5 Novembre 2019

Professionista di studio professionale: quando scatta lo status di dipendente

di Evangelista Basile Scarica in PDF

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 10 settembre 2019, n. 22634

Professionista – studio professionale – prestazione – eterodirezione – intensità – condizioni 

MASSIMA

In relazione alla qualificazione come autonome o subordinate delle prestazioni rese da un professionista in uno studio professionale deve ritenersi che la sussistenza o meno della subordinazione debba essere verificata in relazione all’intensità della etero-organizzazione della prestazione, al fine di stabilire se l’organizzazione sia limitata al coordinamento dell’attività del professionista con quella dello studio, oppure eccedesse le esigenze di coordinamento per dipendere direttamente e continuativamente dall’interesse dello stesso studio, responsabile nei confronti dei clienti di prestazioni assunte come proprie e non della sola assicurazione di prestazioni altrui.

COMMENTO

Nel caso in esame la Corte d’appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, accoglieva il ricorso di un lavoratore volto a riconoscere la natura subordinata del rapporto di collaborazione svolto presso uno studio legale. La Corte territoriale riconosceva la natura subordinata del rapporto in base ai seguenti dati emersi dall’istruttoria svolta: il collaboratore, che non aveva il titolo di avvocato, lavorava all’interno dello studio professionale di un avvocato, seguendo i clienti e le direttive di quest’ultimo che sottoscriveva gli atti; osservava un orario di lavoro imposto dall’organizzazione dello studio legale; svolgeva mansioni di supporto a quelle dell’avvocato e sotto la vigilanza quotidiana di quest’ultimo. La Corte di Cassazione, adita dal datore di lavoro, ne ha rigettato il ricorso e ha precisato che, ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, è censurabile in sede di legittimità soltanto la determinazione dei criteri generali e astratti da applicare al caso concreto, cioè l’individuazione del parametro normativo, mentre costituisce accertamento di fatto, come tale incensurabile in detta sede se sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici, la valutazione delle risultanze processuali al fine della verifica di integrazione del parametro normativo. Quanto allo schema normativo di cui all’art. 2094 c.c., la Cassazione ha ribadito che costituisce elemento essenziale, come tale indefettibile, del rapporto di lavoro subordinato, e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo, la soggezione personale del prestatore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e non già soltanto al suo risultato. Tale assoggettamento non costituisce un dato di fatto elementare quanto piuttosto una modalità di essere del rapporto potenzialmente desumibile da un complesso di circostanze; sicché ove esso non sia agevolmente apprezzabile, come nel caso di prestazioni di natura intellettuale o professionale, è possibile fare riferimento, ai fini qualificatori, ad altri elementi (come, ad esempio, la continuità della prestazione, il rispetto di un orario predeterminato, la percezione a cadenze fisse di un compenso prestabilito, l’assenza in capo al lavoratore di rischio e di una seppur minima struttura imprenditoriale), che hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria. Tali elementi, lungi dall’assumere valore decisivo ai fini della qualificazione giuridica del rapporto, costituiscono indizi idonei ad integrare una prova presuntiva della subordinazione, a condizione che essi siano fatti oggetto di una valutazione complessiva e globale. Nel caso di specie, secondo la Cassazione, i giudici del merito hanno correttamente individuato gli indici normativi del lavoro subordinato ed autonomo e gli elementi indiziari, dotati di efficacia probatoria sussidiaria ai fini della qualificazione giuridica del rapporto di lavoro, ed hanno ritenuto integrata la fattispecie di cui all’art. 2094 c.c.

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