19 Novembre 2019

Affidamento esclusivo del minore al genitore che in passato ha svolto meglio il ruolo

di Giuseppina Vassallo, Avvocato Scarica in PDF

Cassazione civile sez. VI, ordinanza del 4 novembre 2019 n. 28244

Affidamento esclusivo – giudizio sull’idoneità genitoriale

(Art. 337 quater c.c.)

In tema di affidamento esclusivo del figlio minore, il giudice deve formulare un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere e educare il figlio nella nuova situazione di genitore singolo, anche basandosi sulle modalità con cui in passato è stato svolto il ruolo.

Caso

Nel giudizio di separazione dei coniugi, il tribunale disponeva l’affidamento esclusivo delle minori alla madre. La Corte territoriale confermava la statuizione.

Secondo i giudici di merito, il padre non aveva assolto agli obblighi educativi, affettivi e di sostegno nei confronti dei figli, disinteressandosi di loro.

Egli, infatti, si era trasferito in una regione diversa e distante da quella di residenza delle figlie, non aveva corrisposto l’assegno di mantenimento, non era stato partecipe riguardo alle loro scelte di vita, trascurando così i propri doveri genitoriali.

L’uomo ricorre in Cassazione, con tre motivi di ricorso.

Con il primo motivo, deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 337-quater c.c. comma 1, poiché il giudice di secondo grado avrebbe disposto un affidamento esclusivo delle minori operando un giudizio prognostico sul suo comportamento, non fondandolo su basi solide.

Con il secondo motivo lamenta l’assenza di motivazione sulle ragioni che hanno condotto la Corte d’Appello a ritenere che le minori non avrebbero tratto beneficio dal mantenere la relazione con il padre.

Infine, il ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo, non avendo il giudice di secondo grado preso in considerazione le dichiarazioni delle figlie minori, dalle quali era emersa l’importanza della figura paterna nelle scelte relative la loro vita.

La Corte dichiara inammissibili i motivi di ricorso.

Percorso argomentativo e soluzione seguita dalla Cassazione

Secondo i principi consolidati della Cassazione, ai fini dell’affidamento esclusivo, deve essere privilegiato il genitore che appare più idoneo a ridurre al massimo i danni derivati dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità dei figli.

L’individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere e educare il figlio nella nuova situazione di genitore singolo.

La valutazione potrà fondarsi sulle modalità con cui il genitore ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sulla valutazione della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell’ambiente che è in grado di offrire al minore.

Nell’accertamento del tipo di affidamento da adottare, il giudice di merito ha potere discrezionale se fornisce le ragioni della decisione adottata, tenuto conto dell’interesse superiore del minore.

Nel caso di specie, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, dalla motivazione della sentenza emergevano agevolmente le ragioni che avevano indotto il giudice di merito a scegliere l’affido esclusivo delle minori alla madre (l’aver trascurato i doveri genitoriali).

Il ricorso è stato dichiarato, pertanto, inammissibile poiché volto a ottenere una rivalutazione degli elementi su cui il giudice di merito ha potere discrezionale, il quale non è censurabile in sede di legittimità (cfr. Cass. Civ. n. 18039/2012).

Questioni

La sentenza è in linea con i principi statuiti dalla Cassazione, secondo cui la pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una puntuale motivazione in ordine, da una parte all’idoneità del genitore affidatario e dall’altra all’inidoneità educativa e alla manifesta carenza dell’altro genitore.

Rilevano, quindi, fattori quali il contributo economico e di impegno personale dato dal genitore affidatario – come la cura e l’onere esclusivo dell’educazione del minore – e per altro verso, la mancata corresponsione del contributo al mantenimento e il disinteresse nei confronti dei figli riguardo alle loro scelte di vita, di istruzione e di studio, da parte dell’altro genitore  (Cass. Civ. n. 19344/2016).