Risarcimento del danno e criterio dei netti patrimoniali
di Silvia Zenati, Avvocato e Dottore Commercialista Scarica in PDFSentenza Corte di Cass azione Civile, Sez. I, 23 maggio 2019, n. 24431/19, depositata il 30 settembre 2019
Parole chiave
Fallimento – responsabilità di amministratori e sindaci – danno risarcibile
Massima
Il danno risarcibile da amministratori e sindaci per condotte di mala gestio, può determinarsi con il
criterio della differenza dei netti patrimoniali, recentemente codificato nel CCII che ha modificato l’art.
2486, co. 3, c.c.
Disposizioni applicate art. 146 l.f., art. 2407 c.c., art. 2394 c.c., art. 2486 co. 3 c.c.
La Corte di Cassazione, I sez. civile, con la sentenza in epigrafe, in tema di responsabilità di amministratori e
sindaci di società fallita, richiama, per la determinazione del danno risarcibile, il criterio presuntivo dei netti
patrimoniali, statuendone la non esaustività, qualora in giudizio emergano altri fatti decisivi e fonte di danno.
Nella fattispecie, da un’ispezione degli organi di vigilanza di una cooperativa emergeva una condizione di
insolvenza della società interessata la quale, ciononostante, proseguiva l’attività per altri tre anni, fino al
fallimento, con raddoppio delle perdite già esistenti all’epoca dell’ispezione e rilevante depauperamento del
patrimonio.
Il curatore agiva, allora, per il risarcimento del danno, da mala gestio, nei confronti dell’amministratore
unico e, da omesso controllo, nei confronti dei sindaci.
Il Tribunale, sulla scorta delle risultanze della c.t.u. contabile e della relazione ispettiva, accoglieva le
domande attoree.
La Corte d’appello, invece, confermava la condanna a carico dell’amministratore e pur, considerando
“astrattamente configurabile una responsabilità omissiva dei sindaci”, accoglieva l’appello dei sindaci,
ritenendo non provato il “depauperamento del patrimonio aziendale ragionevolmente imputabile
all’amministratore e, quindi, ai sindaci”; inoltre, nel quantificare il danno da aggravamento del dissesto,
calcolato attraverso la differenza dei netti patrimoniali, escludeva gli oneri finanziari generati da clausole
di capitalizzazione trimestrale degli interessi bancari e la maturazione degli interessi ipotecari sugli immobili
di proprietà della società fallita, ritenendo che tali oneri “sarebbero comunque maturati anche nel caso di
pronta e tempestiva dichiarazione di fallimento”.
Il curatore decideva, perciò, di ricorrere in Cassazione.
La Suprema Corte, nell’accogliere il ricorso, rileva, innanzitutto, l’error in iudicando della Corte d’appello
che ha decurtato dall’importo del danno risarcibile gli interessi ipotecari maturandi, nonostante le previsioni
dell’art.54, co. 3, l.f., che rinvia all’art. 2855 c.c.
In punto di quantificazione del danno, inoltre, i Giudici Supremi hanno reputato “logicamente plausibile”
una liquidazione equitativa basata sul criterio presuntivo della differenza dei netti patrimoniali “purché
l’attore abbia allegato inadempimenti dell’amministratore astrattamente idonei a porsi quale cause del
danno lamentato”, (cfr. Cass. n. 9983/2017; T. Milano 22.1.2015; T. Prato 14.9.2012; T. Milano 18.1.2011; T.
Milano 3.2.2010) dato che il deficit patrimoniale della società insolvente potrebbe anche dipendere da cause
non tutte riconducibili ad un’illegittima condotta degli amministratori (cfr. Cass. SS.UU., sent. n. 9100/2015)
e sempre che sussista “l’impossibilità di una ricostruzione analitica per l’incompletezza dei dati contabili o
la notevole anteriorità della perdita del capitale sociale rispetto alla dichiarazione di fallimento”.
Con interessante puntualizzazione, la Suprema Corte ricorda, altresì, che tali criteri sono stati recentemente
recepiti nel CCII che ha aggiunto un co. 3 all’art.2486 c.c, ai sensi del quale il danno, salva la prova di un
diverso ammontare, può essere presuntivamente conteggiato con il criterio dei netti patrimoniali, ossia in
misura pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data di apertura della procedura concorsuale, e il
patrimonio netto alla data in cui si è verificata la causa di scioglimento, detratti i costi della normale gestione
societaria.
Argomentando anche alla luce di tale ius superveniens, corretta e lungimirante appare la decisione in
commento, laddove riconosce provato il danno risarcibile nei confronti dei sindaci, quantificato con il
descritto metodo differenziale dei netti patrimoniali, anche alla luce degli ulteriori fatti decisivi
segnalati in ricorso, costituenti effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta
dell’amministratore, quali gli artifizi contabili, e la illegittima prosecuzione dell’attività, pur essendo stato
l’amministratore, ed i sindaci , a conoscenza delle risultanze del verbale ispettivo ben tre anni prima della
cessazione dell’attività.