediante l’individuazione dei provvedimenti unilaterali di natura autoritativa del socio pubblico. La Cassazione ha individuato come siano competenza del giudice amministrativo gli atti posti “a monte” della società: ossia quelli che riguardano la sua costituzione, modificazione, estinzione o che comunque interferiscono nella vita della società, giacché è con tali atti che la pubblica amministrazione esercita i propri poteri autoritativi e discrezionali. Invece, spetta alla giurisdizione del giudice ordinario la decisione sulle controversie aventi ad oggetto gli atti che, secondo la Cassazione, si collocano “a valle”, aventi cioè ad oggetto l’attività della compagine societaria e l’esercizio dei diritti di socio da parte dell’ente pubblico.

Il provvedimento del caso de quo, con cui il Sindaco di Alfa ha revocato gli amministratori non rientra tra le attività “a monte” della società, bensì tra gli atti che il Comune compie in qualità di socio di Gamma e che sono esercitati in conformità di indirizzi di natura politico-amministrativa. La Cassazione ha ritenuto infatti come l’art. 50, commi 8 e 9, del d.lgs. 50/2000 sia integrativo dell’art. 2449 c.c., ciò a conferma dell’esercizio della facoltà di revoca degli amministratori quale facoltà di diritto privato concessa ai soci di una società di capitali.

Infine, la Corte di cassazione ha rilevato come la revoca effettuata dal Sindaco di Alfa ex art. 50 d.lgs. 50/2000 rappresentasse una giusta causa oggettiva di revoca degli amministratori, in base al cd. spoil system, la cui legittimità è stata avallata dalla Corte Costituzionale (v. C. Cost., 16 giugno 2006, n. 233 e 5 febbraio 2010, n. 34), secondo la quale si riconosce all’ente pubblico la facoltà di nominare gli amministratori delle proprie partecipate intuitus personae, in modo tale da garantire che la società partecipi all’indirizzo politico-amministrativo del medesimo ente pubblico.

In conclusione, la questione sulla revoca degli amministratori di una società interamente partecipata da un Comune, ancorché tale revoca sia effettuata dal Sindaco, rientra nell’ambito della giurisdizione del giudice ordinario; inoltre, tale revoca può avvenire con giusta causa se svolta ai sensi dell’art. 50, commi 8 e 9, d.lgs. 50/2000.