Il risarcimento del danno da lesione del diritto all’oblio
di Martina Mazzei, Avvocato Scarica in PDFIl diritto di cronaca, ossia il diritto di raccontare accadimenti reali per mezzo stampa, trova il suo fondamento, a livello nazionale, nell’art. 21 della Costituzione che tutela la libertà di espressione e, a livello comunitario, negli artt. 10 CEDU e 11 della Carta di Nizza.
La stampa gioca un ruolo fondamentale in una società democratica ed è suo preciso dovere divulgare notizie ed opinioni con riferimento a tutte le questioni di pubblico interesse. I giornalisti, tuttavia, sono soggetti a doveri e responsabilità, come previsto dalla legge sulla stampa (L. n. 47 del 1948) e dal codice deontologico, e devono agire in buona fede per fornire informazioni accurate e affidabili nel rispetto dei diritti inviolabili della persona tutelati all’art 2 Cost. Il diritto di cronaca, in particolare, non deve ledere l’onore e la reputazione di un soggetto e deve essere bilanciato, altresì, con il diritto alla riservatezza e con il diritto all’oblio ossia il diritto che determinate vicende personali siano pubblicamente dimenticate.
Il diritto alla riservatezza, da intendersi come diritto a che non siano divulgati fatti attinenti alla vita privata della persona, è un diritto inviolabile dell’uomo ricompreso nel novero dei diritti inviolabili di cui all’art. 2 Cost. e tutelato a livello nazionale dal Codice della Privacy (recentemente modificato per mezzo del recepimento del Regolamento UE 679/2016) e, a livello comunitario, dall’art. 8 e 10 CEDU e dall’art. 7 e 8 della Carta di Nizza.
Il diritto all’oblio, parimenti ricompreso nei diritti della personalità di cui all’art. 2 Cost., invece, può essere inteso in una duplice accezione: da un lato, l’individuo ha diritto a che l’opinione pubblica smetta di collegarlo a vicende trascorse da tempo, se hanno perso utilità sociale o se è venuto meno l’interesse a ricordarle e, dall’altro, l’esercizio del diritto all’oblio può spingersi fino a pretendere che il ricordo di sé non rimanga cristallizzato nel passato ed anzi si adegui a circostanze nel frattempo intervenute. Entrambi questi profili del diritto all’oblio sono, oggi, tutelati dal Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) che, agli artt. 16 e 17, disciplina il diritto alla rettifica dei dati personali e quello alla loro cancellazione.
Il diritto all’oblio – come d’altronde il diritto alla riservatezza – si trova, spesso, a confliggere con il diritto di cronaca e, quindi, con l’attività giornalistica, soprattutto quando si utilizzano le nuove tecnologie della comunicazione. La giurisprudenza ha stabilito che nel bilanciamento tra questi diritti il diritto di cronaca soggiace, anzitutto, a tre limiti: a) la verità oggettiva, b) la pertinenza ossia l’interesse pubblico alla conoscenza del fatto; c) la continenza ossia la correttezza formale dell’esposizione. (Cfr. Cass. civ. 1435 del 2015).
Ciò posto, quindi, il diritto all’oblio può essere sacrificato a vantaggio del diritto di cronaca solo quando sussista un interesse effettivo e attuale alla diffusione nel senso che quanto accaduto recentemente trovi diretto collegamento con quelle vicende passate che vogliono essere dimenticate tanto da rinnovarvi l’attualità. Se ciò non accade si avrà, invece, lesione del diritto all’oblio in quanto manca la concreta proporzionalità tra la causa di giustificazione (il diritto alla cronaca) e la lesione del diritto antagonista. (Cass. civ. n. 16111 del 2013).
La Corte di Cassazione si è recentemente pronunciata sul punto stabilendo le condizioni in presenza delle quali il diritto fondamentale all’oblio può subire una compressione a favore del diritto di cronaca. (Cass. civ. n. 6919 del 2018). Tali condizioni sono: 1) il contributo arrecato dalla diffusione dell’immagine o della notizia ad un dibattito di interesse pubblico; 2) l’interesse effettivo e attuale alla diffusione dell’immagine o della notizia (per ragioni di giustizia, di polizia o di tutela dei diritti e delle libertà altrui ovvero per scopi scientifici e culturali); 3) l’elevato grado di notorietà del soggetto rappresentato per la peculiare posizione nella vita pubblica del paese; 4) le modalità impiegate per ottenere o nel dare l’informazione che deve essere veritiera, diffusa con modalità non eccedenti lo scopo informativo nell’interesse del pubblico e scevra da insinuazioni o considerazioni personali sì da evidenziare un esclusivo interesse alla nuova diffusione; 5) la preventiva informazione circa la pubblicazione o trasmissione della notizia o dell’immagine a distanza di tempo in modo da consentire all’interessato il diritto di replica prima della sua divulgazione al pubblico.
In tema di bilanciamento tra diritto all’oblio e diritto alla rievocazione storica di fatti concernenti eventi del passato, inoltre, anche le Sezioni Unite (Cass. civ. Sez. Un. 19681 del 2019) hanno ribadito che “occorre di volta in volta valutare la sussistenza di un interesse pubblico, concreto e attuale, alla ripubblicazione e alla menzione dei soggetti che furono protagonisti di quelle vicende ferma restando la libertà della scelta editoriale che è espressione della libertà di stampa e di informazione protetta e garantita dall’art. 21 Cost. Tale menzione deve ritenersi lecita solo nell’ipotesi in cui si riferisca a personaggi che destino nel momento presente l’interesse della collettività, sia per ragioni di notorietà che per il ruolo pubblico rivestito; in caso contrario, prevale il diritto degli interessati alla riservatezza rispetto ad avvenimento del passato che li feriscano nella dignità e nell’onore e dei quali si sia ormai spenta la memoria collettiva”.
Per quanto riguarda, invece, la tutela rimediale apprestata nel caso di violazione del diritto all’oblio la giurisprudenza ammette da tempo la risarcibilità di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, eventualmente prodotti dalla condotta lesiva. (Cass. civ. n. 17137 del 2017)
La tutela dei diritti fondamentali tra i quali figura, come detto, il diritto all’oblio è affidata, infatti, allo strumento del risarcimento del danno fa fatto illecito ex art. 2043 c.c. tale per cui colui chi subisce la violazione della sfera del proprio riserbo ha diritto a vedere risarcito, purché ne dimostri i presupposti, oltre al danno patrimoniale, anche il danno non patrimoniale.
La giurisprudenza, infatti, ha più volte precisato che, per quanto riguarda il danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. da lesione ad un diritto fondamentale e costituzionalmente garantito quest’ultimo non può ritenersi in re ipsa ma deve essere debitamente allegato e provato da chi lo invoca. (Cass. civ. n. 19137 del 2018 e Cass. civ. n. 12855 del 2018). L’importo da corrispondere a titolo risarcitorio è per lo più liquidato mediante il ricorso al criterio equitativo secondo la norma di cui all’art. 1226 c.c.
Un ruolo importante è svolto, infine, dalla tutela d’urgenza, di cui all’art. 700 c.p.c.: chi, infatti, abbia fondato motivo di temere che durante il tempo necessario a far valere il proprio diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un male grave e irreparabile può chiedere l’emanazione di un provvedimento di urgenza volto all’eliminazione del contenuto lesivo del diritto all’oblio. Il presupposto del pericolo di danno e il suo contenuto non sono specificamente delineati dalla legge ma vengono valutati dal giudice con riguardo alla fattispecie concreta.