22 Ottobre 2019

L’ordinanza che sospende l’efficacia esecutiva della delibera assembleare di esclusione del socio non ha efficacia anticipatoria e non sopravvive all’estinzione del giudizio di merito

di Valentina Scappini, Avvocato Scarica in PDF

Cassazione civile, prima sez., ordinanza del 7 ottobre 2019, n. 24939; Pres. Valitutti; Rel. Caiazzo

Il provvedimento cautelare sospensivo dell’efficacia della delibera di esclusione del socio di s.a.s. non può avere contenuto anticipatorio della sentenza costitutiva che, sola, accerta i presupposti legittimanti l’esclusione del socio stesso dalla compagine societaria, comportando, in caso di accoglimento, la produzione dell’effetto modificativo dell’assetto societario poiché esplica un’efficacia interinale ontologicamente coincidente al contenuto della sentenza e non riveste, dunque, i caratteri di una pronuncia accessoria diretta a salvaguardare gli effetti esecutivi discendenti dalla (emananda) medesima sentenza costitutiva”.

CASO

Il Tribunale di Bolzano, con ordinanza cautelare del 2 aprile 2004, sospese l’efficacia della delibera assembleare che aveva escluso il socio H.B. dalla Hotel Lago s.a.s. Con successiva ordinanza del 31 maggio 2003 lo stesso Tribunale, rilevata l’omessa istanza di fissazione dell’udienza collegiale, dichiarò l’estinzione del giudizio, facendo salva la misura cautelare, poiché avente carattere anticipatorio.

Disattesa l’istanza ex art. 669 novies c.p.c. proposta dalla Hotel Lago s.a.s. ed instaurato, in data 24 settembre 2010, il giudizio di primo grado ai sensi della medesima norma, il Tribunale di Bolzano, con sentenza del 2012, confermò la perdurante efficacia dell’ordinanza cautelare, nonostante l’estinzione del giudizio.

In sede di impugnazione, la Corte d’appello di Trento, sez. distaccata di Bolzano, respingendo l’appello, ha confermato, tra le altre cose, che l’ordinanza cautelare sopravviveva all’estinzione del giudizio di merito nel quale era stata emessa, posto che presentava un contenuto anticipatorio degli effetti della sentenza che definisce il giudizio, sicché tale ordinanza aveva prodotto la cessazione degli effetti della deliberazione assembleare senza caducarla.

Hotel Lago s.a.s. ha proposto ricorso per cassazione avverso la predetta sentenza di appello.

SOLUZIONE

La Corte di cassazione, accogliendo il secondo motivo di ricorso, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, statuendo che l’ordinanza cautelare che ha sospeso l’efficacia della delibera di esclusione del socio di s.a.s. non sopravvive all’estinzione del giudizio di merito nel quale essa è stata emessa, non avendo contenuto anticipatorio della sentenza costitutiva che, sola, accerta i presupposti legittimanti l’esclusione del socio dalla compagine societaria, comportando, in caso di accoglimento, la produzione dell’effetto modificativo dell’assetto societario.

QUESTIONI

Rigettato il primo motivo di ricorso, con cui Hotel Lago s.a.s. ha dedotto la nullità della sentenza impugnata per illegittima composizione del collegio giudicante, la Suprema Corte si è impegnata in un excursus sulla differenza tra misure cautelari a carattere conservativo e a carattere anticipatorio e sulla configurabilità della tutela cautelare in relazione ai processi di mero accertamento e di accertamento costitutivo.

In via preliminare, gli Ermellini hanno precisato che nella fattispecie si applica il combinato disposto degli artt. 669 octies, co. 6 e 8, c.p.c. e 669 novies, co. 1, c.p.c., secondo i quali l’estinzione del giudizio di merito che determina, in via di principio, l’inefficacia del provvedimento cautelare, non comporta l’inefficacia di misure cautelari idonee ad anticipare gli effetti della sentenza di merito.

La Corte di cassazione si è interrogata poi sulla natura del provvedimento di sospensione della delibera assembleare di esclusione del socio e sulla configurabilità o meno di un’efficacia anticipatoria degli effetti della futura sentenza di annullamento.

La Suprema Corte premette che, a seguito della riforma di cui alla l. n. 69/2009, è diventata cruciale la distinzione tra misure cautelari dal carattere anticipatorio e dal carattere conservativo.

Le prime, caratterizzate “dal far operare in via provvisoria e anticipata quegli effetti dell’emananda decisione di merito che tardando risulterebbero inefficaci o inattuabili”, possono avere una loro autonoma stabilità. Tra queste misure si annoverano i provvedimenti ex art. 700 c.p.c. e gli altri provvedimenti cautelari a contenuto anticipatorio previsti dal codice civile o dalle leggi speciali (come i procedimenti di istruzione preventiva e i provvedimenti emessi a seguito di denunzia di nuova opera o danno temuto).

Le seconde, caratterizzate “dall’intento di conservare integro uno stato di fatto in attesa ed allo scopo che su di esso il provvedimento principale possa in futuro esercitare i suoi effetti”, richiedono necessariamente l’instaurazione del giudizio di merito. I sequestri appartengono a questa categoria.

Posta tale distinzione, la Corte evidenzia che la sentenza che annulla la delibera di esclusione del socio in esito all’opposizione proposta da questi ai sensi dell’art. 2287, co. 2, c.c. ha natura costitutiva ex tunc, nel senso che ricostituisce, con effetto retroattivo, lo status di socio, comportando la reintegrazione dello stesso nella posizione anteriore e nella pienezza dei diritti da questa derivanti (Cass., 689/2014; Cass. 16150/2000).

Com’è noto, la sentenza costitutiva non può produrre effetti prima del passaggio in giudicato (Cass. 17311/2016, Cass. 10605/2016).

Ciò nonostante, secondo l’opinione dominante richiamata dalla Corte, la tutela cautelare è ammissibile anche con strumentale preordinazione ai processi di mero accertamento e di accertamento costitutivo, vale a dire in quei settori ove l’esecuzione forzata è esclusa per definizione (non costituendo le relative sentenze titoli esecutivi).

In questi casi, la misura cautelare riguarderebbe i capi della sentenza pronunciati su domande di condanna accessorie al mero accertamento o all’accertamento costitutivo.

Nell’ambito della predetta opinione dominante, vi è un orientamento che ritiene che i provvedimenti di sospensione delle delibere assunte, a seconda delle ipotesi, dall’assemblea di una associazione (art. 23, co. 3, c.c.), dai comproprietari (art. 1109, co. 2, c.c.), dall’assemblea condominiale (art. 1137, co. 2, c.c.) o da una società di persone (art. 2287, co. 2, c.c.), presentino carattere anticipatorio e godano della stabilità prevista dall’art. 669 octies c.p.c.

Questo perché, in tali situazioni, le misure cautelari si porrebbero nella prospettiva di anticipare un risultato “pratico” analogo a quello della pronuncia finale.

La Suprema Corte rileva inoltre che, in seno allo stesso orientamento, vi è chi aderisce all’impostazione secondo cui è anticipatorio quel provvedimento cautelare che prevede, a carico della controparte, quegli stessi doveri di fare o astenersi che ad essa saranno imposti dalla sentenza di merito.

Un secondo orientamento, opposto al precedente, reputa che, pur essendo indubbia l’idoneità della misura sospensiva ad “appagare” i condomini o i soci impugnanti, la sospensione degli effetti della deliberazione condominiale o assembleare non anticiperebbe il risultato “pratico” derivante della pronuncia costitutiva di annullamento, bensì si porrebbe come obiettivo semplicemente quello di evitare che l’esecuzione dell’atto impugnato determini modificazioni di fatto o diritto non più eliminabili o rimediabili ex post.

Nel solco di tale orientamento, vi è chi ritiene che la sospensione della delibera assembleare non possa anticipare gli effetti propri della decisione di merito, posto che questa è una sentenza costitutiva di annullamento ex art. 2908 c.c.

La Suprema Corte richiama la propria pronuncia n. 28508/2018, ai sensi della quale l’anticipazione in via provvisoria, ai fini esecutivi, degli effetti discendenti da statuizioni condannatorie contenute in sentenze costitutive, sarebbe ammessa quando tali statuizioni siano meramente dipendenti dall’effetto costitutivo, ma non quando siano legate allo stesso da un vero e proprio nesso sinallagmatico.

In altri termini, afferma la Corte, “quello che si può anticipare – in via di provvisoria esecuzione della sentenza esecutiva di condanna, o in via di tutela cautelare anticipatoria – sono solo gli effetti meramente dipendenti dall’effetto costitutivo, ossia in qualche modo autonomi rispetto allo stesso, non gli effetti che sono diretta conseguenza dell’effetto costitutivo”.

Dunque, relativamente alle sentenze costitutive, “il bisogno di tutela urgente riguarda non tanto la salvaguardia o l’anticipazione del provvedimento costitutivo in sé e per sé considerato, bensì l’adozione di una cautela con riferimento alla statuizione consequenziale alla pronuncia costitutiva”.

Ne deriva che la tutela cautelare non può generare l’effetto dichiarativo o la costituzione di un diritto, ma si risolve “nell’autorizzazione giudiziale a compiere atti di salvaguardia del diritto costituendo, che possono derivare da condanne accessorie alla statuizione di mero accertamento, o a quella costitutiva d’un determinato effetto giuridico”.

La Corte osserva che tale interpretazione sistematica delle norme sulla tutela cautelare si raccorda al dato positivo che l’ordinamento consente iniziative di carattere conservativo per i diritti sottoposti a condizione e che la pronuncia dichiarativa è assimilabile, almeno a fini descrittivi, alla situazione disciplinata dall’art. 1356 c.c.

Alla luce di quanto esposto, gli Ermellini rigettano l’idea che alla sospensione della delibera assembleare possa essere ascritta la finalità di evitare che la durata del giudizio incida irreversibilmente sulla posizione del socio (con riguardo, ad esempio, alla mancata percezione degli utili e, soprattutto, alla impossibilità di influire sull’amministrazione e nella gestione della società).

Osserva la Corte che, una diversa opinione, si scontrerebbe con i principi sistematici relativi alla natura costitutiva della sentenza nella quale è emesso il provvedimento di sospensione della delibera assembleare.

Al termine di un simile excursus, quindi, la Corte traccia i seguenti principi, elaborando il principio di diritto riportato in epigrafe:

  1. i) solo la sentenza costitutiva può accertare i presupposti legittimanti l’esclusione del socio dalla compagine societaria e produrre, in caso d’accoglimento, l’effetto modificativo dell’assetto societario;
  2. ii) l’ordinanza cautelare sospensiva della delibera di esclusione del socio di s.a.s. esplica una efficacia interinale ontologicamente coincidente al contenuto della sentenza e non riveste, quindi, i caratteri di una pronuncia accessoria diretta a salvaguardare gli effetti esecutivi discendenti dalla (emananda) medesima sentenza costitutiva;

iii) tale ordinanza cautelare, pertanto, non ha contenuto anticipatorio e l’estinzione del giudizio nel quale essa è stata emessa non può determinare la produzione in via definitiva dell’effetto costitutivo dipendente dal giudicato.