Non basta il titolo esecutivo già ottenuto solo nei confronti della società di persone per iscrivere ipoteca sui beni personali del socio illimitatamente responsabile
di Gian Marco Sacchetto Scarica in PDFCass. civ., Sez. III, Ord., 28/08/2019, n. 21768 – Pres. Amendola, Rel. Rossetti.
Titolo esecutivo – Decreto ingiuntivo pronunciato a carico di una società di persone – Efficacia anche nei riguardi dei soci illimitatamente responsabili – Iscrizione ipotecaria – Esclusione.
Il creditore munito di titolo esecutivo nei confronti della società può avere interesse a dotarsi di un secondo titolo esecutivo nei confronti dei soci. Il creditore sociale titolato, infatti, anche se può agire in executivis nei confronti del socio illimitatamente responsabile, non può iscrivere ipoteca sui beni del socio avvalendosi del titolo giudiziale ottenuto nei confronti della società. (Nel caso di specie, pertanto, deve affermarsi che i due creditori della società, già in possesso di un titolo nei confronti della stessa, avevano interesse ex art. 100 c.p.c. a domandare un decreto ingiuntivo nei confronti dei due soci illimitatamente responsabili.)
Riferimenti normativi: 2808-2820 c.c.; 2839 c.c.; 2941; 477 c.p.c.; 100 c.p.c.
CASO
Tizio e Caio, quali parti vittoriose in un giudizio contro Alfa s.n.c. definito con sentenza passata in giudicato, ottengono decreto ingiuntivo nei confronti dei soci di Alfa, avente ad oggetto le spese giudiziali che Alfa era stata condannata a rifondere a Tizio e Caio nel predetto procedimento.
I soci di Alfa snc propongono opposizione, deducendo in particolare che il ricorso monitorio era inammissibile per carenza d’interesse ex art. 100 c.p.c., posto che la condanna pronunciata nei confronti della società era già titolo per agire esecutivamente ed iscrivere ipoteca anche nei confronti dei soci. Il Tribunale di Firenze rigettava l’opposizione, ritenendo che i due intimanti avessero interesse a chiedere un decreto ingiuntivo nei confronti dei soci di Alfa snc. La Corte d’appello di Firenze, adita dai soccombenti, riteneva anch’essa che l’azione monitoria fosse sorretta da giuridico interesse, rappresentato dall’obiettivo di ottenere un titolo esecutivo che consentisse di iscrivere ipoteca sui beni dei soci. La sentenza d’appello veniva infine impugnata per cassazione dai soci di Alfa snc.
SOLUZIONE
La Corte di cassazione rigetta il ricorso, affermando che il creditore, pur munito di titolo esecutivo nei confronti della società, può avere interesse a dotarsi di un secondo titolo esecutivo nei confronti dei soci. Il creditore sociale “titolato”, infatti, anche se può agire esecutivamente nei confronti del socio illimitatamente responsabile, non può iscrivere ipoteca sui beni del socio avvalendosi del titolo giudiziale ottenuto nei confronti della società.
QUESTIONI
La Suprema Corte, con la pronuncia in commento, non doveva stabilire se il creditore munito di titolo esecutivo nei confronti della società di persone possa agire esecutivamente nei confronti del socio illimitatamente responsabile. Tale principio infatti è già da tempo consolidato nella giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le molte, Cass. 30441/2017; Cass. n. 18923/2013; Cass. n. 23749/2011; Cass. n. 14165/2009; Cass. n. 23669/2006; Cass. n. 19946/2004; Cass. n. 613/2003; Cass., n. 5884/1999; Cass., n. 7353/1997).
La questione che, invece, la Corte si è trovata ad affrontare è un’altra: stabilire se il creditore di una società di persone con soci illimitatamente responsabili, una volta ottenuto un titolo contro la sola società (nel caso di specie si trattava di decreto ingiuntivo ottenuto contro una s.n.c.), possa iscrivere ipoteca giudiziale sui beni personali dei predetti soci, ancorché rimasti estranei al giudizio e sebbene non espressamente contemplati nel titolo esecutivo come soggetti passivi della condanna o della ingiunzione.
La questione era, dunque, la seguente: il creditore “titolato” della società può avere interesse ex art. 100 c.p.c. a munirsi di un secondo titolo esecutivo, questa volta nei confronti dei soci?
Prima di analizzare la soluzione adottata dalla Corte di cassazione non sembra inutile riepilogare gli orientamenti seguiti in passato dalla giurisprudenza di merito sulla particolare questione in esame.
Secondo un primo orientamento, l’efficacia esecutiva del titolo formatosi contro la società di persone non è sufficiente per iscrivere ipoteca sui beni personali dei soci illimitatamente responsabili. In primo luogo perché, mentre per ammettere l’efficacia esecutiva anche nei confronti del socio del titolo giudiziale ottenuto solo contro la società si può far ricorso all’applicazione analogica dell’art. 477 c.p.c. (“Efficacia del titolo esecutivo contro gli eredi”), nel caso delle disposizioni sull’iscrizione d’ipoteca (2808 e ss. c.c.) ciò non sembra possibile, difettando una norma corrispondente, tale da consentire di porre in esecuzione il titolo nei confronti di soggetti diversi dalla persona contro cui è stato formato. Neppure si dovrebbe precludere al creditore della società la possibilità di promuovere un giudizio di cognizione al fine di procurarsi un titolo specifico anche contro il socio (cfr. Tribunale Rimini, decr. 6 ottobre 2010; Trib. Udine, decr. 11 novembre 2010; Trib. Venezia, 18 luglio 2007; Trib. Bassano del Grappa, decr. 7 giugno 2007; Trib. Venezia, decr. 5-18 luglio 2007).
Secondo un diverso orientamento, invece, il creditore sociale potrebbe, sulla base di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo o passato in giudicato ottenuto contro una società di persone (oppure di una sentenza di condanna pronunciata in un processo tra il creditore sociale e una società di persone), iscrivere de plano ipoteca giudiziale sui beni dei soci, posto che la responsabilità del socio illimitatamente responsabile per le obbligazioni sociali è responsabilità diretta per debito proprio, anche se sussidiaria in relazione al preventivo obbligo di escussione del patrimonio di cui all’art. 2304 c.c. (cfr. Trib. Mantova 8 ottobre 2015; Trib. Bassano del Grappa 15 maggio 2012; Trib Torino 1 febbraio 2008; Trib. Verbania 29 settembre 2005).
La Corte, sebbene non menzioni espressamente i vari orientamenti seguiti dalle corti di merito, ritiene corretta la prima soluzione: il creditore sociale titolato, quindi, anche se può agire in executivis nei confronti del socio illimitatamente responsabile, non può iscrivere ipoteca sui beni del socio non formalmente condannato o intimato del pagamento, avvalendosi semplicemente del titolo giudiziale ottenuto nei confronti della società e ciò sulla base di diverse considerazioni.
Innanzitutto, l’art. 2818 c.c. attribuisce alla sentenza la qualità di titolo per iscrivere ipoteca «sui beni del debitore» e il «debitore» non potrebbe che essere la persona che ha partecipato al giudizio che quella sentenza ha concluso. Ragionando diversamente, si perverrebbe a conseguenze paradossali in tutti i casi di obbligazioni garantite da terzi (così, ad esempio, la sentenza pronunciata nei confronti del debitore principale potrebbe essere impiegata per iscrivere ipoteca sui beni del fideiussore; quella pronunciata nei confronti di un condebitore potrebbe essere utilizzata per iscrivere ipoteca sui beni del coobbligato, ecc.). In maniera analoga, anche l’art. 2839, comma 2, c.c. stabilisce che l’iscrizione dell’ipoteca debba indicare «il debitore» e quest’ultimo, ancora, non può che essere la persona a carico della quale fu pronunciata la condanna contenta nel titolo esecutivo.
A nulla, secondo la Corte, potrebbe rilevare la circostanza che il creditore sociale titolato possa agire esecutivamente nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, dal momento che il nostro ordinamento ammette in non poche ipotesi che un dato titolo esecutivo consenta l’esecuzione forzata, ma non l’iscrizione di ipoteca.
Inoltre, se da un lato è ormai indiscutibile la c.d. efficacia riflessa nei confronti del socio illimitatamente responsabile del titolo esecutivo conseguito nei confronti della società di persone, dall’altro è altrettanto vero che la Suprema Corte ha sempre ammesso la possibilità per il creditore «di agire in sede di cognizione per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti del socio, onde poter iscrivere ipoteca giudiziale sugli immobili di costui ovvero poter agire in via esecutiva contro di lui, senza ulteriori indugi, una volta che il patrimonio sociale risulti incapiente o insufficiente al soddisfacimento del credito vantato» (cfr., da ultimo, Cass., 12/10/2018, n. 25378). Pertanto, se la Corte ricollega l’interesse del creditore ad agire direttamente nei confronti del socio alla possibilità di iscrivere ipoteca giudiziale sui suoi immobili, sembrerebbe presupporre, a contrariis, che ciò non possa fare ottenendo un titolo esecutivo soltanto nei confronti della società.
Aggiunge, infine, la Corte che i titoli che consentono l’iscrizione dell’ipoteca sono tassativi (2808-2820 c.c.). Non è dunque possibile estendere l’efficacia del titolo esecutivo anche ai fini dell’iscrizione ipotecaria.
Il ragionamento seguito dalla Suprema Corte appare pienamente condivisibile, anche sotto ulteriori profili non specificamente affrontati nella motivazione.
Sotto un primo profilo, infatti, il principio dell’efficacia esecutiva riflessa del titolo esecutivo, che, come già accennato, trova giustificazione nell’applicazione analogica dell’art. 477 c.p.c. (ovverossia di una norma dettata in materia di processo esecutivo), non potrebbe invece ritenersi applicabile all’atto d’iscrizione di ipoteca, che non è propriamente atto esecutivo, bensì atto costitutivo di un diritto di prelazione, in deroga alla par condicio, ai sensi dell’art. 2741 c.c. Di conseguenza, non sarebbe possibile applicare l’anzidetto principio ad un atto che “esecutivo” non è.
Un’ulteriore conferma della bontà della soluzione adottata dalla Corte si dovrebbe trarre anche dalla rilevanza della partecipazione del debitore al giudizio che ha formato il titolo esecutivo. Mentre, infatti, l’azione esecutiva dà luogo ad un processo giurisdizionale nei confronti del debitore e con il suo contraddittorio, quantomeno in alcune fasi fondamentali, l’iscrizione di ipoteca avviene senza alcun coinvolgimento del debitore, non potendo essere oggetto di accertamento da parte del conservatore l’effettiva qualità di socio, ove ciò non risulti in maniera obiettivamente univoca e certa dal titolo (ad esempio, per la mancanza nel titolo dei dati identificativi del socio illimitatamente responsabile o dei soci illimitatamente responsabili, ove più di uno).
In conclusione, la possibilità d’iscrizione di ipoteca sui beni del socio illimitatamente responsabile non può giungere sino al punto di ricostruire, sul piano sostanziale, la responsabilità di quel socio nel rapporto con quella della società, a meno che non si voglia ammettere, in contrasto con le disposizioni sull’iscrizione ipotecaria, che la nota da presentare al Conservatore possa essere non conforme al titolo. Del resto, i dati identificativi del soggetto debitore sono elementi essenziali della nota (2839 c.c.) e la loro mancanza determinerebbe la nullità dell’iscrizione (2841 c.c.).