12 Novembre 2019

Patrocinio a spese dello Stato e liquidazione dei compensi in favore dell’avvocato: ammissibilità dell’istanza successivamente alla conclusione del giudizio

di Lucia Di Paolantonio, Avvocato Scarica in PDF

Cass., Sez. Seconda, Sent., ud. 04 aprile 2019, 09.09.2019, n. 22448-19.

Patrocinio a spese dello Stato  – istanza di liquidazione –  termini  (d.P.R. n. 115/2002, art. 83)

[1] Il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 83, comma 3 bis, che ha previsto che il decreto di pagamento debba essere emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta, relativamente ai compensi richiesti dal difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, non prevede alcuna decadenza a carico del professionista che abbia depositato la relativa istanza dopo la pronuncia del detto provvedimento, né impedisce al giudice di potersi pronunciare sulla richiesta dopo che si sia pronunciato definitivamente sul merito, avendo in realtà la finalità in chiave acceleratoria, di raccomandare che la pronuncia del decreto di pagamento avvenga contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude il giudizio. 

CASO

L’avv. M.C. aveva assistito B.M., ammesso al patrocinio a spese dello Stato, in una controversia che si concludeva con lettura del dispositivo in data 24.05.2016. Successivamente, in data 26.05.2016 l’Avvocato depositava istanza per la liquidazione del compenso professionale. Con decreto del 20.10.2016 il Tribunale rigettava l’istanza in quanto la stessa non era presentata nei termini di cui all’art. 83 comma 3-bis d.P.R. n. 115/2002, sostenendo che il decreto dovesse essere emanato contemporaneamente alla pronuncia definitiva sul merito della causa, aggiungendo che il difensore avrebbe potuto coltivare la propria domanda con autonomo procedimento.

L’avv. M.C., pertanto, in data 19.07.2017 proponeva ricorso ex art. 702-bis cod. proc. civ., nel quale attestava di aver già provveduto a chiedere la liquidazione dei compensi al Giudice del merito ex art. 82 d.P.R. n. 115/2002, chiedendo che il Ministero della Giustizia fosse condannato al pagamento dei propri compensi per la prestazione resa nei confronti del soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Il ricorso era rigettato in quanto – secondo il Tribunale – non sussisteva legittimazione passiva in capo al Ministero della Giustizia e che, in ogni caso, il ricorrente avrebbe dovuto proporre reclamo avverso il provvedimento di rigetto sull’istanza di liquidazione del compenso emesso dal Giudice del merito della causa patrocinata. Avverso il predetto provvedimento l’Avvocato ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di due motivi: violazione e falsa applicazione degli artt. 50-bis e 50-quater cod. proc. civ. in relazione al d.lgs n. 150/2011, art. 14, in quanto la decisione gravata era stata adottata dal Tribunale in composizione monocratica anziché collegiale e violazione e falsa applicazione del d.P.R. n. 115/2002, artt. 131, 132 e 170 quanto alla legittimazione passiva del Ministero della Giustizia.

SOLUZIONE

La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione, ha dichiarato inammissibile il ricorso ma ha ritenuto di dover provvedere all’enunciazione del principio di diritto ai sensi dell’art. 363 comma 3 cod. proc. civ. sull’interpretazione dell’art. 83 comma 3-bis d.P.R. n. 115/2002, attesa la rilevanza delle questioni emerse.

QUESTIONI

Quanto al primo motivo dedotto in ricorso, la Suprema Corte ha dichiarato l’inammissibilità dello stesso in quanto la ricorrente, avendo promosso un’azione in via ordinaria avvalendosi del procedimento sommario di cognizione al di fuori dei casi in cui ne è obbligatoria la proposizione ai sensi delle previsioni contenute nel d.lgs n. 150/2011, avrebbe dovuto eventualmente appellare la decisione presa dal Tribunale, risultando pertanto inammissibile il ricorso per saltum, come invece era avvenuto.

[1] Nonostante la pronuncia di inammissibilità, però, alla luce del secondo motivo, gli Ermellini hanno rilevato l’esistenza di questioni che richiedevano l’enunciazione del principio di diritto relativo all’interpretazione dell’art. 83 comma 3-bis d.P.R. n. 115/2002, in vigore dal 01.01.2016, il quale prevede che il decreto di pagamento sia emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta.

La Suprema Corte, infatti, ha rilevato che presso i giudici di merito si erano venuti a creare tre diversi orientamenti: uno secondo cui la portata preclusiva della norma era idonea a spogliare il giudice del merito della potestas decidendi; uno secondo cui la norma in parola introduceva un termine decadenziale; uno secondo cui la norma enunciava un riferimento temporale meramente indicativo volto a razionalizzare il sistema e inidoneo a produrre effetti preclusivi.

Operata la valutazione sui singoli orientamenti richiamati, la Corte di Cassazione ha valorizzato l’ultima tesi sulla base delle seguenti argomentazioni:

1) dalla verifica della lettera normativa, emerge che la norma non prevede alcuna esplicita decadenza a differenza di quanto disposto espressamente – per una fattispecie diversa – dall’art. 71 dello stesso d.P.R., né appare plausibile sostenere l’introduzione implicita di un termine decadenziale e ciò attingendo ai canoni interpretativi di cui al disposto dell’art. 14 disp. prel. c.c.;

2) viste le disposizioni sulla materia e, in specie, quelle che regolano la liquidazione relativa ai compensi del patrocinio a sperse dello Stato nei giudizi di Cassazione e alla liquidazione delle spese per la fase precontenziosa, emerge come in alcuni casi la liquidazione non possa che avvenire quando la causa principale sia stata già decisa, non potendosi quindi ricollegare indefettibilmente alla decisione della causa anche il venir meno della potestas iudicandi sull’istanza di liquidazione;

3) una diversa soluzione contraddirebbe la giurisprudenza di legittimità che ha affermato che la liquidazione dei compensi al difensore debba avvenire con apposito decreto, senza che quindi possa essere effettuata in sentenza, così fattivamente trasformando tale decreto in un atto endoprocessuale legato alle tempistiche della causa cui si riferisce in ossequio all’autonomia che la legge ha inteso assicurare a tale statuizione rispetto a quella che investe il merito della controversia;

4) da un punto di vista strettamente pratico, infine, vi sono due sapetti da valutare: il meccanismo di liquidazione è destinato a concludersi senza l’aggravio di ulteriori spese a carico dello Stato, circostanza che non si realizzerebbe in caso di proposizione di separato giudizio, attesa l’operatività del principio di soccombenza ex art. 92 cod. proc. civ.; a fronte dell’istanza di liquidazione dei compensi potrebbero essere attivati i procedimenti accertativi relativi all’esistenza del diritto al patrocinio a spese dello Stato, per cui, in caso si optasse per la necessità di provvedere unitamente all’emissione del provvedimento conclusivo del giudizio, nel caso di verifiche, si dilungherebbero ingiustificatamente i tempi per addivenire alla decisione del merito della causa principale.

Pertanto, alla luce delle riassunte motivazione, la Suprema Corte ha affermato che il d.P.R. n. 115/2002, art. 83, comma 3-bis, non prevede alcuna decadenza a carico del professionista che abbia depositato la relativa istanza dopo la pronuncia del detto provvedimento, né impedisce al giudice di potersi pronunciare sulla richiesta dopo che si sia pronunciato definitivamente sul merito, avendo in realtà la finalità in chiave acceleratoria, di raccomandare che la pronuncia del decreto di pagamento avvenga contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude il giudizio.